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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01476/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18782/2018proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o OLINTO R. VALENTINIper procura in calce del ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA n. 594/2017della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 15 / 5 / 20 17 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 10/ 2/ 20 0 9, hanno convenuto in gi udizio , innanzi al tribunale di Trani,i fratelli [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosiochiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 - dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e gli attori; -condannare Vincenzo D ’ Ambrosio a restituire la somma ricevuta e non dichiarata per l ’ acquisto dell’appartamento del fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, pari ad €. 63.524,20; - condanna re Vito D ’ Ambrosio a restitu ire le rate ricosse, calcolando l’equo indennizzo alla data dell’effettivo rilascio, ed a rimborsare la somma di €.40.976,69 ovvero quella ritenuta equa per tutti i miglioramenti, le addizioni e le riparazionieffettuate sull’immobile.

1.2. Gli attori, in particolare,hanno rappresentato : - d i aver acquistato, con atto per notaio Lorusso del 29/12/1998, con riserva di proprietà, da Vito D ’ Ambrosio, un appartamento in Bisceglie, al prezzo dichiarato di £ . 95.000.000 , da pagare mediante trentotto rate mensili di £ . 2.500.000 cadauna , a decorrere dal 31/1/1999 fino al 28/2/2002; - di aver versato, altresì, sempre a titolo di corrispettivo, un’ulteriore somma di £. 123.000.000 a mani del fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; - di aver interrotto i pagamenti rateali nel mese di luglio 2000, così provocando la proposizione da parte del venditore di un giudizio dinanzi al tribunale di Trani,definito con sentenza del 3/2/2004, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento degli acquirenti e condannato gli stessi alla restituzione dell ’ immobile ed al pagamento, in favore di Vito D ’ Ambrosio, a titolo di equo indennizzo per l’occupazione dell’immobile, di una rata mensile di £. 400.000 a far data dall’occupazione dell’immobile fino alla sua effettiva restituzione.

1.3. Gli attori, quindi, dopo aver dedotto di aver a loro volta maturato: - il diritto, a norma dell ’ art. 1526 c.c., alla restituzione da parte del venditore di tutte le rate riscosse, previa compensazione con l’equo indennizzo; - il diritto alla Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 restituzione delle somme riscosse da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a nome del fratello; - il d iritto al pagamento del la somma di € 40.976,69 per l’esecuzione di migliorie ed addizioni apportate all’immobile; hanno chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al pagamento del la somma complessiva di € . 40.976,69 e di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al pagamento della somma complessiva di €.63.525,20 “ per il rimborso delle somme dallo stesso incassate in nome e per conto del fratello ed a titolo di corrispettivo per la vendita dell’immobile”.

1.4. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e Vito D ’ Ambrosio si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito: -in via preliminare, che, a seguito delgiudicato formatosi sulla sentenza del t ribunale di Trani n. 224/2004, erano, di conseguenza, inammissibili sia la domanda di risoluzione del contratto, in quanto già dedotta e dichiarata nel precedente giudizio, sia le domande di restituzione proposte dagli attori, in quanto deducibile nel corso del relativo giudizio ma non dedotta e non più proponibili; - nel merito, la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e l’inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli attori ed, in via subordinata, la compensazione con le somme dovute dagli attori sia per l’occupazione dell’immobile e sia per la procedura esecutiva di rilascio.

1.5. Il tribunale,con sentenza del 12/7/2011, dopo aver dichiarato l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di compravendita, ha, per quanto ancora rileva, accolto la domanda di ripetizione dell’indebito che gli attori avevano proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio quale ulteriore conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto di vendita.

1.6. Il tribunale, in particolare, inquadrata l’operazione come un’ipotesi di simulazione relativa dell’atto e ritenuta la Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 dimostrazione dei pagamenti dedotti dagli attori, ha ritenuto che la menzionata domanda dovesse essere qualificata come azione di indebito oggettivo, ed ha, quindi, rigettato l’eccezione di legittimazione passiva del convenuto [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, condannandolo a restituire agli attori la somma complessiva di €.63.524,20, oltre interessi.

1.7. Il tribunale, invece, ha r igettato la domanda d i ripetizione dell’indebito degli attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a norma dell’art. 1526 c.c., a fronte dell’opposta compensazione del credito per equo indennizzo in quanto d’importo superiore a quello delle rate versate.

1.8. Il tribunale, infine, ha rigettato la domanda di rimborso per i miglioramenti arrecati all’immobile.

2.1. Vincenzo D ’ Ambrosio ha proposto appello avverso la sentenza impugnata.

2.2. L’appellante, in particolare, ha lamentato: - il vizio di ultrapetizione , per avere il tribunale condannato alla restituzione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. pur a fronte di una domanda di ripetizione di somme ai sensi dell’art. 1526 c.c.; -il mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato anche in relazione alla domanda formulata nei suoi confronti; - il mancato accoglimento dell’eccezione di difetto della sua legittimazione passiva; - l ’ omessa motivazione in merito all’eccezione d i duplicazione dei pagamenti così come documentati dagli attori; - l ’ erronea motivazione in or d ine all’eccepita compensazione parziale.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito al gravame chiedendone il rigetto.

3.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022

3.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, come fosse evidente che gli attori avessero proposto due distinte domande di ripetizione di indebito con distinta ed autonoma qualificazione: una in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di vendita, a norma dell’art.1526 c.c., e l’altra in danno di Vincenzo D ’ Ambrosio “ che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento … e, come tale, normativamente disposta dall ’ art.2033 c.c.”.

3.3. Il tribunale, pertanto, ha continuato la corte, in perfetta coerenza con l’autonomia delle due domande, ha rigettato la primaper la dichiarata compensazione con il maggior credito a favore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ed ha accolto la seconda escludendo, pertanto, qualsiasi vizio di ultrapetizione.

3.4. La corte, inoltre, dopo aver escluso la proponibilità dell’eccezione di giudicato da parte dell’appellante, rimasto estraneo al giudizio definito con la sentenza del tribunale di Trani n. 224/2004, ha ritenuto, con riferimento all’eccepita carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che: - tale eccezione avrebbe avuto fondamento nella sola ipotesi in cui [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avesse adeguatamente provato di aver ricevuto le somme non in proprio ma in qualità di rappresentante del fratello: ma tale prova, ha osservato la corte, non è stata fornita;- l ’ appellante, inoltre, non aveva provato il tito lo in forza del quale ha ricevuto le somme dagli attori; - il tribunale , pertanto, aveva correttamente ritenuto che lo stesso fosse passivamente legittimato in ordine alla relativa domanda di ripetizione che, sebbene richiesta dagli attori in conseguenza della dichiarata risoluzione contrattuale e dunque ex art. 1526 c.c., era stata più correttamente qualificata dal tribunale Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 (“prescindendo da quanto ipotizzato dalle parti”) come “un’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”;- non poteva, per contro, eccepirsi che il destinatario effettivo del pagamento era stato il fratello Vito D ’ Ambrosio , in qualità di effettivo accipiens, poiché la circostanza della rappresentanza non risultavaadeguatamente dimostrata.

3.5. La corte, poi, ha escluso l’eccepita duplicazione dei versamenti evidenziando, per un verso, che, come attestato dal precedente giudicato e ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, gli acquirenti avevano pagato la metà esatta della somma convenuta per l’acquisto e, per altro verso, che tutte le ricevute prodotte risultavano quietanzate da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, al pari di tutti gli effetti cambiari, che risultano incassati, previa girata dello Sgroni, dallo stessoVincenzo D’Ambrosio.

3.6. La corte, infine, harigettato la censura con la quale l’appellante aveva lamentato che il tribunale non si era pronunciato in ordine all’eccepita compensazione parziale ma solo sulla compensazione tra il credito degli attori a norma dell’art. 1526 c.c. ed il controcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a titolo di equo compenso.

La corte ha ritenuto che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito poiché il titolo dedotto a sostegno del credito vantato in compensazione, e cioè il prestito elargito da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in favore dello Sgroni per la somma di £. 37.000.000, non era s tato supportato da alcun valido riscontro probatorio documentale, rilevando, tra l’altro, che i titoli bancari prodotti in copia da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio non attestano l’effettiva riscossione ed incasso da parte dello Sgroni in quanto privi della necessaria riproduzione “fronte retro”con i termini della girata all’incasso.

4.1. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, con ricorso notificato in data 14/6/2018, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 motivi, la cassazione della sentenza della c orte d ’ a ppello , dichiaratamente non notificata,

4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Con il primo motivo , i l ricorrent e , lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 111, 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d’appello rilevato il difetto d’integrità del contraddittorio in quanto il giudizio si è svolto senza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che era stato parte nel giudizio di primo gradoma non era stato citato in appello .

5.2. La causa inscindibile, infatti, ha osservato il ricorrente, si configura non solo ne lle ipotesi di litiscon sorzio sostanziale ma anche in quelle di litisconsorzio processuale e impone che l’impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.

5.3. Nel caso in esame, peraltro, la causa ha avuto ad oggetto le somme che gli originari attori assumono di aver versato a nero per l’acquisto dell’immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva eccepito di essere carente di legittimazione passiva.

5.4. Conil secondo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1188 c.c.e degli artt.100 e 115 c.p.c.e la contraddittoria e insufficiente statuizione e motivazione in merito al difetto di legittimazione attiva processuale, in relazione all’art. 360 n. 3 e n . 5 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l ’ eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da[OSCURATO:PERSONA] D’Ambrosiosul rilievo che gli attori avevano proposto due distinte domande di ripetizione di Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 indebito, una in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di vendita, a norma dell’art.1526 c.c., e l’altra in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio “che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento … e, come tale, normativamente disposta dall’art.2033 c.c.”e che, rispetto a tale domanda, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe avuto fondamento solo nel caso in cui il convenuto [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avesse adeguatamente provato di aver ricevuto le somme non in proprio ma in qualità di rappresentante del fratello, senza, però, che tale prova sia stata fornita.

5.5. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che gli attori , nell ’ atto di citazione, avevano espressamente domandato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a restituire la somma versata e non dichiarata per l’acquisto dell’appartamento del fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e che, rispetto a tale domanda, fondata sulla mancanza di titolo giustificativo conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra gli attori e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, l ’ unico legittimato passivo doveva essere considerato proprio quest ’ ultimo siccome destinatario della somma derivante della vendita del suo immobile.

5.6. Il p agamento dell ’ indebito determina , infatti, uno spostamento patrimoniale ingiustificato dal patrimonio del solvens a quello dell’accipiens per cui il criterio per individuare chi ha diritto alla restituzione e chi vi è obbligato è costituito esclusivamentedal ruolo che essi svolgono nell’esecuzione del pagamento.

5.7. La legittimazione passiva spetta, pertanto, solo al destinatario giuridico della prestazione indebitamente eseguita, Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, e non è , dunque, comprensibile per quale motivo l ’ appellante avrebbe dovuto provare di aver ricevuto le somme in rappresentanza di quest’ultimo, laddove, al contrario, l’art. 1188, comma 1°, c.c. prescrive che l’adempimento dev’essere effettuato nei confronti del creditore ovvero, com’è accaduto nel caso in esame, della persona da lui indicata.

5.8. Del resto, ha aggiunto il ricorrente, tanto il giudice di primo grado, quanto il giudice di secondo grado hanno affermato che la causa della disposta ripetizione si rinviene nella risoluzione del contratto di vendita disposta a seguito dell’inadempimento dell’acquirente, per cui è evidente che l’unica persona legittimata alla restituzione dell’indebito non può che essere il venditore in favore del quale detto pagamento era stato eseguito, e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, e non [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha ricevuto materialmente la somma quale mero indicatario del pagamento ma è rimasto terzo rispetto al contratto di compravendita.

6.1. Il primo motivo è infondato.

Il secondo motivo , invece, è fondato.

6.2. La corte d’appello, infatti, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva accolto la domanda di restituzione dell’indebito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto nei suoi confronti sul rilievo che gli attori avevano evidentemente proposto due distinte domande di ripetizione di indebito: - una domanda in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, avente ad oggetto la restituzione delle rate di prezzo pagate in conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto di vendita a norma dell’art.1526 c.c.; - l ’ altra domanda in danno di Vincenzo D ’ Ambrosio, avente ad oggetto la restituzione della somma di £. 123.000.000 Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 “che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento” e che, in quanto tale, era stata più correttamente qualificata dal tribunale (“prescindendo da quanto ipotizzato dalle parti”) come “un’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”.

6.3. Ora, se la formulazione nei confronti dei convenuti di due distinte domande di ripetizione dell’indebito giustifica senz’altrola scindibilità delle relative cause ed esclude, pertanto, chenel giudizio conseguente all’appello proposto da uno dei due (e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio) dovesse essere integra to il contraddittorio nei confronti dell’altro (e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio), resta, tuttavia, il fatto che, come emerge dall’atto di citazione (p. 4), cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, gli attori avevano espressamente chiesto, innanzitutto,la risoluzione del contratto di vendita intercorso con [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e, quindi, (solo) in forza della risoluzione di tale contratto ( e della conseguente “mancanza di titolo giustificativo del versamento”), la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a restituire “la somma versata” allo stesso per accordo tra le parti “e non dichiarata” per l’acquisto dell’appartamento, pari ad €. 63.524,20.

6.4. Ladomanda di restituzione dell’indebito proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per come è stata formulata, risulta evidentemente fondata non già, come ha ritenuto la sentenza impugnata, sulla mera “mancanza di titolo giustificativo del versamento”, ma, più precisamente, sulla sopravvenuta risoluzione del contratto di compravendita ( la quale, pertanto , ne aveva in precedenza giustifica to l’attribuzione a titolo di prezzo):ed è stata, quindi, proposta nei confronti dello stesso non già per aver semplicemente e Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 materialmente percepito una somma che non gli era dovuta dagli attori per la “mancanza di titolo giustificativo del versamento” ma, in realtà, per aver percepito, su accordo tra le parti del contratto, una somma, pari ad €. 63.524,20, “ non dichiarata” nell’atto d’acquisto ma pur sempre allo stesso (e, quindi, al relativo prezzo) causalmente riconducibile.

6.5. Se, dunque, la domanda di restituzione proposta dagli attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio è volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo per aver percepito la somma versatagli quale parte “non dichiarata” del prezzo della compravendita stipulata dagli stessi con il fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in conseguenza della risoluzione di tale contratto , risulta, allora, evidente come, rispetto a tale domanda e alla condanna ivi richiesta, la legittimazione passiva del convenuto non può essere semplicemente fondata, come ha ritenuto la corte d’appello, su l la constatata “ mancanza di titolo giustificativo del versamento”, che si verifica anche a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ma deve necessariamente seguire al fatto, dedotto dagli attori, che [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva ricevuto l’indicata somma non in proprio ma, con l’accordo tra le parti del contratto, quale prezzo (per la parte non dichiarata nell’atto) della vendita stipulata tra gli attori e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e, quindi, non essendo emersi fatti che possano deporre in contrario, come incaricato di quest’ultimo, cui, in definitiva, il dedotto versamento del prezzo dev’essere, in qualità di venditore, giuridicamente imputato (avendolo riscosso attraverso di un incaricato, convenuto con i compratori,a riceverlo per suo conto).

6.6. E se così stanno le cose, la corte d’appello male ha fatto a condannare [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio alla restituzione della somma ricevuta, quale parte del prezzo, per conto del fratello Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 Vito.

La ripetizione d'indebito oggettivo, infatti, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev’essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell’incaricato) in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentatoo al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato (cfr. Cass. n. 7871 del 2011).

