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Cassazione n. 11561/2026

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i Trento con ordinanza n. 170/02/2025 del31/10/2025, nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G., propostoNumero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/2026ARCOAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeConcetta Pariante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dal dott.Gennaro CAROLA (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente nel giudizio tributario, non costituito in questa fase -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- resistente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase -avverso il provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualeirrogazione della sanzione n.

T2AT160000052/2025 emessodall’Agenzia delle entrate e notificato in data 20/06/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Trento, in data20 giugno 2025 notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di“Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, il provvedimento inepigrafe indicato con cui dispose «la cessazione della [OSCURATO:PARTITA_IVA] e l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggettiche effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), di cui all’articolo 17del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, aisensi dell’art. 35, comma 15-bis.1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle Entrate prot. n. 156803 del 16 maggio 2023»,infliggendo alla società contribuente la sanzione di € 3.000,00 di cuiall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997.2.

Il provvedimento faceva seguito ad una verifica svolta dallaGuardia di Finanza, i cui esiti erano stati compendiati nel processoverbale di constatazione redatto in data 05/11/2024, notificato allasocietà a mezzo PEC ma anche consegnato nelle mani della legaleNumero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/2026rappresentante della società, da cui emergeva che quest’ultima erainesistente.

Infatti:- la società contribuente aveva la propria sede legale in via Pragan. 5 di Trento, presso cui avevano sede un numero consistente di altresocietà commerciali con medesimo oggetto sociale;- non risultava disporre di struttura idonea all’esercizio dell’attivitàdi impresa, né di dipendenti o collaboratori;- la legale rappresentante risultava titolare di autonoma impresaindividuale operante dal 03/02/2020 nel settore del commercio diautovetture con domicilio fiscale e luogo di esercizio localizzati pressola dimora della stessa in un comune della provincia di Napoli;- il capitale sociale sottoscritto, ammontante ad appena 1.500,00euro, appariva del tutto incongruo rispetto alla tipologia di attivitàdichiarata dalla società;- l’unico socio della società, [OSCURATO:PERSONA], appartenente alnucleo familiare della legale rappresentante della società, non risultavatitolare di redditi idonei a finanziare l’esercizio dell’attività sociale;- la società non aveva presentato nei termini la comunicazioneperiodica IVA per il secondo trimestre 2024 e non risultava titolare diutenze elettriche, telefoniche, gas o idriche strumentali all’attività diimpresa dichiarata.3.

Inoltre, la società contribuente non aveva dato seguito all’invitoa comparire notificato in data 09/10/2024, in tal modo precludendo ilcontrollo volto a riscontrare l’esistenza e l’effettivo avvio dell’attivitàesercitata.4.

La società contribuente impugnò il sopra indicato provvedimentodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trentochiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’atto impugnato ai sensidell’art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e, nel merito, il suoannullamento.Numero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/20265.

Si costituì l’Agenzia delle entrate con controdeduzioni, chiedendoil rigetto del ricorso.6.

All’udienza di trattazione, il giudice monocratico della Corte digiustizia tributaria di primo grado di Trento ha pronunciato l’ordinanzain epigrafe indicata con cui ha sollevato d’ufficio il conflitto digiurisdizione dubitando che la stessa spettasse al giudice tributario,piuttosto che al giudice amministrativo, peraltro in presenza dipronunciamenti di entrambi i plessi ed in mancanza in subiecta materiadi una pronuncia di questa Corte regolatrice.Pertanto, revocata l’ordinanza di sospensione dell’efficacia delprovvedimento impugnato, adottata in data 22/10/2025, ha dispostola sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questaCorte per la decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione.5.

In prossimità della camera di consiglio il Pubblico ministero hadepositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.6.

Le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per ilregolamento è stata comunicata, non si sono costituite.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il regolamento per giurisdizione è inammissibile.Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento nomofilatticosecondo cui, in tema di regolamento di giurisdizione, anche dopol'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ilgiudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Cortedi cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma ètenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ.,giacché, ai sensi del citato art. 59, il regolamento di giurisdizioned'ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investitomediante "translatio iudicii", fino alla prima udienza fissata per latrattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano giàpronunciate sulla questione di giurisdizione (Cass. Sez.

U. n.Numero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/20265493/2014, che richiama Cass. Sez.

U. n. 15868/2011, n. 19256/2010,n. 5022/2010; in termini anche Cass. Sez.

U. n. 19045/2018 e, piùrecentemente, Cass. Sez.

U. n. 21642/2025, in cui è stato ribadito che,ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, il conflittodi giurisdizione può essere sollevato soltanto in quanto - oltre aricorrere gli altri requisiti, quali la tempestività della riproposizionedella domanda, il non superamento del termine preclusivo della primaudienza, la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite, nel processo,sulla questione di giurisdizione - la causa dinanzi a lui promossacostituisca riproposizione di quella per la quale il giudicepreventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione).Invero, in forza del disposto di cui all’art. 41 c.p.c. - applicabile nelgiudizio tributario per effetto del rinvio operato dal previgente art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ora art. 45, comma 2, del t.u.della giustizia tributaria, di cui al d.lgs. n. 175 del 2024 – il regolamentopreventivo di giurisdizione può essere proposto soltanto dalle parti delgiudizio di merito e prima della decisione (primo comma) o dallapubblica amministrazione che non sia parte del giudizio, in ogni statoe grado del giudizio, fino a pronuncia definitiva sulla giurisdizione,quando intenda far valere l’assoluta mancanza di potere giurisdizionale“a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa”(secondo comma).Al di fuori di queste ipotesi, soltanto "il giudice davanti al quale lacausa è riassunta", "se sulla questione di giurisdizione non si sono giàpronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione","può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti allemedesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fino alla primaudienza fissata per la trattazione del merito".2.

Nel caso di specie, non vi è stata alcuna riassunzione daprecedente pronunciamento di altro giudice (nella specie,Numero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/2026amministrativo) anteriormente a quella del giudice monocraticotributario, davanti al quale il giudizio impugnatorio del provvedimentodell’Agenzia delle entrate è stato introdotto direttamente dalla societàcontribuente, la quale, peraltro, mai ha dubitato della giurisdizione delgiudice adito.Si è quindi al di fuori dell'ipotesi della traslatio iudicii, in quanto ilgiudizio è stato proposto direttamente dinanzi al giudice monocraticodella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, il quale,pertanto, non poteva investire direttamente queste Sezioni Unite dellarisoluzione della questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio, ma eratenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c. edeventualmente declinare la giurisdizione in favore di altro organogiudiziario il quale, una volta riassunta la causa dinanzi a sé, avrebbepotuto sollevare il conflitto dinanzi a queste Sezioni unite.3.

In definitiva, il presente regolamento d'ufficio di giurisdizione vadichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle speseprocessuali in mancanza di costituzione in giudizio delle parti.Non trattandosi di impugnazione, non vi è luogo per pronunciarsisul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.Mdichiara inammissibile il regolamento d’ufficio di giurisdizione.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026.Il PresidenteStefano MOGINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Trento con ordinanza n. 170/02/2025 del31/10/2025, nel procedimento iscritto al n. 229/2025 R.G., propostoNumero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/2026ARCOAUTO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro temporeConcetta Pariante, rappresentata e difesa, per procura in atti, dal dott.Gennaro CAROLA (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente nel giudizio tributario, non costituito in questa fase -controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- resistente nel giudizio tributario, non costituita in questa fase -avverso il provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualeirrogazione della sanzione n. T2AT160000052/2025 emessodall’Agenzia delle entrate e notificato in data 20/06/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Trento, in data20 giugno 2025 notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di“Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, il provvedimento inepigrafe indicato con cui dispose «la cessazione della [OSCURATO:PARTITA_IVA] e l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggettiche effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), di cui all’articolo 17del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, aisensi dell’art. 35, comma 15-bis.1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle Entrate prot. n. 156803 del 16 maggio 2023»,infliggendo alla società contribuente la sanzione di € 3.000,00 di cuiall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997.2. Il provvedimento faceva seguito ad una verifica svolta dallaGuardia di Finanza, i cui esiti erano stati compendiati nel processoverbale di constatazione redatto in data 05/11/2024, notificato allasocietà a mezzo PEC ma anche consegnato nelle mani della legaleNumero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/2026rappresentante della società, da cui emergeva che quest’ultima erainesistente. Infatti:- la società contribuente aveva la propria sede legale in via Pragan. 5 di Trento, presso cui avevano sede un numero consistente di altresocietà commerciali con medesimo oggetto sociale;- non risultava disporre di struttura idonea all’esercizio dell’attivitàdi impresa, né di dipendenti o collaboratori;- la legale rappresentante risultava titolare di autonoma impresaindividuale operante dal 03/02/2020 nel settore del commercio diautovetture con domicilio fiscale e luogo di esercizio localizzati pressola dimora della stessa in un comune della provincia di Napoli;- il capitale sociale sottoscritto, ammontante ad appena 1.500,00euro, appariva del tutto incongruo rispetto alla tipologia di attivitàdichiarata dalla società;- l’unico socio della società, [OSCURATO:PERSONA], appartenente alnucleo familiare della legale rappresentante della società, non risultavatitolare di redditi idonei a finanziare l’esercizio dell’attività sociale;- la società non aveva presentato nei termini la comunicazioneperiodica IVA per il secondo trimestre 2024 e non risultava titolare diutenze elettriche, telefoniche, gas o idriche strumentali all’attività diimpresa dichiarata.3. Inoltre, la società contribuente non aveva dato seguito all’invitoa comparire notificato in data 09/10/2024, in tal modo precludendo ilcontrollo volto a riscontrare l’esistenza e l’effettivo avvio dell’attivitàesercitata.4. La società contribuente impugnò il sopra indicato provvedimentodinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trentochiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’atto impugnato ai sensidell’art. 47, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e, nel merito, il suoannullamento.Numero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Si costituì l’Agenzia delle entrate con controdeduzioni, chiedendoil rigetto del ricorso.6. All’udienza di trattazione, il giudice monocratico della Corte digiustizia tributaria di primo grado di Trento ha pronunciato l’ordinanzain epigrafe indicata con cui ha sollevato d’ufficio il conflitto digiurisdizione dubitando che la stessa spettasse al giudice tributario,piuttosto che al giudice amministrativo, peraltro in presenza dipronunciamenti di entrambi i plessi ed in mancanza in subiecta materiadi una pronuncia di questa Corte regolatrice.Pertanto, revocata l’ordinanza di sospensione dell’efficacia delprovvedimento impugnato, adottata in data 22/10/2025, ha dispostola sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questaCorte per la decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione.5. In prossimità della camera di consiglio il Pubblico ministero hadepositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso.6. Le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per ilregolamento è stata comunicata, non si sono costituite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il regolamento per giurisdizione è inammissibile.Soccorre, al riguardo, il consolidato orientamento nomofilatticosecondo cui, in tema di regolamento di giurisdizione, anche dopol'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ilgiudice adito non può investire direttamente le Sezioni Unite della Cortedi cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma ètenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ.,giacché, ai sensi del citato art. 59, il regolamento di giurisdizioned'ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investitomediante "translatio iudicii", fino alla prima udienza fissata per latrattazione del merito, sempre che le Sezioni Unite non si siano giàpronunciate sulla questione di giurisdizione (Cass. Sez. U. n.Numero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/20265493/2014, che richiama Cass. Sez. U. n. 15868/2011, n. 19256/2010,n. 5022/2010; in termini anche Cass. Sez. U. n. 19045/2018 e, piùrecentemente, Cass. Sez. U. n. 21642/2025, in cui è stato ribadito che,ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge n. 69 del 2009, il conflittodi giurisdizione può essere sollevato soltanto in quanto - oltre aricorrere gli altri requisiti, quali la tempestività della riproposizionedella domanda, il non superamento del termine preclusivo della primaudienza, la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite, nel processo,sulla questione di giurisdizione - la causa dinanzi a lui promossacostituisca riproposizione di quella per la quale il giudicepreventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto digiurisdizione).Invero, in forza del disposto di cui all’art. 41 c.p.c. - applicabile nelgiudizio tributario per effetto del rinvio operato dal previgente art. 1,comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ora art. 45, comma 2, del t.u.della giustizia tributaria, di cui al d.lgs. n. 175 del 2024 – il regolamentopreventivo di giurisdizione può essere proposto soltanto dalle parti delgiudizio di merito e prima della decisione (primo comma) o dallapubblica amministrazione che non sia parte del giudizio, in ogni statoe grado del giudizio, fino a pronuncia definitiva sulla giurisdizione,quando intenda far valere l’assoluta mancanza di potere giurisdizionale“a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa”(secondo comma).Al di fuori di queste ipotesi, soltanto "il giudice davanti al quale lacausa è riassunta", "se sulla questione di giurisdizione non si sono giàpronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione","può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti allemedesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fino alla primaudienza fissata per la trattazione del merito".2. Nel caso di specie, non vi è stata alcuna riassunzione daprecedente pronunciamento di altro giudice (nella specie,Numero registro generale 21735/2025Numero sezionale 43/2026Numero di raccolta generale 11561/2026Data pubblicazione 28/04/2026amministrativo) anteriormente a quella del giudice monocraticotributario, davanti al quale il giudizio impugnatorio del provvedimentodell’Agenzia delle entrate è stato introdotto direttamente dalla societàcontribuente, la quale, peraltro, mai ha dubitato della giurisdizione delgiudice adito.Si è quindi al di fuori dell'ipotesi della traslatio iudicii, in quanto ilgiudizio è stato proposto direttamente dinanzi al giudice monocraticodella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, il quale,pertanto, non poteva investire direttamente queste Sezioni Unite dellarisoluzione della questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio, ma eratenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c. edeventualmente declinare la giurisdizione in favore di altro organogiudiziario il quale, una volta riassunta la causa dinanzi a sé, avrebbepotuto sollevare il conflitto dinanzi a queste Sezioni unite.3. In definitiva, il presente regolamento d'ufficio di giurisdizione vadichiarato inammissibile, senza necessità di provvedere sulle speseprocessuali in mancanza di costituzione in giudizio delle parti.Non trattandosi di impugnazione, non vi è luogo per pronunciarsisul raddoppio del contributo unificato. P.Q.Mdichiara inammissibile il regolamento d’ufficio di giurisdizione.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026.Il PresidenteStefano MOGINI
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