CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 1965
Cassazione n. 32939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Dal provvedimento si apprende che l'unitarietà del programma criminoso è stata invocata dall'istante sulla scorta della medesima natura dei reati giudicati (truffe), delle medesime modalità di commissione (on line), infine dell'epoca di commissione (da settembre 2012 a novembre 2014); circostanze giudicate però insufficienti dal Tribunale, a fronte della eterogeneità delle vittime e dei luoghi di commissione, nonché della distanza temporale tra le stesse che impedisce - in assenza di più concreti e specifici elementi - di ravvisare l'unitaria iniziale programmazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che il Tribunale ha reso una motivazione meramente apparente, trascurando che le motivazioni delle sentenze oggetto della richiesta hanno accertato la commissione da parte del ricorrente di una pluralità di reati di truffa attraverso l'inserzione di annunci on line, nelle quali la vittima ha effettuato il pagamento dei beni acquistati (e mai ricevuti) attraverso la ricarica delle due medesime tessere postepay, prova che le stesse erano state ideate fin dall'origine. La diversità dei luoghi sarebbe meramente apparente, siccome legata alla competenza territoriale radicantesi nel domicilio della vittima, così come lo iato temporale sarebbe giustificato dalla circostanza che l'attività illecita si era protratta per lungo tempo e che, comunque, si sarebbe a cospetto di reati della medesima indole. In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso di valutare la possibilità di un'unificazione parziale, per gruppi di reato omogenei e temporalmente contigui. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, e come tale - ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.- dev'essere dichiarato inammissibile. 2. Costituisce principio acquisito che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di 1:aluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 3. Nel caso di specie, a fronte della completezza, sia pure nella sua sinteticità, della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso non prospetta alcun indice, diverso dalla mera comunanza del tipo d'illecito, di per sé non significativo come sopra osservato, che induca a ritenere erronee, sul punto dell'esistenza di una congiunta antecedente volizione, le conclusioni già attinte. 3 )fi In particolare, non rileva che detta comunanza si esprima attraverso il carattere seriale e asseritamente professionale dei delitti medesimi, poiché tale circostanza non presuppone affatto che gli stessi fossero stati necessariamente programmati in modo unitario e non esclude, per contro, che ciascuno di essi si leghi a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, frutto di ideazioni successive. Sicché va condivisa l'affermazione contenuta nella ordinanza secondo cui tali caratteristiche sono espressive di una scelta di vita del condannato, piuttosto che costituire la prova di determinazioni volitive risalenti a un'unica deliberazione di fondo. Con riferimento, poi, all'istanza subordinata di applicazione della continuazione soltanto ad alcuni fra i reati dedotti, accorpati per gruppi è da ricordare che, quando l'istanza di applicazione della continuazione, oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiave subordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, con allegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, il giudice deve esaminare pure questa istanza fornendo adeguata motivazione, anche implicita ma univocamente desumibile dal complesso dell'iter giustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Si è già affermato che l'elevato arco dì tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843). E, tuttavia, nel richiamare e ribadire tale indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente precisato «che l'esigenza di analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra i reati complessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cui l'interessato, con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampio thema decidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387). Siffatti elementi non appaiono riscontrabili nell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] che si è limitato ad accostare i fatti temporalmente contigui, senza tuttavia chiarire - al di là del dato cronologico - perché gli stessi dovrebbero considerarsi maggiormente caratterizzati dal concorso di indici sintomatici dell'addotta, rispettiva unitarietà del disegno criminoso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1: