CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 5369/19 in data 27/05/2021 della Corte di appello di Palermo, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Trapani in data 25/02/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 635, secondo comma, n. 3 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per í motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto affermazione della penale responsabilità. La Corte territoriale ha omesso di rispondere alla deduzione difensiva in ordine alla specifica riconducibilità ad uno o ad entrambi gli imputati dell'azione delittuosa contestata. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale non ha indicato specificatamente le oggettive ragioni che ostano a riconoscere come tenue un danno di circa 54 euro e non ha altresì evidenziato quale e che tipo di disservizio sia stato determinato alla funzionalità della struttura carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una - non consentita, e come tale inammissibile - censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso, si sia in presenza di motivi assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni, in quanto si reiterano censure già dedotte in appello (ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione) e si evocano non consentite censure in fatto. 2.1. In particolare, per quanto riguarda il primo motivo, evidenzia il Collegio come la motivazione della sentenza impugnata concordi nel riconoscere la concorrente condotta di reato del Trapani e del coimputato. Invero, già il giudice di primo grado aveva evidenziato che, in base alle prove acquisite, al momento della rivolta, entrambi gli imputati presenti nella cella in questione avevano concordemente dato in escandescenze. Si collega a tale rilievo, il richiamo effettuato dal giudice di appello a quanto constatato il giorno dopo i fatti da un teste, che non aveva assistito materialmente alla condotta delittuosa, ha tuttavia rinvenuto fuori della cella occupata dal Trapani e da altro detenuto, gli sgabelli di pertinenza della stessa e ha verificato che anche il tavolo della citata cella era stato danneggiato. In tal modo quanto affermato dal giudice di appello sulla ricollegabilità ad entrambi i detenuti della condotta contestata, non può considerarsi connotato da manifesta illogicità. 2.2. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo motivo. Invero, la valutazione circa la speciale tenuità del danno va effettuata in senso complessivo, valutando sia il danno economico in sé, che la Corte territoriale ha ritenuto non minimale, sia quello provocato alla pubblica amministrazione, rappresentato dalla distruzione dei beni e dal disservizio alla funzionalità della struttura carceraria, inteso come impossibilità - anche solo temporanea - dì poter utilizzare il bene danneggiato nell'interezza dei suoi arredi. Va, infine, ricordato come la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della