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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25569/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Aquila in riferimento alla custodia cautelare sofferta in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dal quale veniva assolto dalla Corte di appello di Napoli, per non avere commesso il fatto, con sentenza del 20 marzo 2019.

2. La vicenda aveva tratto origine al rinvenimento presso l'appartamento in cui l'istante viveva con la moglie, [OSCURATO:PERSONA], sito in Portici alla traversa di via Università, di un cospicuo quantitativo di cocaina, di materiale per il confezionamento, di bilancino elettronico di precisione; nonché di un quaderno con appunti relativi al commercio della sostanza.

2.1. In sede di interrogatorio, l'indagato aveva contestato gli addebiti, affermando che, al suo rientro a casa, trovando i Carabinieri, ignorava del tutto le ragioni della loro presenza ed ignorava, soprattutto, che, all'interno del suo appartamento, fosse custodito lo stupefacente.

3. L'assoluzione aveva trovato ragione nella ritenuta riconducibilità della condotta dell'imputato ad una mera connivenza non punibile, osservando la Corte territoriale che non poteva ritenersi ogni oltre ragionevole dubbio che il Dell'Aquila effettivamente concorresse nell'illecita attività della moglie, prestando un effettivo contributo causale.

4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, ritenendo che l'istante abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, atteso che la condotta dell'imputato, qualificata dallo stesso Giudice dell'assoluzione come connivenza non punibile, sia di per sé idonea a costituire colpa ostativa causa ostativa per colpa grave.

5. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore dell'istante che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe fondata sulla circostanza, non provata, che l'istante fosse a conoscenza dell'attività di spaccio che si svolgeva nell'abitazione.

La Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno dei principi in materia omettendo di tenere conto che tutto quanto caduto in sequestro era debitamente occultato all'interno dell'appartamento.

Né il Giudice della riparazione specificherebbe la condotta di connivenza passiva dell'istante, a fronte di una sentenza assolutoria che chiarisce la posizione del ricorrente sia in punto di colpevolezza che con riguardi alla conoscenza dell'attività criminosa.

6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

6. In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è tempestivamente pervenuta memoria dell'Avvocatura generale con cui si chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il provvedimento impugnato ha congruamente e logicamente posto in evidenza come la conoscenza in capo all'istante di un'attività organizzata di detenzione della sostanza stupefacente destinata a rifornire il mercato della droga appaia in re ipsa, in ragione delle seguenti circostanze: a) all'interno dell'appartamento in questione, di proprietà dei coniugi, erano custoditi ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, un bilancino elettronico di precisione, materiale atto al confezionamento della droga e due quaderni riportanti importi e nominativi; b) la droga, il materiale per il confezionamento e i block notes erano variamente posizionati in vari punti della casa (all'interno della macchina per cucire, in un cassetto della credenza, in una intercapedine tra la credenza e la macchina per cucire). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ne ha tratto la congrua deduzione per la quale l'istante non potesse essere all'oscuro di una tale quantità di droga e del materiale per confezionarla, pervenendo alla conclusione, non manifestamente illogica, della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, del carattere illecito dell'attività che sì svolgeva nel suo appartamento. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto osservato che la condotta materiale, posta in essere dal Dell'Aquila, pur non essendo sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità, integra un profilo di colpa rilevabile in sede di riparazione.

Giove ricordare che, nel giudizio di riparazione, al giudice spetta decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238).

E ciò, in ragione dell'autonomia del giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando esso piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

L'ordinanza impugnata ha adeguatamente illustrato che la tolleranza verso l'attività illecita perpetrata dalla moglie, rea confessa, con la quale conviveva, ha creato un'apparenza di collegamento e cointeressenza tra l'istante e le cose presenti nell'abitazione, attrezzata per l'illegale attività di commercializzazione dello stupefacente, tale da ingenerare una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773).