6.7. I restanti motivi sono assorbiti.

7. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bari che, in differente composizione, provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18782/2018proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da ll ’ Avvocat o OLINTO R. VALENTINIper procura in calce del ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA n. 594/2017della [OSCURATO:PERSONA],depositata il 15 / 5 / 20 17 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato il 10/ 2/ 20 0 9, hanno convenuto in gi udizio , innanzi al tribunale di Trani,i fratelli [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosiochiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 - dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e gli attori; -condannare Vincenzo D ’ Ambrosio a restituire la somma ricevuta e non dichiarata per l ’ acquisto dell’appartamento del fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, pari ad €. 63.524,20; - condanna re Vito D ’ Ambrosio a restitu ire le rate ricosse, calcolando l’equo indennizzo alla data dell’effettivo rilascio, ed a rimborsare la somma di €.40.976,69 ovvero quella ritenuta equa per tutti i miglioramenti, le addizioni e le riparazionieffettuate sull’immobile. 1.2. Gli attori, in particolare,hanno rappresentato : - d i aver acquistato, con atto per notaio Lorusso del 29/12/1998, con riserva di proprietà, da Vito D ’ Ambrosio, un appartamento in Bisceglie, al prezzo dichiarato di £ . 95.000.000 , da pagare mediante trentotto rate mensili di £ . 2.500.000 cadauna , a decorrere dal 31/1/1999 fino al 28/2/2002; - di aver versato, altresì, sempre a titolo di corrispettivo, un’ulteriore somma di £. 123.000.000 a mani del fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio; - di aver interrotto i pagamenti rateali nel mese di luglio 2000, così provocando la proposizione da parte del venditore di un giudizio dinanzi al tribunale di Trani,definito con sentenza del 3/2/2004, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento degli acquirenti e condannato gli stessi alla restituzione dell ’ immobile ed al pagamento, in favore di Vito D ’ Ambrosio, a titolo di equo indennizzo per l’occupazione dell’immobile, di una rata mensile di £. 400.000 a far data dall’occupazione dell’immobile fino alla sua effettiva restituzione. 1.3. Gli attori, quindi, dopo aver dedotto di aver a loro volta maturato: - il diritto, a norma dell ’ art. 1526 c.c., alla restituzione da parte del venditore di tutte le rate riscosse, previa compensazione con l’equo indennizzo; - il diritto alla Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 restituzione delle somme riscosse da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a nome del fratello; - il d iritto al pagamento del la somma di € 40.976,69 per l’esecuzione di migliorie ed addizioni apportate all’immobile; hanno chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al pagamento del la somma complessiva di € . 40.976,69 e di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al pagamento della somma complessiva di €.63.525,20 “ per il rimborso delle somme dallo stesso incassate in nome e per conto del fratello ed a titolo di corrispettivo per la vendita dell’immobile”. 1.4. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e Vito D ’ Ambrosio si sono costituiti in giudizio ed hanno eccepito: -in via preliminare, che, a seguito delgiudicato formatosi sulla sentenza del t ribunale di Trani n. 224/2004, erano, di conseguenza, inammissibili sia la domanda di risoluzione del contratto, in quanto già dedotta e dichiarata nel precedente giudizio, sia le domande di restituzione proposte dagli attori, in quanto deducibile nel corso del relativo giudizio ma non dedotta e non più proponibili; - nel merito, la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e l’inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli attori ed, in via subordinata, la compensazione con le somme dovute dagli attori sia per l’occupazione dell’immobile e sia per la procedura esecutiva di rilascio. 1.5. Il tribunale,con sentenza del 12/7/2011, dopo aver dichiarato l’inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di compravendita, ha, per quanto ancora rileva, accolto la domanda di ripetizione dell’indebito che gli attori avevano proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio quale ulteriore conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto di vendita. 1.6. Il tribunale, in particolare, inquadrata l’operazione come un’ipotesi di simulazione relativa dell’atto e ritenuta la Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 dimostrazione dei pagamenti dedotti dagli attori, ha ritenuto che la menzionata domanda dovesse essere qualificata come azione di indebito oggettivo, ed ha, quindi, rigettato l’eccezione di legittimazione passiva del convenuto [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, condannandolo a restituire agli attori la somma complessiva di €.63.524,20, oltre interessi. 