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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32346/2026

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ato il 28/09/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e 3riji Mohamnned avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in materia di stupefacenti oggetto di imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità.

Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], i giudicanti hanno adeguatamente motivato in punto esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo valorizzato l'attività di "spaccio seriale" e la condotta professionale messa in atto dall'imputato, ritenuta motivatamente ostativa alla qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità", secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in questa sede.

Quanto ai restanti motivi, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la recidiva nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] è stata motivatamente applicata, così come l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata logicamente esclusa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della riscontrata finalità di lucro, reputata tutt'altro che marginale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 28/09/1981 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e 3riji Mohamnned avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in materia di stupefacenti oggetto di imputazione, sono inammissibili perché reiterativi dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], i giudicanti hanno adeguatamente motivato in punto esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo valorizzato l'attività di "spaccio seriale" e la condotta professionale messa in atto dall'imputato, ritenuta motivatamente ostativa alla qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità", secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in questa sede. Quanto ai restanti motivi, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le relative statuizioni, basate su un giudizio che si richiama ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la recidiva nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] è stata motivatamente applicata, così come l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stata logicamente esclusa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in ragione della riscontrata finalità di lucro, reputata tutt'altro che marginale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M
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