Più recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente ( Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391; Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate in complessivi euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, che liquida in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Aquila in riferimento alla custodia cautelare sofferta in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dal quale veniva assolto dalla Corte di appello di Napoli, per non avere commesso il fatto, con sentenza del 20 marzo 2019. 2. La vicenda aveva tratto origine al rinvenimento presso l'appartamento in cui l'istante viveva con la moglie, [OSCURATO:PERSONA], sito in Portici alla traversa di via Università, di un cospicuo quantitativo di cocaina, di materiale per il confezionamento, di bilancino elettronico di precisione; nonché di un quaderno con appunti relativi al commercio della sostanza. 2.1. In sede di interrogatorio, l'indagato aveva contestato gli addebiti, affermando che, al suo rientro a casa, trovando i Carabinieri, ignorava del tutto le ragioni della loro presenza ed ignorava, soprattutto, che, all'interno del suo appartamento, fosse custodito lo stupefacente. 3. L'assoluzione aveva trovato ragione nella ritenuta riconducibilità della condotta dell'imputato ad una mera connivenza non punibile, osservando la Corte territoriale che non poteva ritenersi ogni oltre ragionevole dubbio che il Dell'Aquila effettivamente concorresse nell'illecita attività della moglie, prestando un effettivo contributo causale. 4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha negato l'invocato indennizzo, ritenendo che l'istante abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, atteso che la condotta dell'imputato, qualificata dallo stesso Giudice dell'assoluzione come connivenza non punibile, sia di per sé idonea a costituire colpa ostativa causa ostativa per colpa grave. 5. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore dell'istante che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe fondata sulla circostanza, non provata, che l'istante fosse a conoscenza dell'attività di spaccio che si svolgeva nell'abitazione. La Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno dei principi in materia omettendo di tenere conto che tutto quanto caduto in sequestro era debitamente occultato all'interno dell'appartamento. Né il Giudice della riparazione specificherebbe la condotta di connivenza passiva dell'istante, a fronte di una sentenza assolutoria che chiarisce la posizione del ricorrente sia in punto di colpevolezza che con riguardi alla conoscenza dell'attività criminosa. 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 6. In rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è tempestivamente pervenuta memoria dell'Avvocatura generale con cui si chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il provvedimento impugnato ha congruamente e logicamente posto in evidenza come la conoscenza in capo all'istante di un'attività organizzata di detenzione della sostanza stupefacente destinata a rifornire il mercato della droga appaia in re ipsa, in ragione delle seguenti circostanze: a) all'interno dell'appartamento in questione, di proprietà dei coniugi, erano custoditi ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, un bilancino elettronico di precisione, materiale atto al confezionamento della droga e due quaderni riportanti importi e nominativi; b) la droga, il materiale per il confezionamento e i block notes erano variamente posizionati in vari punti della casa (all'interno della macchina per cucire, in un cassetto della credenza, in una intercapedine tra la credenza e la macchina per cucire). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ne ha tratto la congrua deduzione per la quale l'istante non potesse essere all'oscuro di una tale quantità di droga e del materiale per confezionarla, pervenendo alla conclusione, non manifestamente illogica, della piena consapevolezza, in capo all'odierno ricorrente, del carattere illecito dell'attività che sì svolgeva nel suo appartamento. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto osservato che la condotta materiale, posta in essere dal Dell'Aquila, pur non essendo sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità, integra un profilo di colpa rilevabile in sede di riparazione. Giove ricordare che, nel giudizio di riparazione, al giudice spetta decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). E ciò, in ragione dell'autonomia del giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando esso piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). L'ordinanza impugnata ha adeguatamente illustrato che la tolleranza verso l'attività illecita perpetrata dalla moglie, rea confessa, con la quale conviveva, ha creato un'apparenza di collegamento e cointeressenza tra l'istante e le cose presenti nell'abitazione, attrezzata per l'illegale attività di commercializzazione dello stupefacente, tale da ingenerare una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773). Più recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente ( Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391; Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, che liquida in comple
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