1.7. Il tribunale, invece, ha r igettato la domanda d i ripetizione dell’indebito degli attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a norma dell’art. 1526 c.c., a fronte dell’opposta compensazione del credito per equo indennizzo in quanto d’importo superiore a quello delle rate versate. 1.8. Il tribunale, infine, ha rigettato la domanda di rimborso per i miglioramenti arrecati all’immobile. 2.1. Vincenzo D ’ Ambrosio ha proposto appello avverso la sentenza impugnata. 2.2. L’appellante, in particolare, ha lamentato: - il vizio di ultrapetizione , per avere il tribunale condannato alla restituzione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. pur a fronte di una domanda di ripetizione di somme ai sensi dell’art. 1526 c.c.; -il mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato anche in relazione alla domanda formulata nei suoi confronti; - il mancato accoglimento dell’eccezione di difetto della sua legittimazione passiva; - l ’ omessa motivazione in merito all’eccezione d i duplicazione dei pagamenti così come documentati dagli attori; - l ’ erronea motivazione in or d ine all’eccepita compensazione parziale. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito al gravame chiedendone il rigetto. 3.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 3.2. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, come fosse evidente che gli attori avessero proposto due distinte domande di ripetizione di indebito con distinta ed autonoma qualificazione: una in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di vendita, a norma dell’art.1526 c.c., e l’altra in danno di Vincenzo D ’ Ambrosio “ che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento … e, come tale, normativamente disposta dall ’ art.2033 c.c.”. 3.3. Il tribunale, pertanto, ha continuato la corte, in perfetta coerenza con l’autonomia delle due domande, ha rigettato la primaper la dichiarata compensazione con il maggior credito a favore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio ed ha accolto la seconda escludendo, pertanto, qualsiasi vizio di ultrapetizione. 3.4. La corte, inoltre, dopo aver escluso la proponibilità dell’eccezione di giudicato da parte dell’appellante, rimasto estraneo al giudizio definito con la sentenza del tribunale di Trani n. 224/2004, ha ritenuto, con riferimento all’eccepita carenza di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che: - tale eccezione avrebbe avuto fondamento nella sola ipotesi in cui [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avesse adeguatamente provato di aver ricevuto le somme non in proprio ma in qualità di rappresentante del fratello: ma tale prova, ha osservato la corte, non è stata fornita;- l ’ appellante, inoltre, non aveva provato il tito lo in forza del quale ha ricevuto le somme dagli attori; - il tribunale , pertanto, aveva correttamente ritenuto che lo stesso fosse passivamente legittimato in ordine alla relativa domanda di ripetizione che, sebbene richiesta dagli attori in conseguenza della dichiarata risoluzione contrattuale e dunque ex art. 1526 c.c., era stata più correttamente qualificata dal tribunale Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 (“prescindendo da quanto ipotizzato dalle parti”) come “un’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”;- non poteva, per contro, eccepirsi che il destinatario effettivo del pagamento era stato il fratello Vito D ’ Ambrosio , in qualità di effettivo accipiens, poiché la circostanza della rappresentanza non risultavaadeguatamente dimostrata. 3.5. La corte, poi, ha escluso l’eccepita duplicazione dei versamenti evidenziando, per un verso, che, come attestato dal precedente giudicato e ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, gli acquirenti avevano pagato la metà esatta della somma convenuta per l’acquisto e, per altro verso, che tutte le ricevute prodotte risultavano quietanzate da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, al pari di tutti gli effetti cambiari, che risultano incassati, previa girata dello Sgroni, dallo stessoVincenzo D’Ambrosio. 3.6. La corte, infine, harigettato la censura con la quale l’appellante aveva lamentato che il tribunale non si era pronunciato in ordine all’eccepita compensazione parziale ma solo sulla compensazione tra il credito degli attori a norma dell’art. 1526 c.c. ed il controcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a titolo di equo compenso. La corte ha ritenuto che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito poiché il titolo dedotto a sostegno del credito vantato in compensazione, e cioè il prestito elargito da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in favore dello Sgroni per la somma di £. 37.000.000, non era s tato supportato da alcun valido riscontro probatorio documentale, rilevando, tra l’altro, che i titoli bancari prodotti in copia da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio non attestano l’effettiva riscossione ed incasso da parte dello Sgroni in quanto privi della necessaria riproduzione “fronte retro”con i termini della girata all’incasso. 4.1. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, con ricorso notificato in data 14/6/2018, illustrato da memoria, ha chiesto, per quattro Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 motivi, la cassazione della sentenza della c orte d ’ a ppello , dichiaratamente non notificata, 4.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Con il primo motivo , i l ricorrent e , lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 111, 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d’appello rilevato il difetto d’integrità del contraddittorio in quanto il giudizio si è svolto senza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che era stato parte nel giudizio di primo gradoma non era stato citato in appello . 5.2. La causa inscindibile, infatti, ha osservato il ricorrente, si configura non solo ne lle ipotesi di litiscon sorzio sostanziale ma anche in quelle di litisconsorzio processuale e impone che l’impugnazione sia proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado. 5.3. Nel caso in esame, peraltro, la causa ha avuto ad oggetto le somme che gli originari attori assumono di aver versato a nero per l’acquisto dell’immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva eccepito di essere carente di legittimazione passiva. 5.4. Conil secondo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1188 c.c.e degli artt.100 e 115 c.p.c.e la contraddittoria e insufficiente statuizione e motivazione in merito al difetto di legittimazione attiva processuale, in relazione all’art. 360 n. 3 e n . 5 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l ’ eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da[OSCURATO:PERSONA] D’Ambrosiosul rilievo che gli attori avevano proposto due distinte domande di ripetizione di Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 indebito, una in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto di vendita, a norma dell’art.1526 c.c., e l’altra in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio “che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento … e, come tale, normativamente disposta dall’art.2033 c.c.”e che, rispetto a tale domanda, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe avuto fondamento solo nel caso in cui il convenuto [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avesse adeguatamente provato di aver ricevuto le somme non in proprio ma in qualità di rappresentante del fratello, senza, però, che tale prova sia stata fornita. 5.5. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che gli attori , nell ’ atto di citazione, avevano espressamente domandato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a restituire la somma versata e non dichiarata per l’acquisto dell’appartamento del fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e che, rispetto a tale domanda, fondata sulla mancanza di titolo giustificativo conseguente alla risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra gli attori e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, l ’ unico legittimato passivo doveva essere considerato proprio quest ’ ultimo siccome destinatario della somma derivante della vendita del suo immobile. 5.6. Il p agamento dell ’ indebito determina , infatti, uno spostamento patrimoniale ingiustificato dal patrimonio del solvens a quello dell’accipiens per cui il criterio per individuare chi ha diritto alla restituzione e chi vi è obbligato è costituito esclusivamentedal ruolo che essi svolgono nell’esecuzione del pagamento. 5.7. La legittimazione passiva spetta, pertanto, solo al destinatario giuridico della prestazione indebitamente eseguita, Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, e non è , dunque, comprensibile per quale motivo l ’ appellante avrebbe dovuto provare di aver ricevuto le somme in rappresentanza di quest’ultimo, laddove, al contrario, l’art. 1188, comma 1°, c.c. prescrive che l’adempimento dev’essere effettuato nei confronti del creditore ovvero, com’è accaduto nel caso in esame, della persona da lui indicata. 5.8. Del resto, ha aggiunto il ricorrente, tanto il giudice di primo grado, quanto il giudice di secondo grado hanno affermato che la causa della disposta ripetizione si rinviene nella risoluzione del contratto di vendita disposta a seguito dell’inadempimento dell’acquirente, per cui è evidente che l’unica persona legittimata alla restituzione dell’indebito non può che essere il venditore in favore del quale detto pagamento era stato eseguito, e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, e non [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che ha ricevuto materialmente la somma quale mero indicatario del pagamento ma è rimasto terzo rispetto al contratto di compravendita. 6.1. Il primo motivo è infondato. Il secondo motivo , invece, è fondato. 6.2. La corte d’appello, infatti, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva accolto la domanda di restituzione dell’indebito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto nei suoi confronti sul rilievo che gli attori avevano evidentemente proposto due distinte domande di ripetizione di indebito: - una domanda in danno di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, avente ad oggetto la restituzione delle rate di prezzo pagate in conseguenza della dichiarata risoluzione del contratto di vendita a norma dell’art.1526 c.c.; - l ’ altra domanda in danno di Vincenzo D ’ Ambrosio, avente ad oggetto la restituzione della somma di £. 123.000.000 Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 “che, sebbene pure conseguenziale alla dichiarazione di risoluzione, era motivata dalla mancanza di titolo giustificativo del versamento” e che, in quanto tale, era stata più correttamente qualificata dal tribunale (“prescindendo da quanto ipotizzato dalle parti”) come “un’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.”. 6.3. Ora, se la formulazione nei confronti dei convenuti di due distinte domande di ripetizione dell’indebito giustifica senz’altrola scindibilità delle relative cause ed esclude, pertanto, chenel giudizio conseguente all’appello proposto da uno dei due (e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio) dovesse essere integra to il contraddittorio nei confronti dell’altro (e cioè [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio), resta, tuttavia, il fatto che, come emerge dall’atto di citazione (p. 4), cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, gli attori avevano espressamente chiesto, innanzitutto,la risoluzione del contratto di vendita intercorso con [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e, quindi, (solo) in forza della risoluzione di tale contratto ( e della conseguente “mancanza di titolo giustificativo del versamento”), la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio a restituire “la somma versata” allo stesso per accordo tra le parti “e non dichiarata” per l’acquisto dell’appartamento, pari ad €. 63.524,20. 6.4. Ladomanda di restituzione dell’indebito proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, per come è stata formulata, risulta evidentemente fondata non già, come ha ritenuto la sentenza impugnata, sulla mera “mancanza di titolo giustificativo del versamento”, ma, più precisamente, sulla sopravvenuta risoluzione del contratto di compravendita ( la quale, pertanto , ne aveva in precedenza giustifica to l’attribuzione a titolo di prezzo):ed è stata, quindi, proposta nei confronti dello stesso non già per aver semplicemente e Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 materialmente percepito una somma che non gli era dovuta dagli attori per la “mancanza di titolo giustificativo del versamento” ma, in realtà, per aver percepito, su accordo tra le parti del contratto, una somma, pari ad €. 63.524,20, “ non dichiarata” nell’atto d’acquisto ma pur sempre allo stesso (e, quindi, al relativo prezzo) causalmente riconducibile. 6.5. Se, dunque, la domanda di restituzione proposta dagli attori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio è volta ad ottenere la condanna di quest’ultimo per aver percepito la somma versatagli quale parte “non dichiarata” del prezzo della compravendita stipulata dagli stessi con il fratello [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in conseguenza della risoluzione di tale contratto , risulta, allora, evidente come, rispetto a tale domanda e alla condanna ivi richiesta, la legittimazione passiva del convenuto non può essere semplicemente fondata, come ha ritenuto la corte d’appello, su l la constatata “ mancanza di titolo giustificativo del versamento”, che si verifica anche a seguito della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ma deve necessariamente seguire al fatto, dedotto dagli attori, che [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva ricevuto l’indicata somma non in proprio ma, con l’accordo tra le parti del contratto, quale prezzo (per la parte non dichiarata nell’atto) della vendita stipulata tra gli attori e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e, quindi, non essendo emersi fatti che possano deporre in contrario, come incaricato di quest’ultimo, cui, in definitiva, il dedotto versamento del prezzo dev’essere, in qualità di venditore, giuridicamente imputato (avendolo riscosso attraverso di un incaricato, convenuto con i compratori,a riceverlo per suo conto). 6.6. E se così stanno le cose, la corte d’appello male ha fatto a condannare [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio alla restituzione della somma ricevuta, quale parte del prezzo, per conto del fratello Ric. 2018n. 18782, Sez. 2, CC del 12 dicembre 2022 Vito. La ripetizione d'indebito oggettivo, infatti, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (o, comunque, di un soggetto a tal fine incaricato), con la conseguenza che dev’essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante (o dell’incaricato) in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentatoo al mandante, cui il versamento è giuridicamente imputato (cfr. Cass. n. 7871 del 2011). 6.7. I restanti motivi sono assorbiti. 7. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bari che, in differente composizione, provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il
Sentenza Cassazione n. 01476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris