CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte civile, che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Castrovillari in data 22/05/2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati dichiarati colpevoli del tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e del connesso illecito di cui all’art. 4 l. n. 110/75, avvinti dalla continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza di cui all’art. 112, n. 1), cod. pen. e operata la riduzione per il rito abbreviato, sono stati condannati XXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ciascuno, alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il 19/06/2023 in vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX due autovetture a forte velocità si erano scagliate su un gruppo di cittadini extracomunitari, investendone alcuni e sbalzandone in aria altri. Gli occupanti le due auto erano poi scesi dai mezzi impugnando delle spranghe in metallo e avevano iniziato a colpire gli extracomunitari. Mentre uno di costoro, [OSCURATO:PERSONA], tentava la fuga, una delle due auto, una BMW modello X1 bianca (l’altra era una [OSCURATO:PERSONA] di colore scuro), lo aveva inseguito e lo aveva investito; poi [OSCURATO:PERSONA], armato di spranga, era sceso da quella stessa auto e lo aveva colpito in varie parti del corpo. Agli eventi aveva assistito il maresciallo XXXXXXXXX dei Carabinieri di XXXXXXXche aveva chiamato i soccorsi e poi, tornato poco dopo sui luoghi, aveva trovato a terra feriti [OSCURATO:PERSONA] e altri due suoi compagni. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto fotograficamente dagli altri due extracomunitari che avevano subito l’aggressione, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; questi ultimi indicavano anche come altri soggetti che avevano partecipato all’agguato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Mentre tentavano di investirli e li colpivano gli imputati urlavano: «neri, figli di puttana, cosa ci fate qua, dovete andare via» e «vaffanculo nero». I giudici di appello disattendevano le censure formulate dagli imputati sull’idoneità della condotta ad uccidere la persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; pur essendo emerso che la velocità delle autovetture, percepita come elevata dal maresciallo XXXXXXXXX, era stata commisurata a seguito di operazione tecniche in 20km/h, l’asserita mancanza di pericolo per la vita era smentita dalla documentazione sanitaria che riferiva di una prognosi riservata relativa ad un’emorragia cerebrale conseguente alle percosse subite. Gli imputati avevano agito in almeno cinque persone con mezzi idonei ad uccidere (dei bastoni di ferro), sferrando colpi ad organi vitali come la testa e lasciando la vittima esamine prima dell’arrivo dei soccorsi. Era stata ritenuta non decisiva la dedotta prova d’alibi di [OSCURATO:PERSONA], che, secondo le dichiarazioni di alcuni testi alle 18,45 circa, era presente alla recita della figlia, poiché l’orario indicato dalle persone offese era precedente e compatibile anche con la presenza dell’imputato sui luoghi e perché tutti i soggetti lo avevano riconosciuto. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] affida la propria impugnazione a tre motivi. 2.1.1. Con il primo lamenta il travisamento della prova e il difetto di motivazione in presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Entrambe le sentenze di merito si integrerebbero tra loro nell’errata valutazione circa il ruolo ricoperto nella vicenda dal [OSCURATO:PERSONA] e nell’errata qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio anziché lesioni gravi. 2.1.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. in relazione all’art. 575 cod. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; per erronea qualificazione giuridica del fatto in tentato omicidio plurimo anziché in lesioni gravi ex art. 583 cod. pen.; per violazione di legge e di motivazione per mancata applicazione del principio del ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen. Le lesioni riscontrate su [OSCURATO:PERSONA], seppur gravi, non avevano avuto conseguenze letali e la gravità delle lesioni non consente di accertare in modo rigoroso l’intento dell’agente. Era stato erroneamente trascurato il dato della velocità dei veicoli coinvolti, che, non essendo elevata, smentiva la volontà omicidiaria degli imputati. In ogni caso, stante la situazione di dubbio, doveva essere privilegiata la qualificazione giuridica della condotta più favorevole all’imputato. 2.1.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per errata applicazione dell’aggravante della discriminazione razziale di cui all’art. 604-ter cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per difetto di motivazione adeguata sull’applicazione di tale aggravante. Non vi sarebbe certezza del fatto che l’imputato abbia pronunciato le frasi discriminatorie e che l’azione fosse motivata da odio razziale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi. 2.2.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., 56, 575, 582, 585 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen. nella valutazione dei requisiti per ritenere configurabile il delitto di tentato omicidio. La sentenza impugnata non si era confrontata analiticamente con le risultanze sulla modalità della condotta e non aveva tenuto conto che i fatti si erano svolti in un contesto di tumulto collettivo con più veicoli e numerosi soggetti coinvolti. I giudici di merito avevano omesso di valutare se la condotta si fosse risolta e limitata solo in un’aggressione e di prendere atto che nel contesto di confusione erano stati usati strumenti non letali ed erano stati colpiti organi non vitali; non avevano poi distinto i ruoli tra i concorrenti, né quindi nemmeno l’intento perseguito da ciascuno; non avevano valutato i profili di confusione e di sovrapposizione contenuti nelle dichiarazioni delle persone offese che fondavano il riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2. Con il secondo motivo si lamenta contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 56, 575, 582, 585 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, 192, comma 2, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché rispetto all’accertamento fattuale contenuto negli atti utilizzabili ai fini della decisione e, nello specifico, rispetto alle prove a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. e), 533, comma 1, 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 56 e 575 cod. pen., e infine in ordine alla valutazione della prova d’alibi fornita dal ricorrente, dei riconoscimenti fotografici e delle dichiarazioni testimoniali, con particolare riferimento all’identificazione del ricorrente come autore materiale del fatto, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. e), 192, comma 2, 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost.Con stereotipate formule era stata respinta la prova d’alibi e non era stata motivata la decisione di respingere l’istanza difensiva di acquisire documentazione fotografica per accertare la verità. Non era stata valutata la deduzione contenuta nell’atto di appello circa la possibilità di uno scambio di persona e non si era proceduto a verificare le modalità di svolgimento dell’atto di riconoscimento né l’attendibilità dei dichiaranti. 2.2.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., 112 n. 1), 604-ter cod. pen., 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. per quanto concerne la valutazione dei presupposti delle aggravanti di avere agito in più persone e con finalità di discriminazione razziale, nonché contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Non sono descritti con certezza nell’identità e nel numero i partecipanti all’azione, né gli occupanti delle autovetture. Non è stato chiarito da quali elementi si trarrebbe la prova della finalità discriminatoria dell’[OSCURATO:PERSONA] né del proferimento delle frasi razziste udite dalle persone offese. 2.2.4. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa assunzione di prova decisiva richiesta dal difensore, in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. d), 495, comma 2, cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., con riguardo in particolare alla fotografia che ritraeva [OSCURATO:PERSONA] alla recita della figlia. 2.2.5. Con il quinto motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., 62-bis, 133 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per quanto concerne la valutazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato la commisurazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. I difensori hanno chiesto la trattazione orale e all’udienza di discussione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Il difensore di parte civile ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese. I difensori degli imputati hanno insistito nei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno pertanto respinti. 2. I motivi proposti dagli imputati ciascuno con separati ricorsi sono in parte sovrapponibili e possono essere congiuntamente esaminati. 2.1. Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta il travisamento della prova in entrambi i gradi di giudizio, deducendo che era stato mal valutato il proprio ruolo nella vicenda e che il fatto era stato erroneamente qualificato come tentato omicidio anziché come lesioni gravi, nonostante l’azione non fosse diretta in maniera univoca a cagionare la morte della vittima e non vi fossero elementi dimostrativi del dolo omicidiario. Il secondo motivo insisteva sui medesimi profili, richiamando anche la violazione del principio del ragionevole dubbio e censurando la mancata compiuta valutazione delle conseguenze non letali dell’azione, della limitata velocità delle autovetture coinvolte e del limitato impatto tra gli automezzi e la vittima. Doglianze analoghe propone nei primi due motivi del suo ricorso [OSCURATO:PERSONA], aggiungendovi censure in ordine alla contraddittorietà della motivazione relativa alla prova del suo riconoscimento da parte dei testi e all’omesso approfondimento della prova d’alibi. 2.1.1. Orbene, sul punto occorre ricordare che la sentenza di secondo grado si richiama a quella di primo grado dove sono partitamente esaminate tutte le dichiarazioni delle persone informate dei fatti, che risultano precise e dettagliate anche nell’indicare le azioni messe in atto da ciascuno degli imputati (cfr. pagg. 6 e seguenti della sentenza di primo grado). Il teste XXXXXXXXXXXXXXXX è stato apprezzato per la coerenza e la precisione del suo racconto e ha riconosciuto in fotografia [OSCURATO:PERSONA], descrivendone la condotta come quella più violenta anche rispetto agli altri soggetti che aveva aggredito gli extracomunitari; lo ha indicato come quello che utilizzava il bastone in ferro, a differenza degli altri che li colpivano con calci e pugni, e che gli aveva sferrato contro più volte l’arma; aggiungeva che si era accanito contro [OSCURATO:PERSONA], colpendolo dopo che questi era stato investito ed era sanguinante a terra. Anche XXXXXXXXXXXXXXX lo aveva riconosciuto e ne aveva descritto negli stessi termini il ruolo. XXXXXX aveva pure riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], riferendo della sua partecipazione attiva all’aggressione; egli era sceso dall’autovettura che aveva investito XXXXX e aveva infierito su quest’ultimo con calci e pugni. I due imputati sono stati riconosciuti anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni sono state valutate mettendole a confronto anche con quelle del maresciallo XXXXXXXXX che ha assistito in parte all’aggressione e sono state evidenziate le connotazioni del tutto marginali delle discrasie a fronte della coerente convergenza dei rispettivi racconti. Del tutto generiche sono le critiche difensive circa l’omessa valutazione delle modalità del riconoscimento e dell’attendibilità dei testi, circa la mancata ripetizione in dibattimento del riconoscimento fotografico e, infine, circa la mancata ricognizione personale degli imputati, visto che si è proceduto nelle forme del rito abbreviato con l’accettazione degli elementi dimostrativi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. I rispettivi ruoli degli imputati sono stati, dunque, chiaramente individuati così come la condotta reiterata e proterva consistita prima in un inseguimento con l’autovettura e l’investimento di XXXXX e poi in ulteriori aggressioni proseguite nonostante le evidenti lesioni riportate da costui, colpendolo alla testa e lasciando esamine al suolo. 2.1.2. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, la decisione impugnata risulta fare buon governo del costante l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in assenza o comunque a prescindere dalle ammissioni dell’imputato o di precise indicazioni della persona offesa, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, è determinante l’apprezzamento in concreto dell’idoneità dell’azione, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all’imputato, al momento del compimento degli atti e in base alle condizioni umanamente prevedibili. E così è stato ritenuto corretto trarre la prova del dolo di omicidio dalla pericolosità dell’arma usata, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell’agente (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012-01). E anche se la vittima attinta da colpi non abbia subito un pregiudizio significativo alla propria integrità fisiopsichica, non può essere escluso il dolo se le modalità delle azioni siano state attuate in modo da conseguire l’effetto avuto di mira (Sez. 1, n. 20601 del 17/03/2023, Rv. 284722-02). Particolare attenzione deve riservarsi in tale indagine alla sede corporea attinta (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390-01 relativa alla condotta di un soggetto che aveva colpito la vittima con un cacciavite alla zona orbitale, penetrato nell’encefalo in modo obliquo per via del movimento difensivo dell’aggredito). A prescindere dalla velocità tenuta dall’automezzo che ha investito la vittima, compiutamente ricostruita dai giudici di merito facendo riferimento a quella inferiore calcolata dal consulente tecnico e più favorevole agli imputati, la protervia dell’azione è dimostrata dall’insistenza con la quale i ricorrenti hanno proseguito ad aggravare le lesioni della persona offesa, colpendola anche ad un organo vitale (la testa), dopo che era già provata dal colpo subito dall’autovettura (chiaramente tracciato anche dal segno di pneumatico rilevato dai sanitari sulla sua gamba destra) ed era ferito, riverso a terra. La vittima aveva, peraltro, subito un pregiudizio significativo alla propria integrità fisiopsichica (avendo riportato lesioni che avevano provocato emorragia subaracnoidea e ferite lacero contuse multiple, tali da determinarne un ricovero in gravi condizioni e in prognosi riservata). La sede corporea attinta con uno degli ultimi colpi inferti alla vittima è la testa. 2.1.3. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per il quale il dolo diretto, anche nella sua forma di dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua azione, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 2014, Rv. 259465-01). E ha anche ritenuto che, se l’agente sceglie una modalità di azione che è obiettivamente idonea tanto a cagionare la morte quanto alternativamente un evento di gravi lesioni, è corretto l’inquadramento dell’elemento psicologico nel dolo alternativo e la condotta nel tentato omicidio (se. 5, n. 6168 del 17/01/2005, Rv. 231174-01; v. anche sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018 riguardo l’azione di un soggetto, che, scoperto mentre stava compiendo un furto, aveva colpito con un grosso masso al capo e alla spalla il proprietario dell’abitazione nella quale si era introdotto). Nel caso in esame il contegno degli imputati è stato correttamente ritenuto sorretto in maniera univoca dalla volontà di aggravare senza remore le conseguenze lesive prodotte con l’investimento e, anche se si volesse sollevare il dubbio che l’originario intento non fosse quello di uccidere, il prosieguo dell’azione non può nemmeno considerarsi alla stregua di quella di chi abbia solo accettato il rischio di provocare la morte, come probabile conseguenza della sua condotta; la determinazione e l’insistenza con la quale i due imputati hanno continuato a colpire la vittima sono stati congruamente ritenuti indizi univoci del fatto che costoro non avevano solo accettato il rischio dell’evento, ma avevano accettato e previsto l’evento, quantomeno come conseguenza alternativa della loro azione (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385-01). Si tratta peraltro di un dolo diretto, e al più alternativo qualora si volessero considerare i dubbi insinuati nel giudizio di appello e comunque ritenuti infondati dai giudici di merito; ciò poiché i loro comportamenti sono stati correttamente ritenuti espressione di un atteggiamento volitivo che parifica le conseguenze altamente lesive della condotta ed include l'evento morte come altamente probabile e dunque previsto anch'esso e non meramente accettato come conseguenza possibile dell'azione (Sez. I, n.267 del 14/12/2011, dep. 2012, Rv 252046). 2.1.4. Inammissibili sono infine le deduzioni in ordine alla prova d’alibi dedotta da [OSCURATO:PERSONA], che è stata valutata compiutamente nella motivazione del provvedimento evidenziando che anche i testimoni che hanno riferito della presenza dell’imputato alla recita scolastica della figlia l’hanno collocata in orari compatibili con il suo successivo spostamento nel luogo non distante dove sono avvenuti i fatti. I giudici di merito hanno, peraltro, valutato comparativamente le dichiarazioni dei testi a difesa e le risultanze univoche circa la sua presenza in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, costituiti dal riconoscimento della sua persona da parte di tutti i testi presenti in quel luogo al momento dell’aggressione, argomentando congruamente sul fatto che non potrebbe esserci ragionevole spiegazione all’assunto per il quale sia gli stranieri aggrediti sia il sottufficiale intervenuto avrebbero errato nel riconoscerlo. 2.1.5. Strettamente connesso ai profili sin qui valutati è il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che lamenta violazione del diritto di difesa per la mancata assunzione, quale prova decisiva, della fotografia che attestava la presenza dell’imputato alla recita della figlia e che avrebbe fornito un riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei testi addotti dal difensore, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La Corte di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione, ritenendola non decisiva per l’accertamento dei fatti proprio in ragione della compatibilità della presenza dell’imputato alla recita e della successiva sua presenza sul luogo dell’aggressione. Orbene le ragioni che hanno condotto a respingere le censure sulla statuizione di responsabilità sono sufficienti a dare conto dell’inammissibilità delle censure sul rigetto delle richieste istruttorie. Infatti, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01; sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689-01). In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). A ciò si aggiunga che il giudizio di merito si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Sicché va applicato il principio per il quale «può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, Rv. 285745 – 01). L’esistenza di tali profili di manifesta illogicità non è stata dimostrata. Conseguentemente anche questa censura deve considerarsi inammissibile. 2.2. Con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta il difetto di adeguata motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale di cui all’art. 604-ter cod. pen.; la stessa doglianza è formulata con il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che censura anche il riconoscimento dell’aggravante del concorso di più di cinque persone di cui all’art. 112, n. 1), cod. pen. Con riguardo al primo profilo, secondo la giurisprudenza di legittimità «la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente» (Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, dep. 2021, D'amore, Rv. 280146 – 01: fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto "negro di merda"; così anche Sez. 5, n. 7859 del 02/11/2017, dep. 2018, Serafini, Rv. 272278 – 01 con riguardo ad un reato di diffamazione aggravata mediante un messaggio pubblicato su "Facebook" con cui l'imputato invitava la persona offesa, di etnia africana, a ritornare nella "giungla"; e Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712 – 01, in cui alla persona offesa era stata indirizzata l'espressione "negra puttana..."). Le frasi proferite dagli aggressori e riferite dai testi (“neri, figli di puttana, cosa ci fate qua, dovete andare via, vaffanculo nero”) mostrano la condivisione da parte degli imputati dell’intento discriminatorio e della volontà di manifestare e condividere un pregiudizio circa l’inferiorità razziale degli aggrediti, a ben poco rilevando l’accertamento specifico delle parole pronunciate specificamente da ciascuno degli imputati. Quanto al riconoscimento dell’aggravante del concorso di più di cinque persone di cui all’art. 112, n. 1), cod. pen., è infondata la deduzione difensiva che sostiene che nella motivazione della sentenza non vi è il preciso conteggio dei presenti all’azione illecita; i giudici di merito individuano 12 o 10 persone, di cui una armata di un bastone in ferro, come riferito da tutti i testi e, pur non potendo computare il numero preciso dei concorrenti, tenendo conto della ricostruzione convergente riguardante l’arrivo di tre veicoli e del numero dei soggetti che vi viaggiavano e che erano scesi da essi, ha considerato accertato che fossero più di cinque. Alla luce di queste risultanze risulta correttamente applicato il principio secondo il quale «è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità (vedi Sez. 5, n. 8043 del 02/05/1983, Amitrano, Rv. 160511-01)» (Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Capasso, Rv. 280767 - 01). 2.3. L’ultimo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la carenza di motivazione autonoma del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Com’è noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01). Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa, come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che il giudice, dopo averne constatato l’assenza, non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Orbene, la Corte territoriale nel presente giudizio non si è limitata a constatare l’assenza di elementi favorevoli per l’imputato, ma ha evidenziato la particolare gravità della sua condotta, caratterizzata da efferatezza, completata con protervia e connotata da maggiore violenza rispetto a quella dei correi, così smentendo l’asserzione difensiva circa l’emersione di profili indicativi di una sua limitata pericolosità sociale. Il ricorso, peraltro, deduce come elementi favorevoli all’imputato, che imporrebbero l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. a suo beneficio, condizioni personali, situazione familiare e condotte successive ai fatti che non possono avere autonoma incidenza sul trattamento sanzionatorio per la loro genericità. I giudici di merito hanno ritenuto assenti concreti segni di ravvedimento e hanno considerato recessiva ogni altra considerazione rispetto alla gravità delle modalità di esecuzione della condotta, preordinata e violenta. Il percorso logico argomentativo che ha sorretto la decisione di negare il beneficio risulta, così, aderente ai dati fattuali, valutati con coerenza, e conseguentemente deve considerarsi del tutto immune da censure. 3. I ricorsi vanno pertanto respinti e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che ha formulato ritualmente le sue richieste. Poiché la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese saranno liquidate nella misura che sarà stabilita dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dell’Erario. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.