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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29710/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] F"ATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita di somme di danaro, ma contestualmente ha imposto al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il diverso reato di cui all'art. 483 c.p. in ordine ad una dichiarazione di accettazione di eredità prodotta al P.R.A. nella quale ha autocertificato di essere l'unica erede di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo l'abnormità dell'ordine di formulazione dell'imputazione, posto che il procedimento era stato iscritto esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, avendo dunque il giudice esorbitato dal proprio potere di ordinare al titolare dell'azione penale esclusivamente l'iscrizione della notizia relativa all'ulteriore e diverso reato ravvisato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Per consolidato insegnamento di questa Corte, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo il giudice, qualora ricorrano le suddette ipotesi, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4319 del 28/:L1/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786).

Nel caso di specie risulta che nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita, per il quale ha poi presentato la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p., nonostante l'opposizione della persona offesa.

E' dunque evidente che il falso per cui il medesimo giudice ha ordinato l'imputazione coatta è fatto del tutto diverso ed autonomo da quello per cui era stato avviato il procedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso egli aveva esclusivamente il potere di ordinare al pubblico ministero, l'iscrizione di una nuova notizia di reato e non già quello invece esercitato in violazione delle esclusive prerogative spettanti al titolare dell'azione penale.

3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] F"ATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita di somme di danaro, ma contestualmente ha imposto al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il diverso reato di cui all'art. 483 c.p. in ordine ad una dichiarazione di accettazione di eredità prodotta al P.R.A. nella quale ha autocertificato di essere l'unica erede di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo l'abnormità dell'ordine di formulazione dell'imputazione, posto che il procedimento era stato iscritto esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, avendo dunque il giudice esorbitato dal proprio potere di ordinare al titolare dell'azione penale esclusivamente l'iscrizione della notizia relativa all'ulteriore e diverso reato ravvisato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Per consolidato insegnamento di questa Corte, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo il giudice, qualora ricorrano le suddette ipotesi, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/:L1/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Nel caso di specie risulta che nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita, per il quale ha poi presentato la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p., nonostante l'opposizione della persona offesa. E' dunque evidente che il falso per cui il medesimo giudice ha ordinato l'imputazione coatta è fatto del tutto diverso ed autonomo da quello per cui era stato avviato il procedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso egli aveva esclusivamente il potere di ordinare al pubblico ministero, l'iscrizione di una nuova notizia di reato e non già quello invece esercitato in violazione delle esclusive prerogative spettanti al titolare dell'azione penale. 3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore
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