CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 129-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. MZRZHR91R14330E), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Ferrara presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi è elettivamente domiciliato - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in data 8.6.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino di nazionalità marocchina nei confronti del Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza emessa in data 13 marzo 2017 dal Tribunale di Ferrara con la quale era stata respinta l'opposizione presentata dallo stesso cittadino marocchino, ai sensi dell'art. 30, 6 comma, del d.lgs. n. 286/1998, nei confronti del provvedimento questorile del 8 giugno 2016 di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari. La corte del merito ha ritenuto, per quanto ancora qui di interesse e confermando integralmente le statuizioni del Tribunale di Ferrara, che, ai sensi degli artt. 4, 3 comma, 5, 5 comma, e 13, 2 comma d.lgs. n. 286/1998, la valutazione di pericolosità sociale già espressa dal primo giudice andasse confermata, posto che il richiedente si era reso colpevole di svariati reati (delitti in materia di stupefacenti, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, evasione) i quali evidenziavano una resistenza del cittadino straniero alle regole della civile convivenza sociale e determinavano anche una prognosi negativa quanto ai possibili e futuri comportamenti antisociali, così determinando una comparazione recessiva delle esigenze di ricongiungimento familiare rispetto alla valutazione di pericolosità sociale. 2. La sentenza, pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 3 e 5 comma, e 13, comma 2bis, del d.lgs. n. 286/1998, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato la valutazione comparativa tra le sue condotte ritenute antisociali e pericolose per la sicurezza interna in riferimento alle esigenze di ricongiungimento familiare. 2. Il motivo, per come articolato, è inammissibile. Sul punto giova ricordare che - in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).3. Ciò posto, risulta evidente come il ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, voglia invece sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio di merito in ordine al giudizio comparativo tra la sua pericolosità sociale e le esigenze di vita familiare radicate in Italia, profilo sul quale la corte territoriale ha argomentato in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, evidenziando - con apprezzamento in fatto qui non più censurabile (se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: cfr. Cass. ss.uu. n. 8053/2014, vizio peraltro qui neanche evocato) - che il richiedente si era macchiato di svariati delitti, alcuno dei quali anche di particolare gravità ed allarme sociale (v. reati in materia di stupefacenti), così dimostrando l'elevato grado di pericolosità sociale del richiedente e la recessione degli allegati profili di tutale degli interessi familiari oggetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q,M. dichiara inammissibile il ricorso e concanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle sp2se del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compe