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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14592/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per aver cagionato il dissesto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso il PASQUARIELLO lamenta un'erronea valutazione delle emergenze istruttorie quanto all'accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita; Rilevato che il motivo, oltre ad essere rivalutativo, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata laddove ha ritenuto decisive per l'attribuzione della qualifica di fatto al ricorrente le ammissioni fatte dallo stesso quanto alle direttive impartite ai dipendenti e al pagamento dei relativi stipendi, dichiarazioni che sono così andate a corroborare quanto riferitc dai testi esaminati in dibattimento (pag. 6); Ritenuta dunque la censura priva della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per aver cagionato il dissesto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso il PASQUARIELLO lamenta un'erronea valutazione delle emergenze istruttorie quanto all'accertamento del suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita; Rilevato che il motivo, oltre ad essere rivalutativo, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata laddove ha ritenuto decisive per l'attribuzione della qualifica di fatto al ricorrente le ammissioni fatte dallo stesso quanto alle direttive impartite ai dipendenti e al pagamento dei relativi stipendi, dichiarazioni che sono così andate a corroborare quanto riferitc dai testi esaminati in dibattimento (pag. 6); Ritenuta dunque la censura priva della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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