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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2022

Cassazione n. 37484/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Avellino, in data 30.11.2021, aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto Pugliese con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino in data 19.11.20121, con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Pugliese, deducendo violazione di legge processuale.

3. Con requisitoria scritta del 15.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formale rinuncia al ricorso proposto dal Pugliese, con dichiarazione sottoscritta dal difensore di fiducia di quest'ultimo, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino, munito di specifica procura speciale rilasciatagli dall'indagato, essendo stata revocata dall'autorità procedente la misura cautelare innanzi indicata, rinuncia che rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Avellino, in data 30.11.2021, aveva disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al suddetto Pugliese con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino in data 19.11.20121, con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Pugliese, deducendo violazione di legge processuale. 3. Con requisitoria scritta del 15.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formale rinuncia al ricorso proposto dal Pugliese, con dichiarazione sottoscritta dal difensore di fiducia di quest'ultimo, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino, munito di specifica procura speciale rilasciatagli dall'indagato, essendo stata revocata dall'autorità procedente la misura cautelare innanzi indicata, rinuncia che rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso i