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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 31375/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28676/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 2/C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -Controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4400/2020depositata il 18/09/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/ C in Roma convenne dinanzi al Tribunale di Roma l ’ allora [OSCURATO:SOCIETA]. per sentire accertare e dichiarare: (i) che il condominio nulla doveva di quanto addebitatogli dall’Eni con la fattura n.

M126763054 del 20.09.2012, relativa alla fornitura di gas, per l’importo di euro 7.605,83; (ii) che per contro, il Condominio aveva titolo a vedersi rimborsare e restituire, con conseguente pronuncia di condanna in via riconvenzionale di Eni, la somma di cui alla fattura n.

M120109313 del 27.02.2012 (euro 7.605,83), con l’aggiunta di interessi e rivalutazione, come per legge; (iii) che di conseguenza, l’Eni non aveva titolo per compensare e opporre alla predetta somma di euro 7.605,83 e, segnatamente, la somma di addebitata con la fattura n.

M126763054.

2. A fondamento della propria domanda il Condominio dedusse che con fattura n.

M12109313 del 27.02.2012, l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe erroneamente addebitato la somma di euro 7.605,83 per la fornitura di mc 8.588 di gas, addebito che sarebbe derivato dalla lettura effettiva del contatore per un valore di mc. 14.535, in luogo di quello diverso di mc. 23.367 fatturato.

3. Successivamente, con lettera raccomandata a.r. del 13.12.2012, l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe intimato al Condominio il pagamento della diversa fattura n.

M126763054 per un importo di euro 12.578,69.

A riscontro della missiva di contestazione del Condominio , la Compagnia, con successiva comunicazione del 22.01.2013, avrebbe evidenziato che la richiesta del predetto importo sarebbe derivata dalla applicazione di un c.d.

“correttore volumi”alla fornitura di gas erogata al Condominio, e che quest’ultimo, pertanto, avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 4.972,86, indicato nella fattura M136078489 del 24.01.2013, derivante dalla differenza tra gli importi di euro 12.578,69 e di euro 7.605,83 specificati nelle relative fatture sopra richiamate.

4. Costituendosi in giudizio Eni: (i) eccepì in via pregiudiziale, l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; (ii) in subordine e nel merito, chiese il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, e comunque non suffragato da un adeguato corredo probatorio; (iii) sempre in subordine e nel merito, chiese di condannare il Condominio a corrispondere in proprio favore la somma di euro 4.454,16, giusta fattura n.

M136078489 del 24 gennaio 2013 di pari importo.

Nel merito, l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziò la correttezza del proprio operato anche sulla scorta dei dati di consumo forniti dal distributore energetico e sottesi alle fatture oggetto di contestazione.

5. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 10 - 11.12.2013 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò che nulla era dovuto dal Condominio ad Eni in relazione alla fattura n.

M126763054del 20.09.2012; rigettò le ulteriori domande; rigettò la riconvenzionale del condominio.

6. Avverso tale d ecisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

7. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto, e formulando appello incidentale volto alla riforma e/o parziale annullamento dell’ordinanza gravata fine di ottenere il rimborso dell’importo di euro 7.605,83 indicati nella fattura n.

M120109313.

8. Con sentenza n. 4400/2020, depositata in data 18/9/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello di Eni, condannando il Condominio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

9. Più in dettaglio, la Corte territoriale, dopo aver dichiarato l ’ esame della censura inerente al rito sollevata da Eni assorbito dalle successive valutazioni, ha ritenuto che, a seguito della disamina dei documenti depositati dalle parti in primo grado, «emerge con tutta evidenza che la lettura dei consumi della fattura n.

M120109313 del 27.02.2012) è riferita al periodo temporale compreso sino al 18.08.2011, anche se è stata emessa solo a febbraio 2012.

La lettura contenuta nella seconda fattura (M126763054 del 20.09.2012) è riferita, invece, al periodo successivo al 18.08.2011 e comprende i consumi fino a settembre 2012.

Nel periodo intercorso tra la prima nella seconda fattura è intervenuta la modifica del numero cliente e del numero contratto.

Ne discende l’erroneità della sentenza con cui il Tribunale, dopo aver affermato che [OSCURATO:SOCIETA].

“ha applicato una doppia fatturazione per medesimi periodi con importi diversi”, ha negato il suo diritto di credito» (così a p. 3, ultimi 3 §, della sentenza).

Stante l’esplicito riconoscimento di Eni in ordine al credito del condominio di euro 7.605,83 da compensare con il maggior dovuto, la sentenza ha condannato il Condominio al pagamento di euro 4.972,86 in favore di Eni.

10. Avverso la predetta sentenza il Condominio alla [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 c.p.c.

12. Parte ricorrente ha depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3, 4 e 5, c.p.c., “Violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del c.p.c., sotto profilo del travisamento della prova (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c p.c.)”,in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato, con conseguente asserita violazione dell’art. 2697 c.c., le prove documentali rappresentate, rispettivamente, dalle fatture emesse il 27.02.2012 (n.

M12109313) ed il 20.09.2012 (n. 1256763054).

Da ciò discenderebbe l’erronea statuizione della Corte territoriale secondo cui le citate fatture avrebbero contabilizzato i consumi di gas ad esse sottesi imputandoli a due diversi periodi temporali.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 del c.p.c.

Violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), del c.p.c. e 2697 del cod. civ.”, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in merito alla pur lamentata mancata comunicazione, da parte d i Eni, dell’applicazione del c.d.

“ correttore dei volumi ” al contatore condominiale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 del c.p.c. sotto diverso profilo (art. 360, co, 1, nn. 3 e/ o 4, del c.p.c.)”,lamentando una mancata pronuncia della Corte territoriale sulla pur domandata dichiarazione di non debenza della fattura n.

M1256763054 del 20.09.2012 , poiché asseritamente relativa a consumi già contabilizzati.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Illegittimità derivata e conseguenti violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 del cod. civ; (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)”,lamentando l’erroneità della sentenza gravata là dove questa ha riconosciuto la legittimità della compensazione operata dalla sentenza gravata tra il credito vantato dal Condominio verso Eni con il maggior dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente condanna del Condominio al versamento della differenza.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 92, co. 2, del c.p.c. e ancor prima, eventualmente, degli artt. 99 del c.p.c. e 2907 del cod. civ., nel combinato disposto con l’art. 81 del c.p.c. (art. 360, co..1, n. 3, del c.p.c.)”, p er violazione delle norme sulle spese di lite.

Specificamente, il ricorrente lamenta l’avvenuta liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza, in luogo di quello della soccombenza reciproca; ciò in quanto la Corte territoriale, oltre ad accogliere l’appello principale di Eni, avrebbe accolto anche quello incidentale formulato dal condominio.

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, ca. 6, della l. n. 247 del 2012 e dell’art 4, co. 5, lett. c), dell’articolato del d.m. n. 55 del 2014, in combinazione con le tabelle 2 e 12 dell’allegato (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)”, censurando il fatto che la Corte territoriale, pur avendo attribuito ad Eni, in dispositivo, l’importo di euro 4.972,86, abbia fatto riferimento, nel regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, allo scaglione di valore da “euro 5.201,00 ad euro 26.000,00” delle tabelle 11/12/2013, in tal modo violando le norme in rubrica.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione del combinato disposto dell’art 13, co. 6, della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 247, e delle tabelle 2 e 12 dell’allegato al d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 55 (art 360, co. 1, n. 3, del c p.c.)”, censurando il fatto che la Corte territoriale abbia liquidato, tanto in riferimento al primo che al secondo grado di giudizio, gli onorari relativi alla fase istruttoria, quando invece il giudizio aveva natura puramente documentale.

8. Ri leva to che, con il primo motivo, il ricorrente solleva una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Sezione tributaria , con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Sez ione lav oro , con l’ordinanza interlocutoria [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8895, hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28676/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 2/C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende -Controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 4400/2020depositata il 18/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/ C in Roma convenne dinanzi al Tribunale di Roma l ’ allora [OSCURATO:SOCIETA]. per sentire accertare e dichiarare: (i) che il condominio nulla doveva di quanto addebitatogli dall’Eni con la fattura n. M126763054 del 20.09.2012, relativa alla fornitura di gas, per l’importo di euro 7.605,83; (ii) che per contro, il Condominio aveva titolo a vedersi rimborsare e restituire, con conseguente pronuncia di condanna in via riconvenzionale di Eni, la somma di cui alla fattura n. M120109313 del 27.02.2012 (euro 7.605,83), con l’aggiunta di interessi e rivalutazione, come per legge; (iii) che di conseguenza, l’Eni non aveva titolo per compensare e opporre alla predetta somma di euro 7.605,83 e, segnatamente, la somma di addebitata con la fattura n. M126763054. 2. A fondamento della propria domanda il Condominio dedusse che con fattura n. M12109313 del 27.02.2012, l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe erroneamente addebitato la somma di euro 7.605,83 per la fornitura di mc 8.588 di gas, addebito che sarebbe derivato dalla lettura effettiva del contatore per un valore di mc. 14.535, in luogo di quello diverso di mc. 23.367 fatturato. 3. Successivamente, con lettera raccomandata a.r. del 13.12.2012, l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe intimato al Condominio il pagamento della diversa fattura n. M126763054 per un importo di euro 12.578,69. A riscontro della missiva di contestazione del Condominio , la Compagnia, con successiva comunicazione del 22.01.2013, avrebbe evidenziato che la richiesta del predetto importo sarebbe derivata dalla applicazione di un c.d. “correttore volumi”alla fornitura di gas erogata al Condominio, e che quest’ultimo, pertanto, avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 4.972,86, indicato nella fattura M136078489 del 24.01.2013, derivante dalla differenza tra gli importi di euro 12.578,69 e di euro 7.605,83 specificati nelle relative fatture sopra richiamate. 4. Costituendosi in giudizio Eni: (i) eccepì in via pregiudiziale, l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso; (ii) in subordine e nel merito, chiese il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, e comunque non suffragato da un adeguato corredo probatorio; (iii) sempre in subordine e nel merito, chiese di condannare il Condominio a corrispondere in proprio favore la somma di euro 4.454,16, giusta fattura n. M136078489 del 24 gennaio 2013 di pari importo. Nel merito, l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. evidenziò la correttezza del proprio operato anche sulla scorta dei dati di consumo forniti dal distributore energetico e sottesi alle fatture oggetto di contestazione. 5. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 10 - 11.12.2013 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò che nulla era dovuto dal Condominio ad Eni in relazione alla fattura n. M126763054del 20.09.2012; rigettò le ulteriori domande; rigettò la riconvenzionale del condominio. 6. Avverso tale d ecisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Roma. 7. [OSCURATO:PERSONA] si costituì chiedendo il rigetto, e formulando appello incidentale volto alla riforma e/o parziale annullamento dell’ordinanza gravata fine di ottenere il rimborso dell’importo di euro 7.605,83 indicati nella fattura n. M120109313. 8. Con sentenza n. 4400/2020, depositata in data 18/9/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello di Eni, condannando il Condominio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 9. Più in dettaglio, la Corte territoriale, dopo aver dichiarato l ’ esame della censura inerente al rito sollevata da Eni assorbito dalle successive valutazioni, ha ritenuto che, a seguito della disamina dei documenti depositati dalle parti in primo grado, «emerge con tutta evidenza che la lettura dei consumi della fattura n. M120109313 del 27.02.2012) è riferita al periodo temporale compreso sino al 18.08.2011, anche se è stata emessa solo a febbraio 2012. La lettura contenuta nella seconda fattura (M126763054 del 20.09.2012) è riferita, invece, al periodo successivo al 18.08.2011 e comprende i consumi fino a settembre 2012. Nel periodo intercorso tra la prima nella seconda fattura è intervenuta la modifica del numero cliente e del numero contratto. Ne discende l’erroneità della sentenza con cui il Tribunale, dopo aver affermato che [OSCURATO:SOCIETA]. “ha applicato una doppia fatturazione per medesimi periodi con importi diversi”, ha negato il suo diritto di credito» (così a p. 3, ultimi 3 §, della sentenza). Stante l’esplicito riconoscimento di Eni in ordine al credito del condominio di euro 7.605,83 da compensare con il maggior dovuto, la sentenza ha condannato il Condominio al pagamento di euro 4.972,86 in favore di Eni. 10. Avverso la predetta sentenza il Condominio alla [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 bis 1 c.p.c. 12. Parte ricorrente ha depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn.3, 4 e 5, c.p.c., “Violazione degli artt. 2697 del cod. civ. e 115 del c.p.c., sotto profilo del travisamento della prova (art. 360, co. 1, nn. 3 e/o 4 e/o 5, del c p.c.)”,in quanto la Corte territoriale avrebbe travisato, con conseguente asserita violazione dell’art. 2697 c.c., le prove documentali rappresentate, rispettivamente, dalle fatture emesse il 27.02.2012 (n. M12109313) ed il 20.09.2012 (n. 1256763054). Da ciò discenderebbe l’erronea statuizione della Corte territoriale secondo cui le citate fatture avrebbero contabilizzato i consumi di gas ad esse sottesi imputandoli a due diversi periodi temporali. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 del c.p.c. Violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), del c.p.c. e 2697 del cod. civ.”, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi in merito alla pur lamentata mancata comunicazione, da parte d i Eni, dell’applicazione del c.d. “ correttore dei volumi ” al contatore condominiale. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 del c.p.c. sotto diverso profilo (art. 360, co, 1, nn. 3 e/ o 4, del c.p.c.)”,lamentando una mancata pronuncia della Corte territoriale sulla pur domandata dichiarazione di non debenza della fattura n. M1256763054 del 20.09.2012 , poiché asseritamente relativa a consumi già contabilizzati. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Illegittimità derivata e conseguenti violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 del cod. civ; (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)”,lamentando l’erroneità della sentenza gravata là dove questa ha riconosciuto la legittimità della compensazione operata dalla sentenza gravata tra il credito vantato dal Condominio verso Eni con il maggior dovuto da [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente condanna del Condominio al versamento della differenza. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione dell’art. 92, co. 2, del c.p.c. e ancor prima, eventualmente, degli artt. 99 del c.p.c. e 2907 del cod. civ., nel combinato disposto con l’art. 81 del c.p.c. (art. 360, co..1, n. 3, del c.p.c.)”, p er violazione delle norme sulle spese di lite. Specificamente, il ricorrente lamenta l’avvenuta liquidazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza, in luogo di quello della soccombenza reciproca; ciò in quanto la Corte territoriale, oltre ad accogliere l’appello principale di Eni, avrebbe accolto anche quello incidentale formulato dal condominio. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, ca. 6, della l. n. 247 del 2012 e dell’art 4, co. 5, lett. c), dell’articolato del d.m. n. 55 del 2014, in combinazione con le tabelle 2 e 12 dell’allegato (art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.)”, censurando il fatto che la Corte territoriale, pur avendo attribuito ad Eni, in dispositivo, l’importo di euro 4.972,86, abbia fatto riferimento, nel regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, allo scaglione di valore da “euro 5.201,00 ad euro 26.000,00” delle tabelle 11/12/2013, in tal modo violando le norme in rubrica. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione del combinato disposto dell’art 13, co. 6, della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 247, e delle tabelle 2 e 12 dell’allegato al d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 55 (art 360, co. 1, n. 3, del c p.c.)”, censurando il fatto che la Corte territoriale abbia liquidato, tanto in riferimento al primo che al secondo grado di giudizio, gli onorari relativi alla fase istruttoria, quando invece il giudizio aveva natura puramente documentale. 8. Ri leva to che, con il primo motivo, il ricorrente solleva una questione di travisamento del contenuto oggettivo della prova (questione in ordine alla quale questa sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 11111/2023, la Sezione tributaria , con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2023, nonché la Sez ione lav oro , con l’ordinanza interlocutoria [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8895, hanno rimesso la relativa questione alle Sezioni Unite), il Collegio ritiene opportuno rinviare il giudizio a
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