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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2024

Cassazione n. 37916/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le sentenze irrevocabili indicate nella sua istanza.

1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alla sentenza riportata al n.10 (reato ritenuto più grave) e quelli accertati con le sentenze nn. 2, 5, 7 e 11 del certificato del casellario giudiziale rideterminando la pena nella misura di anni due e mesi uno di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni; inoltre, ha riconosciuto la continuazione anche tra i reati di cui alle sentenze nn.3 e 6 del casellario giudiziale, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 533,29 di multa, ferme restando le ulteriori statuizioni.

1.2. Il Tribunale, al contrario, ha respinto l'istanza del condannato con riferimento ai reati di cui alle sentenze nn.4, 14 e 19 del sopra indicato certificato, trattandosi di condotte ritenute del tutto disomogenee tra loro.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento defla stessa relativamente al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale per avere il giudice dell'esecuzione - quanto al primo gruppo di reati - fissato gli aumenti di pena per i c.d. 'reati satellite' accertati con le sentenze nn.2, 5, 7 e 11 in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione (vale a dire in mesi tre di reclusione per ciascuna sentenza, anziché in mesi uno). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Come noto in tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275187 - 01).

2.1. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta rispettosa del principio sopra richiamato considerato che le pene inflitte in sede di cognizione con le sopra indicate sentenze nn.2, 5, 7 e 11 del casellario giudiziale sono - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - superiori a mesi tre di reclusione; invero, la condanna inflitta con la sentenza del Pretore di Rieti del 24 novembre 1997 (la n.2) è di mesi otto di reclusione ed euro 103,29 di multa, la condanna inflitta con la sentenza del Pretore di Roma del 18 luglio 1998 (la n.5) è pari a mesi sette di reclusione ed euro 516,46 di multa, la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Roma del 30 marzo 2001 (la n.7) è di mesi otto di reclusione ed euro 309,87 di multa, mentre quella irrogata con la sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2004 (la n.11) è pari a mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

Ne consegue che il giudice dell'esecuzione - fissando l'aumento di pena per i sopra indicati reati satellite nella misura di mesi tre di reclusione per ciascuna sentenza - non la ha determinata in misura eccedente rispetto a quanto statuito in sede di cognizione.

2.2. Per completezza deve aggiungersi che risulta del tutto inconferente il richiamo operato dal condannato all 'aumento per la continuazione stabilito nella misura di mesi uno (equivalente a quella fissata in sede di cognizione che aveva stabilito la pena di un anno come pena base, aumentata di un mese per la continuazione c.d. 'interna') con la sentenza del Tribunale di Roma del 14 marzo 2006 (la n.10 del casellario) individuata dal giudice dell'esecuzione come quella relativa al reato più grave.

Infatti, l 'aumento per la continuazione nella misura di un mese di reclusione non può che riguardare unicamente tale reato satellite e non riveste effetti rispetto ai reati satellite accertati con le altre sentenze sopra indicate, rispetto ai quali il limite all 'aumento di pena è rappresentato, si ripete, dalle relative statuizioni sanzionatorie per come stabilite dal giudice della cognizione.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. o pen. 0.* P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le sentenze irrevocabili indicate nella sua istanza. 1.1. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alla sentenza riportata al n.10 (reato ritenuto più grave) e quelli accertati con le sentenze nn. 2, 5, 7 e 11 del certificato del casellario giudiziale rideterminando la pena nella misura di anni due e mesi uno di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni; inoltre, ha riconosciuto la continuazione anche tra i reati di cui alle sentenze nn.3 e 6 del casellario giudiziale, rideterminando la pena in mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 533,29 di multa, ferme restando le ulteriori statuizioni. 1.2. Il Tribunale, al contrario, ha respinto l'istanza del condannato con riferimento ai reati di cui alle sentenze nn.4, 14 e 19 del sopra indicato certificato, trattandosi di condotte ritenute del tutto disomogenee tra loro. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento defla stessa relativamente al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale per avere il giudice dell'esecuzione - quanto al primo gruppo di reati - fissato gli aumenti di pena per i c.d. 'reati satellite' accertati con le sentenze nn.2, 5, 7 e 11 in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione (vale a dire in mesi tre di reclusione per ciascuna sentenza, anziché in mesi uno). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto in tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275187 - 01). 2.1. Orbene, l'ordinanza impugnata risulta rispettosa del principio sopra richiamato considerato che le pene inflitte in sede di cognizione con le sopra indicate sentenze nn.2, 5, 7 e 11 del casellario giudiziale sono - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - superiori a mesi tre di reclusione; invero, la condanna inflitta con la sentenza del Pretore di Rieti del 24 novembre 1997 (la n.2) è di mesi otto di reclusione ed euro 103,29 di multa, la condanna inflitta con la sentenza del Pretore di Roma del 18 luglio 1998 (la n.5) è pari a mesi sette di reclusione ed euro 516,46 di multa, la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Roma del 30 marzo 2001 (la n.7) è di mesi otto di reclusione ed euro 309,87 di multa, mentre quella irrogata con la sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2004 (la n.11) è pari a mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione - fissando l'aumento di pena per i sopra indicati reati satellite nella misura di mesi tre di reclusione per ciascuna sentenza - non la ha determinata in misura eccedente rispetto a quanto statuito in sede di cognizione. 2.2. Per completezza deve aggiungersi che risulta del tutto inconferente il richiamo operato dal condannato all 'aumento per la continuazione stabilito nella misura di mesi uno (equivalente a quella fissata in sede di cognizione che aveva stabilito la pena di un anno come pena base, aumentata di un mese per la continuazione c.d. 'interna') con la sentenza del Tribunale di Roma del 14 marzo 2006 (la n.10 del casellario) individuata dal giudice dell'esecuzione come quella relativa al reato più grave. Infatti, l 'aumento per la continuazione nella misura di un mese di reclusione non può che riguardare unicamente tale reato satellite e non riveste effetti rispetto ai reati satellite accertati con le altre sentenze sopra indicate, rispetto ai quali il limite all 'aumento di pena è rappresentato, si ripete, dalle relative statuizioni sanzionatorie per come stabilite dal giudice della cognizione. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. o pen. 0.* P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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