CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 25063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Mantova ha rigettato l'istanza ex art.309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica, avente a oggetto la patente di guida, apparentemente rilasciata dallo stato di Bosnia - Erzegovina, esibita in occasione di un controllo stradale in data 02 gennaio 2024, per essere stato ravvisato il fumus del delitto di cui agli artt.477 - 482 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la nullità del sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria per violazione degli articoli 354 e 355 cod. proc. pen.; in particolare, si duole della tardività della convalida del sequestro, rilevando che il sequestro effettuato il 4 gennaio 2024 è stato convalidato in data 7 gennaio 2024 alle 10:00, ma che i carabinieri di Marcaria già il 2 gennaio, nel momento in cui sottraevano il documento al Cabrini, avevano la disponibilità del documento oggetto del sequestro probatorio. Nella prospettazione difensiva, la sottrazione della materiale disponibilità della patente già a decorrere dal 2 gennaio 2023 rendeva evidente l'assenza dello stato d'urgenza che legittima il sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, risultando insussistente il pericolo evidenziato nel verbale di sequestro, ovvero che le cose venissero alterate disperse o modificate. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 125 co.3, 253 e 309 co. 9 e 324 co. 7 cod. proc. pen., eccependo la nullità del sequestro probatorio per mancata indicazione del fumus commissi delicti e, comunque, per la inidoneità degli elementi indicati nel provvedimento impugnato a consentire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, anche per l'omesso esame delle prove a discarico portate dal ricorrente, ( contratto di collaborazione del Cabrini con società avente sede in [OSCURATO:PERSONA]; richiesta di iscrizione all'AIRE presentata nel marzo 2023, presenza di tutti gli ologrammi anticontraffazione sulla patente, facilmente rilevabili all'osservazione e l'assenza di elementi grafici difformi rispetto al modello di patente rilasciato da quel Paese). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.Non ha pregio l'eccezione di tardività della convalida del sequestro, dal momento che il Pubblico Ministero è intervenuto tempestivamente, adottando in data 07 gennaio 2024 il provvedimento di convalida nel termine di legge, come correttamente osservato dal tribunale distrettuale, a fronte di un sequestro di iniziativa formalizzato con verbale del 4 gennaio 2024, e trasmesso in Procura il giorno successivo: risultano, dunque, rispettati i termini di cui all'art. 355 co. 1 e 2 cod. proc. pen. . 1.1. Con riguardo alla natura del termine di cui all'art. 355 cod. proc. pen., può richiamarsi, peraltro, l'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la mancata trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia giudiziaria al pubblico Ministero nelle 48 ore successive non è causa di inefficacia. Sez. 3, n. 3932 del 19/11/1997 (dep. 1998 ) Rv. 209827 ha affermato che "Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 354 c.p.p. e con validabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all'art. 321, comma terzo ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiziaria che l'ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando il P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni", con la conseguenza che la mancata convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall'art. 355 comma secondo cod. proc. pen., del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l'inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine, di natura ordinatoria, non è sanzionata( Sez. 2, n. 494 del 01/12/2004 (dep. 2005 ),Rv. 230864;conf.Sez. 3, n. 36047 del 24/09/200 2, Rv. 222885; Rv. 209827). 1.2. E' pur vero che altre pronunce, anche più recentemente, si sono orientate in senso difforme, ritenendo che i termini stabiliti dall'art. 355 c.p.p. devono intendersi fissati a pena di decadenza, con conseguente inefficacia del sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non convalidato tempestivamente, (Sez. 2 n. 48070 del 26/09/2018 ,Rv. 274240;Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017 (dep.2018 )Rv. 271867; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011,Rv. 249395; Sez. 3, n. 2939 del 26/09/2000, Rv. 217989), ma, con i medesimi arresti, si è anche precisato che avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l'istanza di riesame, potendo l'interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.( Rv. 271867 cit.). 2. Parimenti infondata la doglianza incentrata sul requisito dell'urgenza. Occorre partire dalla premessa di carattere generale per cui i una volta convalidato da parte del P.M. il sequestro probatorio, eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il Giudice del riesame non deve stabilire seiai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. e 103 disp. att. cod. proc. pen.ivi fosse pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di intervento del P.M. perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve solo limitarsi a controllare se il sequestro sia giustificato o meno, in relazione alle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione. 2.1. Tale è il principio di diritto affermato, con risalente arresto, dalle Sezioni Unite 'Raccah', (Sez. U, n. 10 del 18/06/1991 Cc. (dep. 24/07/1991 ) Raccah, Rv. 187861), e condiviso nella successiva elaborazione giurisprudenziale, che ha ribadito come non rientri nella cognizione del tribunale del riesame la verifica delle ragioni di urgenza del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria b(Sez. 6, n. 49884 del 12/12/2012,Rv. 253911;conf.Sez. 3, n. 2727 del 10/07/2000,Rv. 217007, Sez. 6, n. 3572 del 09/10/1992 (dep. 1993 ) Rv. 192934). 3. Non ha pregio il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata individuazione di elementi idonei a suffragare la astratta configurabilità del reato. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il Pubblico Ministero ha evidenziato, richiamando il verbale di polizia giudiziaria, elementi indiziari che mettono in dubbio la genuinità della patente, e rendono necessari gli accertamenti al fine di stabilirne la validità. Da qui la sussistenza del fumus del reato contestato, mentre le censure difensive, che reiterano doglianze già valutate dal giudice di merito, non minano la tenuta del provvedimento impugnato, congruamente e logicamente motivato. Invero, ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione d& bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv.206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, rv.267007). L'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato del procedimento, deve, cioè, rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). 3.1Di tali principi il giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, sulla base di quanto rappresentato nel verbale di sequestro di urgenza, risultando del tutto congrua l'apprensione della patente onde svolgere gli accertamenti correlati all'esistenza di elementi indicativi della sua falsità. 4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame