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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37993/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore RnErluTo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigra re la lode di appello di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole in concorso con altro soggetto, esecutore materiale già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, quale mandante del delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, secondo comma, n. 1, ultimo periodo, cod. pen. (così riqualificata l'orig nera :mutazione di devastazione ex art. 419 cod. pen.) unitamente, sempre ir con :orso di persone, alla detenzione ed al porto di materiale esplosivo ex artt. 2 e 4 i. 2 odobre. 1967, n. 895 aggravato dal nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2 :od. per., e lo condannava, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni quattro di rec usione ed euro 5.000 di multa con l'interdizione dai pubblici uffici IDE r ann cinque.

2. L'imputato ricorre per cass;azione, con i ministero dei difensori di fiducia, sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deci_:ce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione a la va:utazione dell'ordito indiziario mutuato acriticamente dalla decisione di prim o cirado, basandosi sull'analisi dei tabulati delle utenze telefoniche ritenute in LSD egli im:utati, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sui rapporti tra l'imputato cggi ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] relativi alla medesima attività riferibile al macio Primigi ed il contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercetta zio le.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla quantificazipne ile la pena in misura superiore al minimo edittale.

2.3. Con il terzo motivo, si (lenu izia, infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al negato icon )szimento delle attenuanti generiche.

CON3IDERATO IN DIRITTO

3. I proposti motivi sono manifestamente infondati.

4. Quanto al primo motivo, va i.ilevatc come il provvedimento impugnato, partendo dall'analisi congiunta dei tabulati :e e-rolici insieme ai dati sulla posizione - come rilevati dal GPS montato dala sc.cietà di assicurazioni - in movimento dell'auto, condotta dall'esecutore ME.te.laE: accompagnato da un complice rimasto non identificato ed individuata tra mite La mmagini estratte da più telecamere di sorveglianza, ricostruisca, con raciionErrento logico immune da censure, la dinamica degli eventi.

Le indagini hanno consentitc cli conosce,-e i contatti telefonici tra il ricorrente ed il cugino, reo confesso che noi aveva alcuna relazione con le persone offese ovvero con la Primigi, né ha mai chiarito i -not vi del gesto delittuoso.

Detti contatti erano inesistenti di:1 gennaio 2018, mentre ne sono stati registrati numerosi tra il 3 ed il 5 febbrao, giorno dell'attentato compiuto ai danni del negozio riferibile ai Catalanc, irsierne aci alcune chiamate senza risposta effettuate dall'esecutore materiale, copo aver realizzato l'attentato con l'esplosivo, al ricorrente il quale non rispondem, ié lo rioriamava.

Sussiste il movente rappresentai:o dai cattivi rapporti tra il ricorrente, i cui familiari erano titolari di attività de Frimigi, ed i Catalano parti offese, anche loro titolari di attività della -recesirTa. ditta, ritenuti responsabili, in particolare [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile per la Calabria e la Sicilia della società che avrebbe negato a Hzu f).-nitu.-e al negozio riferibile al ricorrente a causa di debiti contratti e non on prati, ,-.oncilé di politiche commerciali aggressive che avrebbero leso le attività del a farnicl:E. cell'innputato.

Vi è, infatti, la prova del malar irr D rei confronti dei danneggiati che insultava esplicitando la propria intenzione ci metterli ri cattiva luce con i titolari della Primigi, come rilevato in più corve-sazion :cl ricorrente intercettate mentre parlava con i propri familiari, aLspicaroc, -iuscire nell'intento ed esprimeva soddisfazione dopo aver avuto la nodl:ia di una bomba esplosa in [OSCURATO:PERSONA] di Riva che ricollegava immediatann-enta all'attività del Catalano, anche in assenza di uno specifico riferimento da parte del:in:e-Ioni:ore.

La rilevazione delle celle agganzi3te; cai due imputati, così come confermate dal GPS montato sull'autovettura LEkizza:a per trasportare l'esplosivo sino al luogo dell'attentato e ritorno, ha consent:to di icoslruire il percorso da Siracusa alla provincia di Messina con una tappa Interrnecia - rilevata anche questa dal GPS — nel parcheggio del centro comme-cia,e [OSCURATO:PERSONA] a Misterbianco nei pressi di Catania, ove si incontrarono il giorno stesso dela consumazione del delitto.

L'auto è stata anche ripresa rr en -se si fermava per brevi istanti, al momento del posizionamento dell'ordigno, al fine c i zonsentire la fuga nel minor tempo possibile.

5. Rispetto al secondo mptivc relativo alla necessità di una specifica motivazione in ordine ai criteri :3-Dgge:::U\ii e cggettivi elencati nell'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tener do :onte ce la funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, questo Collegi() (i dover dare continuità al principio di diritto, di recente ribadito, secordo ii jale essa sarebbe necessaria nel caso di "irrogazione di una pena base pari o suce. -iore al medio edittale" (Cass., Sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Rv. 2765)32).Nel caso in esame la pena irrcga,:a :art e da una pena base di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.00O d iriLlta per il reato più grave costituito dalla violazione dell'art. 41.2 ottobre :_367. n.

E95 riqualificazione del delitto di devastazione in danneggiamento ag gravato), che ha quale cornice edittale la reclusione da due a dieci anni e la muta dé 4.000, a 40.000 euro aumentata da un terzo alla metà per la sussistenza del 'agg -avente specifica del nesso teleologico, quindi, ben al di sotto della misui-a rnAia.!.

6. In relazione al terzo ,--no:ivo, col il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze a:tenian:i generiche senza riportare nel ricorso alcuna allegazione specifica dell'invocéta rich es:a, vanno ribaditi i princìpi di diritto secondo i quali "il mancato eserzizio (lel po:ere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circcstan at:e.manti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire -noivo ci rizcrso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualc-r Vitt- punto, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio ci appel o, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferirti entD a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale rngtivazi)re" (Cass., Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279)63 -- C2) oivero "in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel ca3o i i cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti ceneriche ic n specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazic ne del d niego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte ce Ldice allE assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessiene nel benefi: o" (Cass., Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, Rv. 275440).

7. Dalle considerazioni esposte cerva 'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali.

IP,Q.14.

Dichiara inammissibile il ricc rsc i cor danna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cl eurp tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore RnErluTo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigra re la lode di appello di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole in concorso con altro soggetto, esecutore materiale già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile, quale mandante del delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, secondo comma, n. 1, ultimo periodo, cod. pen. (così riqualificata l'orig nera :mutazione di devastazione ex art. 419 cod. pen.) unitamente, sempre ir con :orso di persone, alla detenzione ed al porto di materiale esplosivo ex artt. 2 e 4 i. 2 odobre. 1967, n. 895 aggravato dal nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2 :od. per., e lo condannava, riconosciuta la continuazione, alla pena di anni quattro di rec usione ed euro 5.000 di multa con l'interdizione dai pubblici uffici IDE r ann cinque. 2. L'imputato ricorre per cass;azione, con i ministero dei difensori di fiducia, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deci_:ce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione a la va:utazione dell'ordito indiziario mutuato acriticamente dalla decisione di prim o cirado, basandosi sull'analisi dei tabulati delle utenze telefoniche ritenute in LSD egli im:utati, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sui rapporti tra l'imputato cggi ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] relativi alla medesima attività riferibile al macio Primigi ed il contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercetta zio le. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla quantificazipne ile la pena in misura superiore al minimo edittale. 2.3. Con il terzo motivo, si (lenu izia, infine, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al negato icon )szimento delle attenuanti generiche. CON3IDERATO IN DIRITTO 3. I proposti motivi sono manifestamente infondati. 4. Quanto al primo motivo, va i.ilevatc come il provvedimento impugnato, partendo dall'analisi congiunta dei tabulati :e e-rolici insieme ai dati sulla posizione - come rilevati dal GPS montato dala sc.cietà di assicurazioni - in movimento dell'auto, condotta dall'esecutore ME.te.laE: accompagnato da un complice rimasto non identificato ed individuata tra mite La mmagini estratte da più telecamere di sorveglianza, ricostruisca, con raciionErrento logico immune da censure, la dinamica degli eventi. Le indagini hanno consentitc cli conosce,-e i contatti telefonici tra il ricorrente ed il cugino, reo confesso che noi aveva alcuna relazione con le persone offese ovvero con la Primigi, né ha mai chiarito i -not vi del gesto delittuoso. Detti contatti erano inesistenti di:1 gennaio 2018, mentre ne sono stati registrati numerosi tra il 3 ed il 5 febbrao, giorno dell'attentato compiuto ai danni del negozio riferibile ai Catalanc, irsierne aci alcune chiamate senza risposta effettuate dall'esecutore materiale, copo aver realizzato l'attentato con l'esplosivo, al ricorrente il quale non rispondem, ié lo rioriamava. Sussiste il movente rappresentai:o dai cattivi rapporti tra il ricorrente, i cui familiari erano titolari di attività de Frimigi, ed i Catalano parti offese, anche loro titolari di attività della -recesirTa. ditta, ritenuti responsabili, in particolare [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile per la Calabria e la Sicilia della società che avrebbe negato a Hzu f).-nitu.-e al negozio riferibile al ricorrente a causa di debiti contratti e non on prati, ,-.oncilé di politiche commerciali aggressive che avrebbero leso le attività del a farnicl:E. cell'innputato. Vi è, infatti, la prova del malar irr D rei confronti dei danneggiati che insultava esplicitando la propria intenzione ci metterli ri cattiva luce con i titolari della Primigi, come rilevato in più corve-sazion :cl ricorrente intercettate mentre parlava con i propri familiari, aLspicaroc, -iuscire nell'intento ed esprimeva soddisfazione dopo aver avuto la nodl:ia di una bomba esplosa in [OSCURATO:PERSONA] di Riva che ricollegava immediatann-enta all'attività del Catalano, anche in assenza di uno specifico riferimento da parte del:in:e-Ioni:ore. La rilevazione delle celle agganzi3te; cai due imputati, così come confermate dal GPS montato sull'autovettura LEkizza:a per trasportare l'esplosivo sino al luogo dell'attentato e ritorno, ha consent:to di icoslruire il percorso da Siracusa alla provincia di Messina con una tappa Interrnecia - rilevata anche questa dal GPS — nel parcheggio del centro comme-cia,e [OSCURATO:PERSONA] a Misterbianco nei pressi di Catania, ove si incontrarono il giorno stesso dela consumazione del delitto. L'auto è stata anche ripresa rr en -se si fermava per brevi istanti, al momento del posizionamento dell'ordigno, al fine c i zonsentire la fuga nel minor tempo possibile. 5. Rispetto al secondo mptivc relativo alla necessità di una specifica motivazione in ordine ai criteri :3-Dgge:::U\ii e cggettivi elencati nell'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tener do :onte ce la funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, questo Collegi() (i dover dare continuità al principio di diritto, di recente ribadito, secordo ii jale essa sarebbe necessaria nel caso di "irrogazione di una pena base pari o suce. -iore al medio edittale" (Cass., Sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Rv. 2765)32).Nel caso in esame la pena irrcga,:a :art e da una pena base di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.00O d iriLlta per il reato più grave costituito dalla violazione dell'art. 41.2 ottobre :_367. n. E95 riqualificazione del delitto di devastazione in danneggiamento ag gravato), che ha quale cornice edittale la reclusione da due a dieci anni e la muta dé 4.000, a 40.000 euro aumentata da un terzo alla metà per la sussistenza del 'agg -avente specifica del nesso teleologico, quindi, ben al di sotto della misui-a rnAia.!. 6. In relazione al terzo ,--no:ivo, col il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze a:tenian:i generiche senza riportare nel ricorso alcuna allegazione specifica dell'invocéta rich es:a, vanno ribaditi i princìpi di diritto secondo i quali "il mancato eserzizio (lel po:ere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circcstan at:e.manti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire -noivo ci rizcrso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualc-r Vitt- punto, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio ci appel o, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferirti entD a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale rngtivazi)re" (Cass., Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279)63 -- C2) oivero "in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel ca3o i i cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti ceneriche ic n specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazic ne del d niego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte ce Ldice allE assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessiene nel benefi: o" (Cass., Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, Rv. 275440). 7. Dalle considerazioni esposte cerva 'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali. IP,Q.14. Dichiara inammissibile il ricc rsc i cor danna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cl eurp tremila in f
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