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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33492/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha in parte riformato (revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in primo grado a [OSCURATO:PERSONA]) la sentenza con cui, in data 17.7.2020, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Pullano articolando due motivi: 2.1 Con un primo motivo denunzia vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione di circostanze di fatto e delle dichiarazioni dell'imputato: rileva, infatti, che la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione che fu proprio il Pullano ad invitare la Brilli a munirsi di un legale avendo in tal modo tenuto una condotta incompatibile con un atteggiamento che i giudici milanesi hanno definito truffaldino; aggiunge che la motivazione è carente anche con riguardo alla prova della diversa ed incompatibile destinazione che sarebbe stata impressa al denaro.

Il motivo è inammissibile.

La difesa denunzia, in sostanza, un profilo di "travisamento" della prova che, come è noto, è integrato laddove si rilevi la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano; Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello).

Si è peraltro in presenza di una "doppia conforme" di merito sicché il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 19.710, P.C. in proc.

Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli).

Fatte queste premesse, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità sottoponendo alla Corte delle doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto posta a fondamento della decisione risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata da una serie di elementi convergenti che hanno consentito una minuziosa ricostruzione della vicenda rispetto alla quale la difesa non ha mai potuto contrapporre una versione alternativa e liberatoria per l'imputato.

Il motivo è anche generico in quanto la difesa non ha potuto dimostrare la decisività della circostanza asseritamente omessa dai giudici di merito sull'economia della decisione poiché la ricostruzione della vicenda quale desumibile dalla lettura due sentenze di merito restituisce la "distrazione" delle somme consegnate dalla Brilli rispetto alla finalità convenuta come un dato pacifico.

Con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante la persistenza del quadro normativo di riferimento, questa Corte ha affermato che la specifica indicazione del "denaro" (a fianco di quella, in forma alternativa, di "cosa mobile"), contenuta nell'ad 646 cod. pen., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, atteso che anche il denaro, nonostante la sua "ontologica" fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà.

Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (cfr., Cass. Pen., 2, 24.10.2017 n. 50.672, P.C. in proc.

Colaianni; con?., Cass. Pen., 2, 25.10.1972 n. 4584, Girelli; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 24.857, Forte; Cass. Pen.,2, 8.3.2016 n. 12.869, Pigato; Cass. Pen., 5, 26.5.2014 n. 46.474, Nicoletti, resa in tema di appropriazione da parte del consulente di una società, di una somma di denaro destinata al soddisfacimento di un creditore). 2.2 Con il secondo motivo la difesa denunzia vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione di argomentazioni difensive: rileva che la Corte di Appello non ha fornito una risposta al rilievo difensivo concernente la rilevanza della proposta transattiva: il motivo è generico dovendosi in primo luogo ribadire che l'omesso esame di un motivo di appello o di una argomentazione difensiva da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cammi).

Per altro verso, che anche in tal caso la difesa non ha potuto spiegare il carattere "decisivo", sull'impianto motivazionale, della omessa considerazione di quello specifico aspetto da parte del giudice di secondo grado.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha in parte riformato (revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in primo grado a [OSCURATO:PERSONA]) la sentenza con cui, in data 17.7.2020, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del delitto di appropriazione indebita e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Pullano articolando due motivi: 2.1 Con un primo motivo denunzia vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione di circostanze di fatto e delle dichiarazioni dell'imputato: rileva, infatti, che la Corte non ha tenuto in alcuna considerazione che fu proprio il Pullano ad invitare la Brilli a munirsi di un legale avendo in tal modo tenuto una condotta incompatibile con un atteggiamento che i giudici milanesi hanno definito truffaldino; aggiunge che la motivazione è carente anche con riguardo alla prova della diversa ed incompatibile destinazione che sarebbe stata impressa al denaro. Il motivo è inammissibile. La difesa denunzia, in sostanza, un profilo di "travisamento" della prova che, come è noto, è integrato laddove si rilevi la contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano; Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello). Si è peraltro in presenza di una "doppia conforme" di merito sicché il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli). Fatte queste premesse, rileva il collegio che il ricorso contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità sottoponendo alla Corte delle doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto posta a fondamento della decisione risultando perciò inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La Corte di Appello, infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha preso in esame le doglianze difensive sottolineando come la ricostruzione operata dal Tribunale fosse stata confortata da una serie di elementi convergenti che hanno consentito una minuziosa ricostruzione della vicenda rispetto alla quale la difesa non ha mai potuto contrapporre una versione alternativa e liberatoria per l'imputato. Il motivo è anche generico in quanto la difesa non ha potuto dimostrare la decisività della circostanza asseritamente omessa dai giudici di merito sull'economia della decisione poiché la ricostruzione della vicenda quale desumibile dalla lettura due sentenze di merito restituisce la "distrazione" delle somme consegnate dalla Brilli rispetto alla finalità convenuta come un dato pacifico. Con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante la persistenza del quadro normativo di riferimento, questa Corte ha affermato che la specifica indicazione del "denaro" (a fianco di quella, in forma alternativa, di "cosa mobile"), contenuta nell'ad 646 cod. pen., consente di ritenere che il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, atteso che anche il denaro, nonostante la sua "ontologica" fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita (cfr., Cass. Pen., 2, 24.10.2017 n. 50.672, P.C. in proc. Colaianni; con?., Cass. Pen., 2, 25.10.1972 n. 4584, Girelli; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 24.857, Forte; Cass. Pen.,2, 8.3.2016 n. 12.869, Pigato; Cass. Pen., 5, 26.5.2014 n. 46.474, Nicoletti, resa in tema di appropriazione da parte del consulente di una società, di una somma di denaro destinata al soddisfacimento di un creditore). 2.2 Con il secondo motivo la difesa denunzia vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione di argomentazioni difensive: rileva che la Corte di Appello non ha fornito una risposta al rilievo difensivo concernente la rilevanza della proposta transattiva: il motivo è generico dovendosi in primo luogo ribadire che l'omesso esame di un motivo di appello o di una argomentazione difensiva da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cammi). Per altro verso, che anche in tal caso la difesa non ha potuto spiegare il carattere "decisivo", sull'impianto motivazionale, della omessa considerazione di quello specifico aspetto da parte del giudice di secondo grado. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 33492/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris