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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1964

Cassazione n. 02884/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/07/1964 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25054/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla ritenuta recidiva, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove, Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato, in ragione del termine minino di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen. e della ritenuta recidiva, non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/07/1964 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 25054/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla ritenuta recidiva, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove, Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, il reato, in ragione del termine minino di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen. e della ritenuta recidiva, non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto agli altri, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 02884/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris