CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.1021/2024 depositata il 14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Puglia accoglieval’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA] contro la sentenza di primogrado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (Agenzia Regionaleper la Casa e L’Abitare) [OSCURATO:PERSONA] I.a.c.p. (di seguito più brevementeNumero registro generale 12028/2024Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 15868/2026Data pubblicazione 23/05/2026anche solo [OSCURATO:PERSONA]) avverso l’avviso di accertamento a titolo di ICI 2011 percomplessivi Euro 8.973,00.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione contro la sentenza di 2° grado, affidandosia due motivi.3. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, co.4, d.lgs. n. 504/1992; art. 1, co. 1 e 3, d.l. n. 93/2008, conv. in L. n.126/2008, art. 19, Legge regione Puglia n. 54/84), assumendo l’erroneitàdella sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini delriconoscimento dell’esenzione ex art.1 comma 3 del D_ 93/2008 conv. inlegge 126/2008, fosse necessario, oltre al requisito della “regolareassegnazione”, anche quello della “abitazione principale” da parte deisoggetti assegnatari, nonostante la norma di riferimento, comeinterpretata dalla Suprema Corte, richieda quale unico presupposto, ai finidella esenzione, che l’alloggio sia stato “regolarmente assegnato”mediante un provvedimento del sindaco competente per territorio, aseguito della procedura disciplinata dalla normativa di riferimento.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, co. 4,d.lgs. n. 504/1992; art. 1, co. 1 e 3, d.l. n. 93/2008, conv. in L. n.126/2008, art. 19, Legge regione Puglia n. 54/84; art. 7, co. 5, bis, d.lgs.n. 546/1992, art. 2697 c.c.), sostenendo che i giudici di appello fosseroincorsi nella violazione di legge censurata, sotto un primo profilo, laddovehanno ritenuto che il Comune avesse assolto all’onere della prova su diesso gravante sebbene non avesse dimostrato, per gli alloggi oggetto diaccertamento, regolarmente assegnati, che fossero stati emessi da parteNumero registro generale 12028/2024Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 15868/2026Data pubblicazione 23/05/2026del sindaco i provvedimenti di decadenza dall’assegnazione; sotto unsecondo profilo, relativo all’individuazione del soggetto sul quale graval’onere della prova, imponendolo sulla ricorrente laddove esso spettaesclusivamente sull’ente comunale che contesti il riconoscimentodell’esenzione ICI con riguardo agli alloggi di edilizia residenziale popolare.2.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono fondati.2.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.n.21121/2022 e21123/2002) l'esenzione dall'imposta comunale prevista dal D.L. n. 93 del2008, art. 1, (che ha escluso dall' imposta gli immobili IACP condecorrenza dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) - il quale rinvia al D.Lgs. n. 504 del 1992, art.8, comma 4) - presuppone esclusivamente che gli alloggi siano statiregolarmente assegnati; detta materia relativa alle agevolazioni fiscali è -come anticipato - riservata in via esclusiva alla legislazione statale, con laconseguenza che la legge regionale de qua - la quale disciplina la materiadella edilizia residenziale ad essa riservata - non può essere interpretata -come intende l'ente locale - in modo tale da interferire con l'estensione ola limitazione delle agevolazioni tributarie.2.3. Difatti, l'agevolazione dall'imposta presuppone la regolareassegnazione dell'alloggio e non anche la persistenza dei requisiti di leggeai fini della regolarità dell'assegnazione, mentre la decadenzadall'assegnazione dell'alloggio esige il rispetto della procedura disciplinatadalla legge regionale.2.4. Nella materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta il legislatoregode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile se non permanifesta irragionevolezza o arbitrarietà che nella fattispecie nonsussistono (v. Cass. n. 20135 del 2019), con la conseguenza che l'esegesidella normativa regionale proposta dall'amministrazione locale nonsembra poter derogare alle norme agevolative in materia fiscale cheesigono quale unico presupposto la sussistenza della regolareNumero registro generale 12028/2024Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 15868/2026Data pubblicazione 23/05/2026assegnazione ai fini dell'esenzione Ici a favore dell'Istituto, restandoinconferente a tali fini l'inadempimento di obblighi civilistici posti a caricodell'[OSCURATO:PERSONA] e del tutto svincolati dai presupposti per poter usufruiredell'agevolazioni ICI.2.5. Ne consegue che non può distinguersi tra gli alloggi posseduti dalloI.A.C.P. a seconda che siano stati regolarmente assegnati ovvero la cui"regolarità" sarebbe venuta meno successivamente, ma senza alcunaconstatazione della perdita dei requisiti secondo il procedimentoamministrativo previsto dalla normativa che regola la materia; trovandoinvece applicazione i principi affermati da questa Corte ( Cass. n. 558 del2020; Cass. n. 5285 del 2013) secondo la quale "Si deve presumere chegli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità allalegge e quindi siano "regolarmente assegnati" (così come vuole la normaagevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale provacontraria". Dello stesso avviso è, condivisibilmente, Sez. 5, Sentenza n.6556 del 2012.2.6. Esiste pertanto una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggidello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, sianoregolarmente assegnati; b) grava sull'ente impositore l'onere di fornire laprova contraria; c) in assenza di tale prova, trova applicazione la normaagevolativa (vale a dire, la detrazione fiscale). In quest'ottica, non puòsostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma solo indifetto di prova, gravante sull'ente impositore, sulla irregolare gestionee/o assegnazione degli alloggi.2.7. D'altra parte, è al Sindaco del Comune (divenuto competente inmateria, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 95, e della L. 5agosto 1978, n. 457, art. 54) che spetta emettere il provvedimento diassegnazione ovvero di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio,verificando previamente la regolarità dell'intera procedura. Ciò non toglie,ovviamente, che, benchè l'art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni leNumero registro generale 12028/2024Numero sezionale 2735/2026Numero di raccolta generale 15868/2026Data pubblicazione 23/05/2026funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenzialipubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibiledegli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione (Sez. U, Sentenza n.7085 del 23/06/1995; conf. Sez. 2, Sentenza n. 7269 del12/05/2003).2.8. Nel caso di specie, la CGT di 2° grado non ha fatto buon governo ditali principi, avendo erroneamente affermato che, oltre alla regolareassegnazione -da presumersi nei termini indicati in diritto- fossenecessaria anche l’effettiva destinazione degli alloggi ad abitazioneprincipale degli assegnatari e, al contempo, addossando, altrettantoerroneamente, all’istituto ex I.A.C.P. l’onere di provare tale pretesorequisito, non previsto per il godimento del beneficio.Ciò perché occorre distinguere tra il momento dell’assegnazione, che dà diper sé diritto all’esenzione, dalle vicende successive, rispetto alle qualiviene in rilievo l’eventuale decadenza dall’assegnazione stessa, per effettodi un provvedimento del Comune, con conseguente onere in capo all’enteterritoriale di provare un tanto.3. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatacon rinvio della causa alla Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia di 2° grado della Puglia, in diversa composizione,che provvederà anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del25/3/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO