CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 08516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ischia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18 maggio 2022 del G.i.p. presso il Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Parma in data 5/10/2018 ha emesso decreto di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di per guida in stato di ebbrezza alcoolica, accertato in Ischia il 2/04/2018. Con istanza del 10/05/2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] richiedeva che il suo assistito fosse restituito nel termine per presentare opposizione ex art. 175 cod. proc. pen., deducendo il difetto di notificazione del decreto penale di condanna, non avendo egli avuto contezza del provvedimento di condanna. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con provvedimento depositato il 18 maggio 2022, ha respinto la richiesta restituzione nel termine, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che nella procedura di notificazione non si è verificato alcuna irregolarità, in quanto l'Ufficiale giudiziario incaricato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della I. n. 890 del 1982, constatata la temporanea assenza del destinatario dal domicilio, ha provveduto a spedire avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata, così realizzando una presunzione di conoscenza dell'atto, non ritirato dall'interessato. 2. Ricorre per la cassazione del provvedimento impugnato l'[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo di doglianza. La difesa premette che dagli atti si rileva che il decreto penale di condanna è stato notificato al difensore di ufficio in data 11.05.2018 ed inviato all'UNEP di Napoli per la notifica all'imputato. L'ufficiale giudiziario, attesa la temporanea assenza del destinatario dal domicilio, immetteva avviso nella cassetta postale, depositava il plico in ufficio e spediva comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata n. 666017037531 del 13 giugno 2018. Il plico non veniva ritirato in ufficio e, decorsi dieci giorni di giacenza veniva restituito all'Ufficio giudiziario (in data 25/06/2018) senza attendere l'esito della comunicazione di avvenuto deposito al destinatario. Ripercorse le ragioni a fondamento della richiesta di restituzione nel termine, la difesa denunzia la violazione dell'art. 170 cod. proc. pen. e 8 d. Igs. n. 890 del 1982. Contesta, in particolare, l'interpretazione delle suddette norma laddove prevedono un principio di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, da ritenersi superato dalla evoluzione giurisprudenziale offerta dalle Sezioni Unite civili (Sez. U civ., n. 10012 del 23 febbraio - 15 aprile 2021) che, in tema di notificazione di atti, non ritengono sufficiente, ai fini del perfezionamento della procedura, la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata e recepita dalla giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte (Sez. 3, n. 1482 del 30.06.2021, Sez. 1, n.7946 del 2.2.2022). Richiama altresì, in tema di restituzione del termine, la giurisprudenza consolidata che impone al giudice di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione, ove non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza del decreto penale di condanna, rilevando che la mera regolarità formale della notifica non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato (Sez. 3, n. 35443 del 1/07/2016, Rv. 267875-01).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta sulla base della constatata regolarità formale della notifica del decreto penale all'imputato, avvenuta a mezzo Ufficiale giudiziario, con le forme dell'invio dell'avviso di deposito dell'atto per il ritiro, a seguito della constatata assenza temporanea del destinatario dal domicilio. L'atto è stato regolarmente notificato al difensore di ufficio. 2.1 Nel provvedimento impugnato, in particolare, si rileva che "quand'anche si accertasse l'irregolarità asserita dal difensore, comunque si tratterebbe di un inadempimento che non impedisce al destinatario di avere conoscenza dell'atto notificato. L'ufficiale giudiziario, nel caso di specie, ha infatti provveduto ad immettere avviso nella cassetta postale del destinatario, a depositare il plico presso l'ufficio postale, e quindi spedire comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata a/r." Sulla base di tali emergenze il giudice di merito ha ritenuto che "l'[OSCURATO:PERSONA] è stato posto pienamente nella condizione di venire a conoscenza dell'atto giudiziario". In proposito nel provvedimento impugnato si attribuisce, nel caso di specie, la mancata conoscenza dell'atto giudiziario ad "una causa imputabile al destinatario, il quale è stato assente, per lungo tempo, presso il luogo in cui egli aveva eletto domicilio ex art. 161 c.p.p. e non ha provveduto a delegare qualcuno al controllo della posta ricevuta a tale indirizzo." 3. Deve ritenersi che la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Napoli sia sorretta da motivazione tglattlfzsd:Ilitine. logicamente fallace, nella parte in cui deriva impropriamente la piena conoscenza del decreto penale di condanna, notificato nelle forme previste dalla legge n. 890 del 1982 (Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari), dal comportamento del ricorrente. In particolare, l'ordinanza impugnata muove da un errore prospettico nel momento in cui presume che siano state realizzate le condizioni per assicurare al ricorrente la piena conoscenza del provvedimento, atteso il rispetto delle formalità del procedimento notificatorio, individuando un comportamento negligente di questi, rilevante per la mancata conoscenza dell'atto, nell'essersi assentato per lungo tempo dal domicilio eletto senza provvedere a delegare qualcuno al controllo della posta. 4. La giurisprudenza ha chiarito, a questo proposito, che grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280936 — 01; Sez. 4, n. 3882 del 04/10/2017, dep. 2018, Rv. Murgia, 271944 - 01; Sez. 5, n. 139 del 14/10/2015, dep. 2016, Cogliandro, Rv. 265678 - 01).In particolare, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, questa Corte ha affermato che grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (ex multis, Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01). 5. Nel caso all'esame, dal tenore del provvedimento impugnato non emerge che il giudice abbia condotto la valutazione richiesta a fronte delle circostanze impeditive della piena conoscenza dell'atto, oggettivamente verificabili alla luce delle allegazioni dell'istante. Il G.i.p. si è limitato a constatare la correttezza formale della notifica del decreto penale di condanna - eseguita nelle forme della compiuta giacenza del provvedimento non ritirato, a seguito di spedizione di lettera raccomandata all'indirizzo del destinatario risultato assente - omettendo di valutare la sussistenza di concreti elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento (ex plurimis, Sez. 2, n. 52131 del 25.11.2014, Mennuni, Rv. 261955-01) e di verificare la veridicità delle circostanze allegate, sulle quali non è stato esercitato alcuno scrutinio effettivo nel provvedimento impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni svolte, deve pervenirsi all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione fisica, per un nuovo esame della istanza. P.Q.M. annulla il provvedimento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in diversa " composizione fisica. C