CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 15028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merito all'accertamento dei fatti, con argomentazioni che non possono ritenersi contraddittorie né basate su alterazioni delle risultanze probatorie, poiché fondate sulla riconosciuta attendibilità della persona offesa vittima degli abusi posti in essere dall'imputata anche ai suoi danni (vedi pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); a fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ha argomentato dei rilievi critici volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità; Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]