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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 08761/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; letta la memoria con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità derivata dell'ordinanza, in quanto il difensore non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame.

In particolare, il difensore rappresenta di aver proposto riesame per una pluralità di indagati, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], ma di aver ricevuto l'avviso esclusivamente in relazione agli altri ricorrenti.

A seguito di richiesta inviata alla Cancelleria del Tribunale del riesame, riceveva una mai! con la quale si confermava l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione anche per Grasso.

All'udienza del 14 agosto 2023 dinanzi al Tribunale del riesame, il difensore eccepiva l'omessa notifica, specificando che la notifica era stata erroneamente effettuata all'indirizzo pec di altro omonimo difensore.

Il Tribunale prendeva atto dell'eccezione e disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 17 agosto 2023, nel corso della quale il difensore eccepiva il mancato rispetto del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

Ciononostante, il Tribunale decideva nel merito, ritenendo che l'interlocuzione tra il difensore e la cancelleria era idonea a rendere edotto il primo dell'avvenuta fissazione dell'udienza e, quindi, sarebbe stato suo onere verificare la data dell'udienza.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il difensore, infatti, ha rappresentato che nelle more del giudizio la misura cautelare è stata sostituita con altra meno afflittiva, il che ha fatto venir meno l'interesse all'imputazione, con conseguente rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio; letta la memoria con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari confermava l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità derivata dell'ordinanza, in quanto il difensore non avrebbe ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame. In particolare, il difensore rappresenta di aver proposto riesame per una pluralità di indagati, tra i quali anche [OSCURATO:PERSONA], ma di aver ricevuto l'avviso esclusivamente in relazione agli altri ricorrenti. A seguito di richiesta inviata alla Cancelleria del Tribunale del riesame, riceveva una mai! con la quale si confermava l'avvenuta notifica dell'avviso di fissazione anche per Grasso. All'udienza del 14 agosto 2023 dinanzi al Tribunale del riesame, il difensore eccepiva l'omessa notifica, specificando che la notifica era stata erroneamente effettuata all'indirizzo pec di altro omonimo difensore. Il Tribunale prendeva atto dell'eccezione e disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando all'udienza del 17 agosto 2023, nel corso della quale il difensore eccepiva il mancato rispetto del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. Ciononostante, il Tribunale decideva nel merito, ritenendo che l'interlocuzione tra il difensore e la cancelleria era idonea a rendere edotto il primo dell'avvenuta fissazione dell'udienza e, quindi, sarebbe stato suo onere verificare la data dell'udienza. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il difensore, infatti, ha rappresentato che nelle more del giudizio la misura cautelare è stata sostituita con altra meno afflittiva, il che ha fatto venir meno l'interesse all'imputazione, con conseguente rinuncia al ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere este
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