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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 02142/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 26 febbraio 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Como il 6 luglio 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto consumato pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede (capo A) e di danneggiamento aggravato (capo B), e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con l'aumento per la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia, ritenuto invece il capo B) assorbito nel capo A), ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Va premesso che i giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2014 abbia, in concorso con persona rimasta ignota, distrutto la telecamera di sorveglianza posta nelle adiacenze di un distributore automatico di latte, detto "casetta del latte", e poi, dopo avere danneggiato con una spranga di ferro la gettoniera del distributore automatico, prelevato circa cento euro.

La scena è stata ripresa da una ulteriore videocamera presente sul posto e che non è stata danneggiata. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale censura vizio grave di motivazione, per effetto di un vero e proprio travisamento delle prove.

Richiamata la motivazione che si rinviene nel par. n. 6 della sentenza impugnata (pp. 2-3), ove si dà atto che le immagini registrate dalla seconda telecamera mostrano che ad uno dei due soggetti che si accaniscono sul distributore cade la sciarpa, così «lasciando intravedere con chiarezza la sagoma del volto», volto riconosciuto per quello di [OSCURATO:PERSONA] non già dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], venditore del latte, ma dai Carabinieri, denunzia la inesistenza di tale informazione, che non risulta nella deposizione del teste M.Ilo dei C.C.

Perra, come emerge dal verbale di udienza del 6 aprile 2018 il cui contenuto è riprodotto nel ricorso.

Sottolinea in particolare la difesa che il M.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere affermato "abbiamo scoperto" (p. 7 del verbale), usando il plurale, che non si comprende a chi si riferisca (se cioè al soggetto che parla usando il plurale maiestatis o ad altri operatori di polizia giudiziaria), dichiara che non conosceva personalmente nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (pp. 9-10), che è stato riconosciuto dalla persona offesa Caldera (p. 11), che però (alla p. 5 dello stesso verbale) ha decisamente negato di avere mai visto prima l'imputato.Trattandosi, ad avviso della difesa, di un travisamento della realtà storica di tipo manifesto, siccome emergente dalla mera lettura del verbale richiamato, e risultato determinante, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

Come denunziato dal ricorrente, né la sentenza impugnata né quella di primo grado chiariscono chi abbia operato il riconoscimento del possibile autore dei fatti: la decisione del Tribunale infatti riferisce la frase del M.[OSCURATO:PERSONA], che usa il plurale "abbiamo scoperto"; a fronte delle puntuali doglianze al riguardo svolte nell'atto di appello (v. specc. pp. '6-10), la Corte di merito risponde che non è stato il derubato ad abbinare le immagini al viso di [OSCURATO:PERSONA] ma i Carabinieri di Cantù (prime 3 righe di p. 3).

Dai verbali delle udienze tenute in primo grado inoltre emerge che gli unici testi escussi sono stati la p.o.

Caldera e il [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato nettamente che non conosceva personalmente [OSCURATO:PERSONA] (pp. 9-10) e che l'imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa Caldera (p. 11), il quale, però (alla p. 5 del medesimo verbale), ha negato decisamente di avere mai visto prima l'imputato.

Nel caso di specie, dunque, gli indizi non sono stati valutati in maniera critica e risulta erronea l'applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen., poiché quanto riferito de relato non è esattamente attribuibile ad una fonte conoscitiva diretta precisa (la situazione è analoga a quella in cui non è possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, della esistenza e della attendibilità della fonte diretta, situazione sottesa alle pronunzie di Sez. 6, n. 37370 del 14/05/2014, Romeo, Rv. 260251-01; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Annaddio e altri, Rv. 264015-01; Sez. 6, n. 12982 del 20/02/20202, L. Rv. 279250-02). 2.Consegue, non essendo il reato prescritto (il più prossimo evento estintivo maturerà infatti il 30 luglio 2026), l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 23/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 26 febbraio 2020, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Como il 6 luglio 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto consumato pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede (capo A) e di danneggiamento aggravato (capo B), e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con l'aumento per la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia, ritenuto invece il capo B) assorbito nel capo A), ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto. 2. Va premesso che i giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2014 abbia, in concorso con persona rimasta ignota, distrutto la telecamera di sorveglianza posta nelle adiacenze di un distributore automatico di latte, detto "casetta del latte", e poi, dopo avere danneggiato con una spranga di ferro la gettoniera del distributore automatico, prelevato circa cento euro. La scena è stata ripresa da una ulteriore videocamera presente sul posto e che non è stata danneggiata. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale censura vizio grave di motivazione, per effetto di un vero e proprio travisamento delle prove. Richiamata la motivazione che si rinviene nel par. n. 6 della sentenza impugnata (pp. 2-3), ove si dà atto che le immagini registrate dalla seconda telecamera mostrano che ad uno dei due soggetti che si accaniscono sul distributore cade la sciarpa, così «lasciando intravedere con chiarezza la sagoma del volto», volto riconosciuto per quello di [OSCURATO:PERSONA] non già dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], venditore del latte, ma dai Carabinieri, denunzia la inesistenza di tale informazione, che non risulta nella deposizione del teste M.Ilo dei C.C. Perra, come emerge dal verbale di udienza del 6 aprile 2018 il cui contenuto è riprodotto nel ricorso. Sottolinea in particolare la difesa che il M.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere affermato "abbiamo scoperto" (p. 7 del verbale), usando il plurale, che non si comprende a chi si riferisca (se cioè al soggetto che parla usando il plurale maiestatis o ad altri operatori di polizia giudiziaria), dichiara che non conosceva personalmente nell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (pp. 9-10), che è stato riconosciuto dalla persona offesa Caldera (p. 11), che però (alla p. 5 dello stesso verbale) ha decisamente negato di avere mai visto prima l'imputato.Trattandosi, ad avviso della difesa, di un travisamento della realtà storica di tipo manifesto, siccome emergente dalla mera lettura del verbale richiamato, e risultato determinante, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. Come denunziato dal ricorrente, né la sentenza impugnata né quella di primo grado chiariscono chi abbia operato il riconoscimento del possibile autore dei fatti: la decisione del Tribunale infatti riferisce la frase del M.[OSCURATO:PERSONA], che usa il plurale "abbiamo scoperto"; a fronte delle puntuali doglianze al riguardo svolte nell'atto di appello (v. specc. pp. '6-10), la Corte di merito risponde che non è stato il derubato ad abbinare le immagini al viso di [OSCURATO:PERSONA] ma i Carabinieri di Cantù (prime 3 righe di p. 3). Dai verbali delle udienze tenute in primo grado inoltre emerge che gli unici testi escussi sono stati la p.o. Caldera e il [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato nettamente che non conosceva personalmente [OSCURATO:PERSONA] (pp. 9-10) e che l'imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa Caldera (p. 11), il quale, però (alla p. 5 del medesimo verbale), ha negato decisamente di avere mai visto prima l'imputato. Nel caso di specie, dunque, gli indizi non sono stati valutati in maniera critica e risulta erronea l'applicazione dell'art. 195 cod. proc. pen., poiché quanto riferito de relato non è esattamente attribuibile ad una fonte conoscitiva diretta precisa (la situazione è analoga a quella in cui non è possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, della esistenza e della attendibilità della fonte diretta, situazione sottesa alle pronunzie di Sez. 6, n. 37370 del 14/05/2014, Romeo, Rv. 260251-01; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Annaddio e altri, Rv. 264015-01; Sez. 6, n. 12982 del 20/02/20202, L. Rv. 279250-02). 2.Consegue, non essendo il reato prescritto (il più prossimo evento estintivo maturerà infatti il 30 luglio 2026), l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 23/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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