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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07956/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foggia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 25/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/10/2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine, il Torchiarella, al delitto di rapina di cui al capo a) ed il Tumolo alle rapine indicate ai capi a),c),d).

2. Con distinti ricorsi impugnano la sentenza i condannati deducendo: 2.1 [OSCURATO:PERSONA]: nullità della sentenza per violazione del diritto di fesa e per l'omessa citazione a giudizio dell'imputato.

Rileva il ricorrente che l'atto di appello fu predisposto dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] suo difensore di fiducia per la fase dell'indagini preliminari e poi rinunciante, mentre il difensore d'ufficio nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], non presentò l'impugnazione limitandosi a presenziare all'udienza, lamenta quindi Torchiarella di essere stato rappresentato da un professionista non legittimato a farlo.

A ciò aggiunge che nonostante l'elezione di domicilio e lo stato di detenzione (per altra causa) a decorrere dal 7/9/2020, egli non avrebbe ricevuto notifiche "degli atti giudiziari", essendo il decreto di citazione in appello stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.p., ovvero 161, co. 4, c.p.p. 3.[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., illogicità e carenza di motivazione quanto alla mancata rideterminazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche. 3.1.Con il secondo motivo di duole della omessa, nonché apparente motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p.p.

La Corte d'appello avrebbe recepito il giudizio del Tribunale in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto, senza effettuare alcuna verifica circa l'attualità della pericolosità sociale, posto che i precedenti penali dell'imputato, sono risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

1.1. Il primo motivo del ricorso Torchiarella è dedotto in carenza di interesse: non si comprende quale sia il pregiudizio subito dal ricorrente il quale, invero, ha beneficiato del giudizio di secondo grado grazie alla presentazione dell'atto di appello da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di altra nomina fiduciaria ovvero della proposizione da parte del difensore di ufficio di altro e diverso atto impugnatorio.

1.2. Quanto al secondo motivo, dalla disamina degli atti processuali cui la Corte di legittimità ha accesso in ragione della natura della questione proposta, risulta che il decreto di citazione fu notificato all'imputato presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario ai sensi dell'art. art. 161, co. 4, c.p.p., risultando impossibile la notifica all'imputato presso il domicilio eletto, né il fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non fosse più difensore dell'imputato vale ad escludere che la notifica potesse essere effettuato presso il difensore quale domiciliatario ex lege, essendo pacifico in giurisprudenza che "E' consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse" (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018,Rv. 274824).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati oltre che generici in quanto reiterativi di doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito che, con motivazione corretta in diritto e aderente ai dati processuali, ha valorizzato ai fini della valutazione circa la congruità della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche, gli elementi indicati all'art. 133 c.p. senza che il ricorrente avesse introdotto elementi positivi per una più favorevole valutazione.

2.1. Allo stesso modo, con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, avendo accertato la pericolosità sociale del condannato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., considerando i reati commessi nella loro obiettività e formulando una prognosi criminale, E' stato già affermato da questa Corte che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378).

2.2. Va altresì rimarcato, quanto alla asserita carenza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità che il provvedimento adottato è legittimo, avendo il giudice della cognizione formulato una prognosi criminale del soggetto, valorizzando gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., come prescritto dall'art. 203 c.p., tenendo conto non solo dei numerosi precedenti penali del Tumolo, ma anche degli ulteriori reati, commessi successivamente a quelli giudicati.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue la condanna dei rìcorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. dìchiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

DEPOSITATO 0,4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Foggia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 25/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/10/2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine, il Torchiarella, al delitto di rapina di cui al capo a) ed il Tumolo alle rapine indicate ai capi a),c),d). 2. Con distinti ricorsi impugnano la sentenza i condannati deducendo: 2.1 [OSCURATO:PERSONA]: nullità della sentenza per violazione del diritto di fesa e per l'omessa citazione a giudizio dell'imputato. Rileva il ricorrente che l'atto di appello fu predisposto dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] suo difensore di fiducia per la fase dell'indagini preliminari e poi rinunciante, mentre il difensore d'ufficio nominato avv. [OSCURATO:PERSONA], non presentò l'impugnazione limitandosi a presenziare all'udienza, lamenta quindi Torchiarella di essere stato rappresentato da un professionista non legittimato a farlo. A ciò aggiunge che nonostante l'elezione di domicilio e lo stato di detenzione (per altra causa) a decorrere dal 7/9/2020, egli non avrebbe ricevuto notifiche "degli atti giudiziari", essendo il decreto di citazione in appello stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.p., ovvero 161, co. 4, c.p.p. 3.[OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., illogicità e carenza di motivazione quanto alla mancata rideterminazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche. 3.1.Con il secondo motivo di duole della omessa, nonché apparente motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p.p. La Corte d'appello avrebbe recepito il giudizio del Tribunale in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto, senza effettuare alcuna verifica circa l'attualità della pericolosità sociale, posto che i precedenti penali dell'imputato, sono risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso Torchiarella è dedotto in carenza di interesse: non si comprende quale sia il pregiudizio subito dal ricorrente il quale, invero, ha beneficiato del giudizio di secondo grado grazie alla presentazione dell'atto di appello da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in assenza di altra nomina fiduciaria ovvero della proposizione da parte del difensore di ufficio di altro e diverso atto impugnatorio. 1.2. Quanto al secondo motivo, dalla disamina degli atti processuali cui la Corte di legittimità ha accesso in ragione della natura della questione proposta, risulta che il decreto di citazione fu notificato all'imputato presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario ai sensi dell'art. art. 161, co. 4, c.p.p., risultando impossibile la notifica all'imputato presso il domicilio eletto, né il fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non fosse più difensore dell'imputato vale ad escludere che la notifica potesse essere effettuato presso il difensore quale domiciliatario ex lege, essendo pacifico in giurisprudenza che "E' consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse" (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018,Rv. 274824). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati oltre che generici in quanto reiterativi di doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito che, con motivazione corretta in diritto e aderente ai dati processuali, ha valorizzato ai fini della valutazione circa la congruità della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche, gli elementi indicati all'art. 133 c.p. senza che il ricorrente avesse introdotto elementi positivi per una più favorevole valutazione. 2.1. Allo stesso modo, con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, avendo accertato la pericolosità sociale del condannato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., considerando i reati commessi nella loro obiettività e formulando una prognosi criminale, E' stato già affermato da questa Corte che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). 2.2. Va altresì rimarcato, quanto alla asserita carenza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità che il provvedimento adottato è legittimo, avendo il giudice della cognizione formulato una prognosi criminale del soggetto, valorizzando gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., come prescritto dall'art. 203 c.p., tenendo conto non solo dei numerosi precedenti penali del Tumolo, ma anche degli ulteriori reati, commessi successivamente a quelli giudicati. Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue la condanna dei rìcorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. dìchiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. DEPOSITATO 0,4 [OSCURATO:PERSONA]
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