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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43807/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza, diretta alla declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso, nei suoi confronti, all'esito della condanna definitiva alla pena detentiva di tre anni di reclusione, inflitta per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, cod. pen.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 cod. pen., 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., e 4-bis Ord. pen., ribadendo l'assunto secondo cui - essendo state, in sentenza, riconosciute le attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza rispetto all'aggravante sopra menzionata - quest'ultima dovesse considerarsi come non applicata, sicché il reato di rapina non poteva più ritenersi rientrante nell'elenco di cui al menzionato art. 4-bis, venendo di conseguenza anche meno la condizione ostativa alla sospensione del titolo esecutivo.

Si tratterebbe di indirizzo interpretativo coerente con la giurisprudenza di questa Corte e costituzionalmente necessitato.

2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La decisione impugnata è perfettamente aderente al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312-01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784-01; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096-01), opposto a quello indicato dal ricorrente, secondo cui la condanna per delitto aggravato, costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

La Corte costituzionale ritiene, per parte sua, essere consentito al legislatore di imporre un periodo di carcerazione, in attesa che l'organo competente decida sulle istanze di misure alternative alla detenzione, in funzione della particolare pericolosità di cui, secondo il legislatore, sono indice i reati in questione e la condotta che in essi si esprime (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua istanza, diretta alla declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso, nei suoi confronti, all'esito della condanna definitiva alla pena detentiva di tre anni di reclusione, inflitta per il delitto di rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, cod. pen. Nell'unico motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 cod. pen., 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., e 4-bis Ord. pen., ribadendo l'assunto secondo cui - essendo state, in sentenza, riconosciute le attenuanti generiche, in rapporto di prevalenza rispetto all'aggravante sopra menzionata - quest'ultima dovesse considerarsi come non applicata, sicché il reato di rapina non poteva più ritenersi rientrante nell'elenco di cui al menzionato art. 4-bis, venendo di conseguenza anche meno la condizione ostativa alla sospensione del titolo esecutivo. Si tratterebbe di indirizzo interpretativo coerente con la giurisprudenza di questa Corte e costituzionalmente necessitato. 2. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La decisione impugnata è perfettamente aderente al principio di diritto, più volte affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312-01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784-01; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Grasso, Rv. 217096-01), opposto a quello indicato dal ricorrente, secondo cui la condanna per delitto aggravato, costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. La Corte costituzionale ritiene, per parte sua, essere consentito al legislatore di imporre un periodo di carcerazione, in attesa che l'organo competente decida sulle istanze di misure alternative alla detenzione, in funzione della particolare pericolosità di cui, secondo il legislatore, sono indice i reati in questione e la condotta che in essi si esprime (sentenza n. 41 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore
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