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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 17260/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3432/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2732/2018 depositata il14/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado appellata dal Comune, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’accertamento in rettifica per ICI anno 2009 (euro totali 1.786,74);

2. ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] tre s.r.l. con tre motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. … Consideratoche

1. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con il raddoppio del Contributo unificato.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta un vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

L’assenza di motivazione non sussiste in quanto la decisione impugnatamotiva sulla insussistenza del vincolo della pertinenza del terreno oggetto di tassazione.

Del resto, in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art.111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata, che con motivazione adeguata analizza tutti gli aspetti della controversia.

2. Con il secondo ed il terzo motivo (che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica) la ricorrente prospetta violazione di legge (rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973, art. 163, d.P.R. n. 917 del 1986, d, lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) ed omesso esame di un fatto decisivo (rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero le planimetrie e le foto dello stato dei luoghi).

La decisione impugnata con accertamenti in fatto insindacabili in questa sede di legittimità ha ritenuto non provata la pertinenzialità del terreno al fabbricato.

Per la sentenza della CTR la pertinenzialità non risulta in quanto mancherebbe l’elemento oggettivo della pertinenzialità.

La base imponibile per l’IMU non è costituita dalla rendita catastale, come ritiene il ricorrente, ma dal valore venale del terreno edificabile (Sez. 5- , Sentenza n. 23206 del 18/09/2019, Rv. 655138 –01).

L’accorpamento catastale (solo formale) non ha certo inciso sul valore venale dell’area edificabile.

L’esclusione della edificabilità potrebbe derivare dalla destinazione pertinenziale del terreno al fabbricato; destinazione esclusa, dalla sentenza di merito, con accertamenti in fatto e valutazione delle prove.

Conseguentemente, nessuna duplicazione di imposta sussiste.

Comunque, nel ricorso in cassazione solo apparentemente si prospetta una violazione di legge, ma, invece, si deduce una questione di mero fatto: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)» (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690- 01) Anche l’omessa valutazione di un fatto decisivo, strettamente connessa alla denunciata violazione di legge, non sussiste, in quanto la sentenza valuta le prove, anche quelle proposte dalla ricorrente (citandole espressamente nella parte iniziale della decisione) e ritiene non raggiunta la prova della destinazione del terreno a pertinenza dell’immobile.

Del resto, la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in questa sede: « In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2- , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01) . … P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3432/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2732/2018 depositata il14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado appellata dal Comune, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’accertamento in rettifica per ICI anno 2009 (euro totali 1.786,74); 2. ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] tre s.r.l. con tre motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso. … Consideratoche 1. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con il raddoppio del Contributo unificato. Con il primo motivo la ricorrente prospetta un vizio della motivazione della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). L’assenza di motivazione non sussiste in quanto la decisione impugnatamotiva sulla insussistenza del vincolo della pertinenza del terreno oggetto di tassazione. Del resto, in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art.111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata, che con motivazione adeguata analizza tutti gli aspetti della controversia. 2. Con il secondo ed il terzo motivo (che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica) la ricorrente prospetta violazione di legge (rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., art. 67, d.P.R. n. 600 del 1973, art. 163, d.P.R. n. 917 del 1986, d, lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) ed omesso esame di un fatto decisivo (rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero le planimetrie e le foto dello stato dei luoghi). La decisione impugnata con accertamenti in fatto insindacabili in questa sede di legittimità ha ritenuto non provata la pertinenzialità del terreno al fabbricato. Per la sentenza della CTR la pertinenzialità non risulta in quanto mancherebbe l’elemento oggettivo della pertinenzialità. La base imponibile per l’IMU non è costituita dalla rendita catastale, come ritiene il ricorrente, ma dal valore venale del terreno edificabile (Sez. 5- , Sentenza n. 23206 del 18/09/2019, Rv. 655138 –01). L’accorpamento catastale (solo formale) non ha certo inciso sul valore venale dell’area edificabile. L’esclusione della edificabilità potrebbe derivare dalla destinazione pertinenziale del terreno al fabbricato; destinazione esclusa, dalla sentenza di merito, con accertamenti in fatto e valutazione delle prove. Conseguentemente, nessuna duplicazione di imposta sussiste. Comunque, nel ricorso in cassazione solo apparentemente si prospetta una violazione di legge, ma, invece, si deduce una questione di mero fatto: «È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)» (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690- 01) Anche l’omessa valutazione di un fatto decisivo, strettamente connessa alla denunciata violazione di legge, non sussiste, in quanto la sentenza valuta le prove, anche quelle proposte dalla ricorrente (citandole espressamente nella parte iniziale della decisione) e ritiene non raggiunta la prova della destinazione del terreno a pertinenza dell’immobile. Del resto, la valutazione delle prove è questione di merito insindacabile in questa sede: « In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2- , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01) . … P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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