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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 17864/2026

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nza dell’08/01/2026 del Tribunale di Salerno, in funzione diGiudice dell’appello cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ValentinaManuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentita la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o, insubordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha rigettatol’appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dalla Procura dellaRepubblica avverso l’ordinanza del G.i.p. di parziale revoca del decreto disequestro preventivo adottato nei confronti della società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», inpersona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di revoca delsequestro con riferimento al blocco centrale, ai villini e alle ulteriori opere incontestazione inerenti la struttura turistico-ricettiva denominata «[OSCURATO:PERSONA] diMare», con esclusione di alcune particelle destinate a parcheggio e adallargamento della sede stradale (non interessate dal dissequestro).Il provvedimento su cui è intervenuto il giudizio d’appello era stato adottatocon riferimento a un sequestro disposto per i reati di lottizzazione abusiva, abusoedilizio, falso in atto pubblico oltre che per reati contro il paesaggio e control’ambiente a fini sia impeditivi sia di confisca (quanto alla lottizzazione abusiva).Oggetto di attuale impugnazione è, in particolare, il provvedimento emessoall’esito del giudizio di rinvio celebrato in forza dell’annullamento dellaprecedente ordinanza di rigetto del medesimo appello cautelare disposto da Sez.3, n. 37400 del 15 ottobre 2025.2.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha propostoricorso fondato su quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e di seguitoulteriormente esplicitati.2.1.

Si evidenzia che il giudice dell’appello cautelare avrebbe confermato ilprovvedimento di dissequestro parziale ritenendo l’indagato [OSCURATO:PERSONA] operato nel ragionevole affidamento circa la legittimità tanto delle opereeseguite in ordine al blocco centrale con «miniappartamenti» quanto delle opereoggetto di istanza di condono edilizio.

Il Tribunale avrebbe argomentatosostanzialmente in ragione di due ordini di argomenti: «- non vi sarebbecertezza sull’epoca di realizzazione del blocco centrale con miniappartamenti,potendo lo stesso essere stato realizzato antecedentemente al 1967, allorquandonon era necessaria alcuna autorizzazione, oppure autorizzato con licenza edilizian. 226 del 1968 (essendovi incertezza sugli elaborati grafici posti a sostegno diquest’ultima); - il provvedimento di condono edilizio n. 1727/S del 31.5.2019sarebbe stato legittimamente richiesto e rilasciato».2.2.

Premesso quanto innanzi, il ricorrente deduce la violazione di leggenella quale sarebbe ricaduto il giudice di merito in termini di difetto assoluto dimotivazione in relazione ai profili oggettivi e soggettivi tanto con riferimentoall’abuso ascritto in relazione al blocco centrale con «miniappartamenti» quantoin merito agli immobili oggetto di condono edilizio.2.3.

Circa l’aspetto inerente al blocco centrale con «miniappartamenti», cui ilricorrente dedica i primi due motivi, il Tribunale avrebbe sostanzialmentedisatteso quanto statuito dalla Suprema Corte.2.3.1.

In sintesi, circa l’aspetto oggettivo, non sarebbero state esaminate ledoglianze evidenzianti come lo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegatialla licenza edilizia n. 226 del 1968 fosse identico a quello risultante dalledescrizioni riportate nella pratica del 14 febbraio 1968 prot. n. 690/1968 dellaSoprintendenza.

Sul punto, il Tribunale si sarebbe difatti limitato a evidenziare ilproblema di fondo afferente alla stessa certezza in ordine agli elaborati graficiposti a sostegno della licenza edilizia n. 226 del 1968, senza però operare ilnecessario e decisivo confronto tra i grafici di cui alla detta licenza edilizia equelli inerenti la pratica della Soprintendenza.

Si sarebbe trattato invece di unraffronto integrante necessario presupposto di ogni successivo ragionamento,con il conseguente venir meno dell’oggetto del giudizio richiesto al giudice delrinvio.

Da quanto innanzi deriverebbe altresì l’ulteriore profilo di censura che siappunta sulla mancata considerazione dell’incompatibilità tra cabine eminiappartamenti nel blocco centrale, per il ricorrente evincibile dalla circostanzaper cui i miniappartamenti sarebbero sorti proprio ove la licenza edilizia avrebbeprevisto le cabine2.3.2.

Circa il legittimo affidamento dell’indagato sulla preesistenza delblocco centrale e dei «miniappartamenti» al 1 settembre 1967 il ricorrentededuce quanto segue.L’ordinanza impugnata, nel considerare irrilevanti i detti miniappartamenti(quali opere preesistenti al 1967) rispetto alla richiesta di lavori poi assentita conpermesso di costruire n. 29/2019, non avrebbe argomentato in merito a quantoprospettato dal ricorrente in ordine all’esame della pratica relativa al dettopermesso riguardante il blocco centrale.

Si tratterebbe di pratica dalla qualeemergerebbe la rilevanza dei «miniappartamenti» ai fini del rilascio del permessostesso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’appello cautelare che,peraltro, non avrebbe considerato difformità, da ritenersi invece esistenti, tradiverse tavole tecniche (in merito alle quali il ricorrente si sofferma nei terminispecificamente evidenziati in seguito nella trattazione del motivo).2.4.

Quanto all’aspetto inerente agli immobili oggetto di condono edilizio ilricorrente, con i motivi terzo e quarto, deduce quanto segue.2.4.1.

In sintesi, circa l’aspetto oggettivo, il Tribunale si sarebbe limitato ariproporre le osservazioni dei periti e le argomentazioni difensive, senza peraltrochiarire le ragioni per cui avrebbe ritenuto il sopralluogo del 16 marzo 1991 nontale da dimostrare le variazioni sostanziali relative alle opere per le qualipendeva condono.

Sul punto i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamarele argomentazioni dei periti senza motivare in merito al ritenuto intervento diincrementi volumetrici ma in assenza di incrementi di superficie e in ordineall’assenza di incrementi volumetrici tra il 1986 e il 2017 (data di ultimaintegrazione della domanda di condono).

A ciò si aggiungono le deduzioniprospettate dall’appellante in termini contrari rispetto a quelli dei consulenti delladifesa e condivisi dai giudici circa i differenti valori tra l’istanza del 1986 el’integrazione del 2017; differenza che i consulenti avrebbero attribuitoall’utilizzo di due diversi criteri di calcolo ma, per il ricorrente, senza unamotivazione ragionevole.2.4.2.

Circa il legittimo affidamento dell’indagato in relazione alla regolaritàdei villini e delle ulteriori costruzioni esterne al blocco centrale oggetto d’istanzadi condono, il Tribunale non avrebbe svolto «alcuna motivazione sugli specificiprofili di doglianza inerenti all’integrazione di condono del 2017 presentatadall’indagato, e ciò pur volendo prescindere dalla falsità della documentazioneprodotta in ordine alla legittimità delle preesistenze (blocco centrale conminiappartamenti) non oggetto della richiesta di condono».

Si ripropongono sulpunto le argomentazioni prospettate con la memoria depositata in appello il 5gennaio 2026 e si deduce l’incomprensione del percorso argomentativo sottesoal ritenuto ragionevole affidamento del privato sulla legittimità del condono afronte delle discrasie volumetriche «interne» alla stessa pratica di integrazionecondono del 2017.3.

Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe (ancheall’esito di deposito di memorie da parte della difesa).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In primo luogo, dev’essere ricordato che in tema di provvedimenticautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di leggeex art. 325 cod. proc. pen.

Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delleSezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025,I., non mass., tra le più recenti; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608 – 01).3.

In secondo luogo, trattandosi di impugnazione avverso ordinanza emessaall’esito di giudizio di rinvio e in considerazione delle censure mosse dalricorrente, è necessario esplicitare, nei limiti di quanto di rilievo, l’iter logico-giuridico sotteso alla sentenza di annullamento (Sez. 3, n. 37400 del 15.10.25,cit.) al fine di perimetrare il thema decidendum e conseguentemente vagliare lecritiche mosse dal ricorrente, sostanzialmente deducenti una reiterazione deldifetto assoluto di motivazione in merito ai motivi d’appello.3.1.

Ribaditi i principi che governano la rilevanza del legittimo affidamento inordine alla regolarità delle edificazioni già realizzate (con espliciti riferimenti aSez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n. 48026del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 – 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016,Waly, Rv. 267582 – 01), la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso propostidalla Procura della Repubblica con riferimento ai profili sia oggettivi chesoggettivi degli abusi contestati, indicando le lacune motivazionali delprovvedimento impugnato tali da integrare il riscontrato difetto assoluto dimotivazione.3.2.

In particolare, il primo motivo di ricorso accolto dalla Suprema Corteriguardava la parte delle opere realizzate in epoca più antica.

Si contestaval’assenza di motivazione sia in ordine al profilo oggettivo dell’abuso,precisamente in ordine alla legittimità del blocco centrale della struttura, inclusi ic.d.

«miniappartamenti», sia con riguardo al profilo soggettivo, in relazioneall’esclusione del legittimo affidamento dell’indagato in relazione alla regolaritàurbanistica di tali manufatti.3.2.1.

La ritenuta apparenza motivazionale in merito al profilo oggettivodell’abuso è stata rilevata dalla sentenza rescindente in relazione alla mancatarisposta al motivo di appello nella parte in cui si contestava l’affermazione delG.i.p. in ordine alla possibile anteriorità del blocco centrale e dei«miniappartamenti» rispetto al 1 settembre 1967.L’ordinanza, sul punto, non aveva esaminato le doglianze evidenzianti comelo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegati alla licenza edilizia n. 226 del1968 fosse identico a quello risultante dalle descrizioni riportate nella pratica del14 febbraio 1968 prot. n. 690/1968 della Soprintendenza.3.2.2.

Per quanto concerne il legittimo affidamento del privato, l’attualeindagato, sulla preesistenza del blocco centrale e dei «miniappartamenti» all’1settembre 1967, il Tribunale con l’ordinanza annullata rappresentava che non vifosse alcun elemento per ritenere che il prevenuto fosse a conoscenza dell’esattaconsistenza del blocco centrale della struttura quando nel 2017 sollecitò ladefinizione della pratica di condono relativa ai villini e alle ulteriori opere esterneal precisato blocco centrale.L’ordinanza impugnata, così argomentando, prosegue la sentenzarescindente, non ha risposto al motivo di appello nella parte in cui aveva rilevatoche l’indagato, nel corso della procedura amministrativa, aveva affermato lalegittimità del blocco centrale e dei «miniappartamenti» sulla base della licenzaedilizia n. 266 del 1968, ossia sulla base di un dato di fatto del tutto inesatto, inquanto, come affermato anche dai periti nominati dal G.i.p., «la consistenzaplanovolumetrica di tale immobile […il blocco centrale comprensivo dei c.d.«miniappartamenti»…] non corrispondeva a quella rappresentata in licenzaedilizia originaria 226/1968 per la maggiore lunghezza del corpo di fabbrica a L eper le destinazioni d’uso di vari ambienti».3.3.

Sempre nei limiti di quanto di rilievo in questa sede, il secondo motivodi ricorso accolto dalla Suprema Corte riguardava la parte concernente lasuccessiva «espansione» della struttura.

Si contestava l’assenza di motivazionesia in ordine al profilo oggettivo dell’abuso, precisamente in merito allalegittimità del condono dei villini e delle ulteriori opere esterne al blocco centrale,sia con riguardo al profilo soggettivo, inerente all’esclusione del legittimoaffidamento dell’indagato in relazione alla regolarità urbanistica di tali manufatti.3.3.1.

Quanto al profilo oggettivo, in sede rescindente è stata rilevata dallaSuprema Corte l’omessa risposta al motivo di appello nella parte in cui avevadenunciato che: a) l’accertamento di sostanziali variazioni volumetriche degliimmobili in epoca successiva all’1 ottobre 1983, data ultima per la condonabilitàdelle opere a norma della legge n. 47 del 1985, era avvenuto all’esito di unsopralluogo effettuato il 16 marzo 1991; b) la differenza in aumento dei volumioggetto di condono indicati nella integrazione nel 2017 rispetto all’originariapratica del 1986 non era comprensibile, stante l’identità del criterio di calcoloapplicato nelle due istanze del 2017 e del 1986.3.3.2.

Per quanto concerne il legittimo affidamento del privato, è statainvece ritenuta la mancata risposta al motivo di appello nella parte in cui avevarilevato che il legittimo affidamento dell’indagato era stato affermato in manieradel tutto apodittica, o comunque in modo del tutto incongruo, facendoriferimento alla (asserita) regolarità del blocco centrale, ossia a un immobile bendistinto dai villini e dalle ulteriori opere esterne al precisato blocco centrale.4.

Passando al merito cassatorio, deve rilevarsi l’inammissibilità dei primidue motivi di ricorso che si appuntano sull’apparato motivazionale dell’ordinanzaimpugnata quanto all’aspetto inerente al blocco centrale con«miniappartamenti».4.1.

L’apparenza motivazionale in merito al profilo oggettivo dell’abuso,come innanzi evidenziato, è stata rilevata dalla sentenza rescindente in relazionealla mancata risposta al motivo di appello contestante l’affermazione del G.i.p. inordine alla possibile anteriorità del blocco centrale e dei «miniappartamenti»rispetto al 1 settembre 1967.

L’ordinanza, sul punto, non aveva esaminato ledoglianze evidenzianti come lo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegatialla licenza edilizia n. 226 del 1968 fosse identico a quello risultante dalledescrizioni riportate nella pratica del 14 febbraio 1968 prot. n. 690/1968 dellaSoprintendenza.Orbene, le censure sono per taluni profili estrinsecamente aspecifiche inragione del mancato confronto con la ragione fondante la decisione, con ilconseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto eammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’attod’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584– 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 –01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche conriferimento al ricorso per cassazione).Il Tribunale, in sede di rinvio, ha colmato il difetto assoluto di motivazionesul punto con iter logico-giuridico percepibile, con il quale il ricorrente nonconfronta il suo dire mediante censure integranti violazione di legge, le unicheinvece deducibili nella specie.

È stata in particolare ritenuta dai giudici di meritol’incomparabilità dei grafici in ragione del problema di fondo inerente la stessacertezza in merito a quelli effettivamente posti a sostegno della licenza edilizia n.226 del 1968, anche perché privi dei requisiti tecnici e di sottoscrizione (deltecnico).

Le restanti doglianze articolate con riferimento al profilo oggettivo,come emerge dalla sintesi di cui alla precedente ricostruzione del fattoprocessuale, laddove non versate in fatto, deducono vizi non proponibili inquesta sede in quanto sostanzialmente prospettanti mere contraddittorietà emanifeste illogicità dell’apparato motivazionale laddove si sarebbe ritenuto,sostanzialmente, che la licenza edilizia n. 228/1968 avrebbe autorizzato larealizzazione di cabine ove preesistevano i miniappartamenti ovvero la«riduzione» dei miniappartamenti in «cabine».4.2.

Per quanto concerne il legittimo affidamento del privato sullapreesistenza del blocco centrale e dei «miniappartamenti» il Tribunaleargomenta dalla documentazione agli atti e dal confronto tra fotografie inerentilo stato dei luoghi.

