CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 49769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza in data 27/06/2023 del Tribunale di Napoli, sezione ottava penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/06/2023, il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 10/05/2023, avente ad oggetto "telefoni, schede telefoniche, carte ricaricabili/IBAN, autovetture provento di furto e/o parti di esse (ruote, cruscotti, sportelli, centraline, presa di connessione per centraline, ecc.), strumenti e arnesi idonei al furto di autovetture e/o smontaggio". Si assume come, nel provvedimento impugnato, dopo l'elencazione dei soggetti indagati, ha luogo la generica ed onnicomprensiva indicazione dei titoli di reati contestati (artt. 416, 615-ter, 615 -quater, 624, 625, 640-ter, 648-bis cod. pen., in Napoli, Brusciano e luoghi diversi, con condotta in atto) senza alcuna specificazione degli stessi, alcuna descrizione delle condotte ipotizzate a carico dell'indagato e della loro riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, né tanto meno della natura dei beni da vincolare e la loro relazione con le ipotesi criminose. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza e/o erronea applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen. Nel provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal ricorrente vengono analiticamente richiamate tutte le fonti di conoscenza (informativa n. 67/115-380/2022 datata 08/05/2023 della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] con allegati), in virtù delle quali non soltanto sussistono elementi più che indiziari per i reati per i quali si procede, ma esistono altresì specifici richiami alla disponibilità di ciascun indagato delle cose oggetto di ricerca, a significare i prodromi di una valutazione individualizzante del rapporto tra res e soggetto che la possiede, il tutto con ampia e dettagliata motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è pienamente fondato. 2. Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del "fumus commissí delícti" in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notiz a di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non 2 altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n, 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del P.M. ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. L'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (cfr., Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Qualsiasi sia l'indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del "fumus commissi delíctr, non vi è dubbio che un'ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nella fattispecie non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione censurati dal Tribunale del riesame, atteso che nel decreto del pubblico ministero era indicata la "finalità probatoria perseguita" e il provvedimento di sequestro non presentava alcuna finalità generica o esplorativa. Peraltro, in tema di sequestro, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale, cosicché, nella fase iniziale delle indagini, le argomentazioni e le esplicitazioni del pubblico ministero, contenute nel decreto di perquisizione e sequestro, erano del tutto congrue e sufficienti per ritenere legittimo il mezzo di ricerca della prova: invero, alla luce dei reati ipotizzati (accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica, riciclaggio, furti di autovetture, fatti di reato calati in un contesto associativo), i beni colpiti dal vincolo reale (carte di pagamento, carte di debito, conti correnti, strumenti di pagamento, autovetture, dispositivi informatici), tenuto conto degli elementi raccolti dalle indagini di polizia giudiziaria, sono stati indicati quali mezzi strumentali per la realizzazione dei reati in contestazione. Inoltre, nella fattispecie, veniva dato atto del fatto: -che vi fosse stato effettiva necessità del compimento degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero, in funzione dei quali era stato o, -dinato il sequestro dei beni in oggetto; -vi fosse stata una specifica ed analitica indicazione di tutte le cose oggetto di ricerca; -fossero stati rispettati i criteri di adeguatezza e proporzionalità; -fosse stata considerata la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alle operazioni di estrazione dei dati dai dispositivi sottoposti a sequestro mediante le procedure della digital forensics, ed assicurata l'immediata restituzione agli indagati dei dispositivi loro sottratti all'esito delle citate procedure tecniche. 3. Da qui, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai seni dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli c