CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 39562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia nel procedimento nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 876/21 in data 04/10/2022 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata ritualmente richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero con il conseguente annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione della difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento ed ha chiesto altresì il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia; udita la discussione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte resistente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta improcedibilità dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Terni in data 17/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e dai medesimi appellata, previa riqualificazione dei fatti (originariamente contestati come rapina aggravata in concorso) ai sensi degli artt.110 e 624 cod. pen. nonché ai sensi degli artt. 110 e 582 cod. pen. (fatti commessi in data 09/09/2019), li condannava rispettivamente alla pena di anni uno di reclusione ciascuno in relazione al reato di lesioni e alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno per il reato di furto, revocando le pene accessorie e l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, disposti con la sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione. 3. Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. Motivo unico: erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di rapina. Si censura la decisione impugnata assumendo non esservi dubbi sul fatto che le gravi violenze ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l'impossessamento del cellulare di proprietà dello stesso sono avvenuti nel medesimo contesto spazio-temporale e non in due momenti diversi come ritenuto dalla Corte territoriale, circostanza che consente di configurare l'elemento materiale del reato di rapina. Fermi i contenuti e le caratteristiche del dolo richiesto per la configurabilità del reato di rapina, il fatto che l'azione violenta sia sorta in origine per altre ragioni non consente di escludere ex se lo stesso. In tal senso la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la coscienza e volontà della violenza o della minaccia siano preesistenti al primo atto della condotta. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: violazione di legge in relazione all'art. 529 cod. proc. pen. e richiesta di pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, entrambi i reati come ritenuti dalla Corte territoriale risultano ora procedibili a querela, nella specie non sporta. Trattandosi di una modifica di favore, si reputa che la nuova disposizione si applichi retroattivamente ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. anche ai reati commessi fino al 29/12/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della Procura generale è fondato e va accolto, con le conseguenti statuizioni indicate in parte dispositiva; quello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. 2. Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia. Costituisce consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui è ben possibile ritenere che il reato di rapina sia configurabile anche in presenza del cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio dell'attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (cfr., Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. F, n. 31144 del 11/08/2022, W., non mass.; Sez. 2, n. 32231 del 07/10/2020, Sperla, non mass.; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644; Sez. 2, n. 4667 del 09/10/1987, dep. 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 178144; Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Acquaviva, Rv. 128864). 2.1. Come è noto, la rapina richiede, da un lato, il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e, dall'altro, quello specifico, rappresentato - nella rapina propria - dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo la violenza o la minaccia, al fine di trarre, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Perché, tuttavia, la violenza (o la minaccia) possa ritenersi soggettivamente orientata al conseguimento della cosa attraverso lo spossessamento, al fine ultimo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, è ontologicamente necessario che il profitto sottrattivo insorga non dopo l'esaurimento della condotta coattiva, giacchè, altrimenti, al di là dello iato temporale, che pure può distinguere tra loro le due fasi in c:ui si articola il fatto tipico (uso della violenza o minaccia e condotta sottrattiva), mancherebbe l'elemento della concatenazione finalistica, sul piano soggettivo, che qualifica ed integra la fattispecie di cui si tratta. In tal senso deve, dunque, leggersi l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale, ai fini della sussistenza del delitto de quo, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorchè la minaccia (o la violenza) è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto (Sez. 2, n. 32231/2020, cit.; Sez. 2, n. 4667/1988, cit.). 2.2. Nel caso in esame, è incontestato che le gravi violenze ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e l'impossessamento del cellulare di sua proprietà siano avvenuti nel medesimo contesto spazio-temporale e non in due momenti diversi, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, e ciò consente la configurazione del più grave reato di rapina come originariamente contestato in capo ad entrambi gli imputati, restando del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del dolo, che l'azione violenta sia sorta in origine per altre ragioni. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La ritenuta ricorrenza del reato di rapina aggravata in concorso e l'esclusione delle ipotesi delittuose ritenute in sentenza di secondo grado (furto e lesioni in concorso) impedisce di scrutinare la richiesta che, c:onseguentemente, deve ritenersi inammissibile. 4. Alla pronuncia consegue: -previa riqualificazione del fatto come rapina aggravata in concorso (come da originaria imputazione ritenuta in sentenza di primo grado), l'annullamento della sentenza impugnata ed il conseguente rinvio avanti alla Corte d'appello (viciniore) di Firenze per la determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di entrambi gli imputati; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, ex art. 616 cod. proc. pen., condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Qualificato il fatto come rapina aggravata in concorso, annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati con rinvio per il trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e