Si ritiene plausibile la sussistenza dei miniappartamenti al1968, con la conseguente idoneità del rilascio della licenza edilizia per le ulterioriopere a fondare l’affidamento sulla legittima preesistenza rispetto al 1 settembre1967.Sicché il ricorrente, nel censurare l’ordinanza per non aver argomentato inmerito a quanto dedotto circa l’esame della pratica relativa al detto permessoriguardante il blocco centrale, non coglie la ragione dell’annullamento sul punto,che si fonda sulla mancata risposta al motivo di appello nella parte in cui avevarilevato che l’indagato, nel corso della procedura amministrativa, avevaaffermato la legittimità del blocco centrale e dei «miniappartamenti» sulla basedella licenza edilizia n. 266 del 1968.A ciò si aggiungono profili di censura in termini di meri vizi motivazionali,non deducibili ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., oltre che doglianze nonconsentite in sede di legittimità (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), laddovesi fondano su un diverso apprezzamento di documenti per giungere a una (nonconsentita) ricostruzione in fatto diversa da quella cui sono pervenuti i giudici dimerito.

Il riferimento è alla pratica inerente al rilascio del permesso di costruiren. 29/2019, dalla quale risulterebbe, per il ricorrente, che le preesistenze edilizie(tra cui i «miniappartamenti») non fossero affatto irrilevanti ai fini del rilascio delpermesso stesso, diversamente da quanto invece ritenuto dal giudice dell’appellocautelare.

Quanto innanzi emergerebbe, sempre per la prospettazioneaccusatoria e in termini fattuali, dall’oggetto di cui all’istanza riscontrata dalpermesso di costruire e dalle inerenti tavole grafiche, sul cui contenuto ilricorrente argomenta in ricorso.È versato in fatto il ricorso anche laddove si deduce l’omessa considerazioneda parte del Tribunale delle difformità tra una tavola tecnica con planimetriaprodotta dall’[OSCURATO:PERSONA] e la tavola tecnica in possesso dellaSoprintendenza, oltre che l’esistenza di una tavola grafica definita «copiaconforme all’originale» che, in realtà, sarebbe una semplice «copia/stampa […]di una asserita copia conforme all’originale».

Nella stessa articolazione delladoglianza, difatti, non si censurano sul punto violazioni di legge ma si finisce conil non condividere l’approdo del giudice di merito, per cui, in assenzadell’originale, la mera presenza di più copie nello studio del progettista incaricatodelle pratiche non significa falsità del contenuto delle tavole.

Per il ricorrente ilTribunale avrebbe invece dovuto sviluppare ulteriori e diverse argomentazioni inragione di quanto dedotto dall’appellante.

Ciò quanto: alle difformità, ritenutepalesi dal ricorrente, tra le copie dei frontespizi delle due tavole graficherinvenute nello studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; alla diversità, anch’essa ritenutapalese dalla Procura della Repubblica, tra il frontespizio e il contenuto dellatavola grafica rinvenuta in Soprintendenza, in considerazione di modalità, luogoe situazione di contesto del rinvenimento di una tavola con frontespizio recante isoli due timbri della Soprintendenza del 1967 (in entrata) e del 1968 (diapprovazione) senza i timbri di «conformità all’originale».5.

Parimenti inammissibili sono i motivi terzo e quarto, inerenti agli immobilioggetto di condono edilizio.5.1.

Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente, oltre a non confrontarsi conl’ordinanza impugnata che, invece, argomenta anche dal verbale di sopralluogodel 16 marzo 1991 (pag. 41 e s.), non deduce violazioni di legge.

Nei terminisintetizzati in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.4.1.), ci si limitadifatti a criticare l’approdo dei giudici di merito, peraltro fondato sul saperescientifico introdotto dai tecnici, circa l’insussistenza di reali variazionivolumetriche degli immobili successive al 1 ottobre 1983, data di sbarramentoindividuata dalla l. n. 47 del 1985 per ultimazione delle opere ai fini dellacondonabilità, e in merito all’assenza d’incrementi rilevanti tra il 1986 e il 2017(data di ultima integrazione della domanda di condono).Versa poi in fatto il ricorso laddove prospetta deduzioni contrarie rispetto aquelle dei consulenti della difesa, invece motivatamente condivise dai giudici dimerito (pag. 42 e s.) circa i differenti valori tra l’istanza del 1986 e l’integrazionedel 2017 come mera conseguenza dell’utilizzo di due differenti criteri di calcolo.5.2.

Al netto della circostanza per cui il ricorso versa in fatto, nel riproporrele argomentazioni prospettate con memoria depositata il 5 gennaio 2026 in sededi giudizio di rinvio, pertanto non suscettibili di integrare motivo d’appello, èassorbente la considerazione per cui le ragioni dell’inammissibilità dei profili dicensura inerenti al profilo oggettivo dell’ascritto abuso si pongono a fondamentodell’inammissibilità delle doglianze inerenti l’apparato motivazionale sotteso allaritenuta sussistenza dell’affidamento dell’indagato.

Il relativo iter logico-giuridicoè difatti percepibile, fondandosi sull’insussistenza di variazioni rilevanti;circostanza valutata anche in relazione al ritenuto legittimo affidamentoricondotto alla ritenuta legittimità di un precedente condono su bene accatastatodal comune e fatto dal comune stesso oggetto di una gara pubblica, culminatanella concessione in locazione in favore dello stesso soggetto privato che ha poicoltivato un’istanza di condono preesistente.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 15 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza dell’08/01/2026 del Tribunale di Salerno, in funzione diGiudice dell’appello cautelare;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ValentinaManuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentita la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o, insubordine, per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha rigettatol’appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dalla Procura dellaRepubblica avverso l’ordinanza del G.i.p. di parziale revoca del decreto disequestro preventivo adottato nei confronti della società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», inpersona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di revoca delsequestro con riferimento al blocco centrale, ai villini e alle ulteriori opere incontestazione inerenti la struttura turistico-ricettiva denominata «[OSCURATO:PERSONA] diMare», con esclusione di alcune particelle destinate a parcheggio e adallargamento della sede stradale (non interessate dal dissequestro).Il provvedimento su cui è intervenuto il giudizio d’appello era stato adottatocon riferimento a un sequestro disposto per i reati di lottizzazione abusiva, abusoedilizio, falso in atto pubblico oltre che per reati contro il paesaggio e control’ambiente a fini sia impeditivi sia di confisca (quanto alla lottizzazione abusiva).Oggetto di attuale impugnazione è, in particolare, il provvedimento emessoall’esito del giudizio di rinvio celebrato in forza dell’annullamento dellaprecedente ordinanza di rigetto del medesimo appello cautelare disposto da Sez.3, n. 37400 del 15 ottobre 2025.2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha propostoricorso fondato su quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari perla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e di seguitoulteriormente esplicitati.2.1. Si evidenzia che il giudice dell’appello cautelare avrebbe confermato ilprovvedimento di dissequestro parziale ritenendo l’indagato [OSCURATO:PERSONA] operato nel ragionevole affidamento circa la legittimità tanto delle opereeseguite in ordine al blocco centrale con «miniappartamenti» quanto delle opereoggetto di istanza di condono edilizio. Il Tribunale avrebbe argomentatosostanzialmente in ragione di due ordini di argomenti: «- non vi sarebbecertezza sull’epoca di realizzazione del blocco centrale con miniappartamenti,potendo lo stesso essere stato realizzato antecedentemente al 1967, allorquandonon era necessaria alcuna autorizzazione, oppure autorizzato con licenza edilizian. 226 del 1968 (essendovi incertezza sugli elaborati grafici posti a sostegno diquest’ultima); - il provvedimento di condono edilizio n. 1727/S del 31.5.2019sarebbe stato legittimamente richiesto e rilasciato».2.2. Premesso quanto innanzi, il ricorrente deduce la violazione di leggenella quale sarebbe ricaduto il giudice di merito in termini di difetto assoluto dimotivazione in relazione ai profili oggettivi e soggettivi tanto con riferimentoall’abuso ascritto in relazione al blocco centrale con «miniappartamenti» quantoin merito agli immobili oggetto di condono edilizio.2.3. Circa l’aspetto inerente al blocco centrale con «miniappartamenti», cui ilricorrente dedica i primi due motivi, il Tribunale avrebbe sostanzialmentedisatteso quanto statuito dalla Suprema Corte.2.3.1. In sintesi, circa l’aspetto oggettivo, non sarebbero state esaminate ledoglianze evidenzianti come lo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegatialla licenza edilizia n. 226 del 1968 fosse identico a quello risultante dalledescrizioni riportate nella pratica del 14 febbraio 1968 prot. n. 690/1968 dellaSoprintendenza. Sul punto, il Tribunale si sarebbe difatti limitato a evidenziare ilproblema di fondo afferente alla stessa certezza in ordine agli elaborati graficiposti a sostegno della licenza edilizia n. 226 del 1968, senza però operare ilnecessario e decisivo confronto tra i grafici di cui alla detta licenza edilizia equelli inerenti la pratica della Soprintendenza. Si sarebbe trattato invece di unraffronto integrante necessario presupposto di ogni successivo ragionamento,con il conseguente venir meno dell’oggetto del giudizio richiesto al giudice delrinvio. Da quanto innanzi deriverebbe altresì l’ulteriore profilo di censura che siappunta sulla mancata considerazione dell’incompatibilità tra cabine eminiappartamenti nel blocco centrale, per il ricorrente evincibile dalla circostanzaper cui i miniappartamenti sarebbero sorti proprio ove la licenza edilizia avrebbeprevisto le cabine2.3.2. Circa il legittimo affidamento dell’indagato sulla preesistenza delblocco centrale e dei «miniappartamenti» al 1 settembre 1967 il ricorrentededuce quanto segue.L’ordinanza impugnata, nel considerare irrilevanti i detti miniappartamenti(quali opere preesistenti al 1967) rispetto alla richiesta di lavori poi assentita conpermesso di costruire n. 29/2019, non avrebbe argomentato in merito a quantoprospettato dal ricorrente in ordine all’esame della pratica relativa al dettopermesso riguardante il blocco centrale. Si tratterebbe di pratica dalla qualeemergerebbe la rilevanza dei «miniappartamenti» ai fini del rilascio del permessostesso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice dell’appello cautelare che,peraltro, non avrebbe considerato difformità, da ritenersi invece esistenti, tradiverse tavole tecniche (in merito alle quali il ricorrente si sofferma nei terminispecificamente evidenziati in seguito nella trattazione del motivo).2.4. Quanto all’aspetto inerente agli immobili oggetto di condono edilizio ilricorrente, con i motivi terzo e quarto, deduce quanto segue.2.4.1. In sintesi, circa l’aspetto oggettivo, il Tribunale si sarebbe limitato ariproporre le osservazioni dei periti e le argomentazioni difensive, senza peraltrochiarire le ragioni per cui avrebbe ritenuto il sopralluogo del 16 marzo 1991 nontale da dimostrare le variazioni sostanziali relative alle opere per le qualipendeva condono. Sul punto i giudici di merito si sarebbero limitati a richiamarele argomentazioni dei periti senza motivare in merito al ritenuto intervento diincrementi volumetrici ma in assenza di incrementi di superficie e in ordineall’assenza di incrementi volumetrici tra il 1986 e il 2017 (data di ultimaintegrazione della domanda di condono). A ciò si aggiungono le deduzioniprospettate dall’appellante in termini contrari rispetto a quelli dei consulenti delladifesa e condivisi dai giudici circa i differenti valori tra l’istanza del 1986 el’integrazione del 2017; differenza che i consulenti avrebbero attribuitoall’utilizzo di due diversi criteri di calcolo ma, per il ricorrente, senza unamotivazione ragionevole.2.4.2. Circa il legittimo affidamento dell’indagato in relazione alla regolaritàdei villini e delle ulteriori costruzioni esterne al blocco centrale oggetto d’istanzadi condono, il Tribunale non avrebbe svolto «alcuna motivazione sugli specificiprofili di doglianza inerenti all’integrazione di condono del 2017 presentatadall’indagato, e ciò pur volendo prescindere dalla falsità della documentazioneprodotta in ordine alla legittimità delle preesistenze (blocco centrale conminiappartamenti) non oggetto della richiesta di condono». Si ripropongono sulpunto le argomentazioni prospettate con la memoria depositata in appello il 5gennaio 2026 e si deduce l’incomprensione del percorso argomentativo sottesoal ritenuto ragionevole affidamento del privato sulla legittimità del condono afronte delle discrasie volumetriche «interne» alla stessa pratica di integrazionecondono del 2017.3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe (ancheall’esito di deposito di memorie da parte della difesa).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In primo luogo, dev’essere ricordato che in tema di provvedimenticautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di leggeex art. 325 cod. proc. pen. Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delleSezioni Unite della Suprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo,sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025,I., non mass., tra le più recenti; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608 – 01).3. In secondo luogo, trattandosi di impugnazione avverso ordinanza emessaall’esito di giudizio di rinvio e in considerazione delle censure mosse dalricorrente, è necessario esplicitare, nei limiti di quanto di rilievo, l’iter logico-giuridico sotteso alla sentenza di annullamento (Sez. 3, n. 37400 del 15.10.25,cit.) al fine di perimetrare il thema decidendum e conseguentemente vagliare lecritiche mosse dal ricorrente, sostanzialmente deducenti una reiterazione deldifetto assoluto di motivazione in merito ai motivi d’appello.3.1. Ribaditi i principi che governano la rilevanza del legittimo affidamento inordine alla regolarità delle edificazioni già realizzate (con espliciti riferimenti aSez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n. 48026del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349 – 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016,Waly, Rv. 267582 – 01), la Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso propostidalla Procura della Repubblica con riferimento ai profili sia oggettivi chesoggettivi degli abusi contestati, indicando le lacune motivazionali delprovvedimento impugnato tali da integrare il riscontrato difetto assoluto dimotivazione.3.2. In particolare, il primo motivo di ricorso accolto dalla Suprema Corteriguardava la parte delle opere realizzate in epoca più antica. Si contestaval’assenza di motivazione sia in ordine al profilo oggettivo dell’abuso,precisamente in ordine alla legittimità del blocco centrale della struttura, inclusi ic.d. «miniappartamenti», sia con riguardo al profilo soggettivo, in relazioneall’esclusione del legittimo affidamento dell’indagato in relazione alla regolaritàurbanistica di tali manufatti.3.2.1. La ritenuta apparenza motivazionale in merito al profilo oggettivodell’abuso è stata rilevata dalla sentenza rescindente in relazione alla mancatarisposta al motivo di appello nella parte in cui si contestava l’affermazione delG.i.p. in ordine alla possibile anteriorità del blocco centrale e dei«miniappartamenti» rispetto al 1 settembre 1967.L’ordinanza, sul punto, non aveva esaminato le doglianze evidenzianti comelo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegati alla licenza edilizia n. 226 del1968 fosse identico a quello risultante dalle descrizioni riportate nella pratica del14 febbraio 1968 prot. n. 690/1968 della Soprintendenza.3.2.2. Per quanto concerne il legittimo affidamento del privato, l’attualeindagato, sulla preesistenza del blocco centrale e dei «miniappartamenti» all’1settembre 1967, il Tribunale con l’ordinanza annullata rappresentava che non vifosse alcun elemento per ritenere che il prevenuto fosse a conoscenza dell’esattaconsistenza del blocco centrale della struttura quando nel 2017 sollecitò ladefinizione della pratica di condono relativa ai villini e alle ulteriori opere esterneal precisato blocco centrale.L’ordinanza impugnata, così argomentando, prosegue la sentenzarescindente, non ha risposto al motivo di appello nella parte in cui aveva rilevatoche l’indagato, nel corso della procedura amministrativa, aveva affermato lalegittimità del blocco centrale e dei «miniappartamenti» sulla base della licenzaedilizia n. 266 del 1968, ossia sulla base di un dato di fatto del tutto inesatto, inquanto, come affermato anche dai periti nominati dal G.i.p., «la consistenzaplanovolumetrica di tale immobile […il blocco centrale comprensivo dei c.d.«miniappartamenti»…] non corrispondeva a quella rappresentata in licenzaedilizia originaria 226/1968 per la maggiore lunghezza del corpo di fabbrica a L eper le destinazioni d’uso di vari ambienti».3.3. Sempre nei limiti di quanto di rilievo in questa sede, il secondo motivodi ricorso accolto dalla Suprema Corte riguardava la parte concernente lasuccessiva «espansione» della struttura. Si contestava l’assenza di motivazionesia in ordine al profilo oggettivo dell’abuso, precisamente in merito allalegittimità del condono dei villini e delle ulteriori opere esterne al blocco centrale,sia con riguardo al profilo soggettivo, inerente all’esclusione del legittimoaffidamento dell’indagato in relazione alla regolarità urbanistica di tali manufatti.3.3.1. Quanto al profilo oggettivo, in sede rescindente è stata rilevata dallaSuprema Corte l’omessa risposta al motivo di appello nella parte in cui avevadenunciato che: a) l’accertamento di sostanziali variazioni volumetriche degliimmobili in epoca successiva all’1 ottobre 1983, data ultima per la condonabilitàdelle opere a norma della legge n. 47 del 1985, era avvenuto all’esito di unsopralluogo effettuato il 16 marzo 1991; b) la differenza in aumento dei volumioggetto di condono indicati nella integrazione nel 2017 rispetto all’originariapratica del 1986 non era comprensibile, stante l’identità del criterio di calcoloapplicato nelle due istanze del 2017 e del 1986.3.3.2. Per quanto concerne il legittimo affidamento del privato, è statainvece ritenuta la mancata risposta al motivo di appello nella parte in cui avevarilevato che il legittimo affidamento dell’indagato era stato affermato in manieradel tutto apodittica, o comunque in modo del tutto incongruo, facendoriferimento alla (asserita) regolarità del blocco centrale, ossia a un immobile bendistinto dai villini e dalle ulteriori opere esterne al precisato blocco centrale.4. Passando al merito cassatorio, deve rilevarsi l’inammissibilità dei primidue motivi di ricorso che si appuntano sull’apparato motivazionale dell’ordinanzaimpugnata quanto all’aspetto inerente al blocco centrale con«miniappartamenti».4.1. L’apparenza motivazionale in merito al profilo oggettivo dell’abuso,come innanzi evidenziato, è stata rilevata dalla sentenza rescindente in relazionealla mancata risposta al motivo di appello contestante l’affermazione del G.i.p. inordine alla possibile anteriorità del blocco centrale e dei «miniappartamenti»rispetto al 1 settembre 1967. L’ordinanza, sul punto, non aveva esaminato ledoglianze evidenzianti come lo stato dei luoghi rappresentato nei grafici allegatialla licenza edilizia n. 226 del 1968 fosse identico a quello risultante dalledescrizioni riportate nella pratica del 14 febbraio 1968 prot. n. 690/1968 dellaSoprintendenza.Orbene, le censure sono per taluni profili estrinsecamente aspecifiche inragione del mancato confronto con la ragione fondante la decisione, con ilconseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto eammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’attod’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584– 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 –01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche conriferimento al ricorso per cassazione).Il Tribunale, in sede di rinvio, ha colmato il difetto assoluto di motivazionesul punto con iter logico-giuridico percepibile, con il quale il ricorrente nonconfronta il suo dire mediante censure integranti violazione di legge, le unicheinvece deducibili nella specie. È stata in particolare ritenuta dai giudici di meritol’incomparabilità dei grafici in ragione del problema di fondo inerente la stessacertezza in merito a quelli effettivamente posti a sostegno della licenza edilizia n.226 del 1968, anche perché privi dei requisiti tecnici e di sottoscrizione (deltecnico). Le restanti doglianze articolate con riferimento al profilo oggettivo,come emerge dalla sintesi di cui alla precedente ricostruzione del fattoprocessuale, laddove non versate in fatto, deducono vizi non proponibili inquesta sede in quanto sostanzialmente prospettanti mere contraddittorietà emanifeste illogicità dell’apparato motivazionale laddove si sarebbe ritenuto,sostanzialmente, che la licenza edilizia n. 228/1968 avrebbe autorizzato larealizzazione di cabine ove preesistevano i miniappartamenti ovvero la«riduzione» dei miniappartamenti in «cabine».4.2. Per quanto concerne il legittimo affidamento del privato sullapreesistenza del blocco centrale e dei «miniappartamenti» il Tribunaleargomenta dalla documentazione agli atti e dal confronto tra fotografie inerentilo stato dei luoghi. Si ritiene plausibile la sussistenza dei miniappartamenti al1968, con la conseguente idoneità del rilascio della licenza edilizia per le ulterioriopere a fondare l’affidamento sulla legittima preesistenza rispetto al 1 settembre1967.Sicché il ricorrente, nel censurare l’ordinanza per non aver argomentato inmerito a quanto dedotto circa l’esame della pratica relativa al detto permessoriguardante il blocco centrale, non coglie la ragione dell’annullamento sul punto,che si fonda sulla mancata risposta al motivo di appello nella parte in cui avevarilevato che l’indagato, nel corso della procedura amministrativa, avevaaffermato la legittimità del blocco centrale e dei «miniappartamenti» sulla basedella licenza edilizia n. 266 del 1968.A ciò si aggiungono profili di censura in termini di meri vizi motivazionali,non deducibili ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., oltre che doglianze nonconsentite in sede di legittimità (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), laddovesi fondano su un diverso apprezzamento di documenti per giungere a una (nonconsentita) ricostruzione in fatto diversa da quella cui sono pervenuti i giudici dimerito. Il riferimento è alla pratica inerente al rilascio del permesso di costruiren. 29/2019, dalla quale risulterebbe, per il ricorrente, che le preesistenze edilizie(tra cui i «miniappartamenti») non fossero affatto irrilevanti ai fini del rilascio delpermesso stesso, diversamente da quanto invece ritenuto dal giudice dell’appellocautelare. Quanto innanzi emergerebbe, sempre per la prospettazioneaccusatoria e in termini fattuali, dall’oggetto di cui all’istanza riscontrata dalpermesso di costruire e dalle inerenti tavole grafiche, sul cui contenuto ilricorrente argomenta in ricorso.È versato in fatto il ricorso anche laddove si deduce l’omessa considerazioneda parte del Tribunale delle difformità tra una tavola tecnica con planimetriaprodotta dall’[OSCURATO:PERSONA] e la tavola tecnica in possesso dellaSoprintendenza, oltre che l’esistenza di una tavola grafica definita «copiaconforme all’originale» che, in realtà, sarebbe una semplice «copia/stampa […]di una asserita copia conforme all’originale». Nella stessa articolazione delladoglianza, difatti, non si censurano sul punto violazioni di legge ma si finisce conil non condividere l’approdo del giudice di merito, per cui, in assenzadell’originale, la mera presenza di più copie nello studio del progettista incaricatodelle pratiche non significa falsità del contenuto delle tavole. Per il ricorrente ilTribunale avrebbe invece dovuto sviluppare ulteriori e diverse argomentazioni inragione di quanto dedotto dall’appellante. Ciò quanto: alle difformità, ritenutepalesi dal ricorrente, tra le copie dei frontespizi delle due tavole graficherinvenute nello studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; alla diversità, anch’essa ritenutapalese dalla Procura della Repubblica, tra il frontespizio e il contenuto dellatavola grafica rinvenuta in Soprintendenza, in considerazione di modalità, luogoe situazione di contesto del rinvenimento di una tavola con frontespizio recante isoli due timbri della Soprintendenza del 1967 (in entrata) e del 1968 (diapprovazione) senza i timbri di «conformità all’originale».5. Parimenti inammissibili sono i motivi terzo e quarto, inerenti agli immobilioggetto di condono edilizio.5.1. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente, oltre a non confrontarsi conl’ordinanza impugnata che, invece, argomenta anche dal verbale di sopralluogodel 16 marzo 1991 (pag. 41 e s.), non deduce violazioni di legge. Nei terminisintetizzati in sede di ricostruzione del fatto processuale (par. 2.4.1.), ci si limitadifatti a criticare l’approdo dei giudici di merito, peraltro fondato sul saperescientifico introdotto dai tecnici, circa l’insussistenza di reali variazionivolumetriche degli immobili successive al 1 ottobre 1983, data di sbarramentoindividuata dalla l. n. 47 del 1985 per ultimazione delle opere ai fini dellacondonabilità, e in merito all’assenza d’incrementi rilevanti tra il 1986 e il 2017(data di ultima integrazione della domanda di condono).Versa poi in fatto il ricorso laddove prospetta deduzioni contrarie rispetto aquelle dei consulenti della difesa, invece motivatamente condivise dai giudici dimerito (pag. 42 e s.) circa i differenti valori tra l’istanza del 1986 e l’integrazionedel 2017 come mera conseguenza dell’utilizzo di due differenti criteri di calcolo.5.2. Al netto della circostanza per cui il ricorso versa in fatto, nel riproporrele argomentazioni prospettate con memoria depositata il 5 gennaio 2026 in sededi giudizio di rinvio, pertanto non suscettibili di integrare motivo d’appello, èassorbente la considerazione per cui le ragioni dell’inammissibilità dei profili dicensura inerenti al profilo oggettivo dell’ascritto abuso si pongono a fondamentodell’inammissibilità delle doglianze inerenti l’apparato motivazionale sotteso allaritenuta sussistenza dell’affidamento dell’indagato. Il relativo iter logico-giuridicoè difatti percepibile, fondandosi sull’insussistenza di variazioni rilevanti;circostanza valutata anche in relazione al ritenuto legittimo affidamentoricondotto alla ritenuta legittimità di un precedente condono su bene accatastatodal comune e fatto dal comune stesso oggetto di una gara pubblica, culminatanella concessione in locazione in favore dello stesso soggetto privato che ha poicoltivato un’istanza di condono preesistente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 15 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 17864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris