CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 14/9/2020, pur riducendo la pena inflitta a mesi 8 di reclusione ed euro 1200 di multa, in ragione dell'elimi- nato aumento per la recidiva (che già il giudice di primo grado aveva ritenuto equivalente alle concesse attenuanti generiche, confermava l'affermazione di re- sponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] operata con la sentenza emessa in data 21/3/2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Livorno in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente tipo hashish (nel quantitativo di 2,3 grammi) e di spaccio della stessa sostanza (che cedeva, senza la dovuta au- torizzazione, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nella misura, rispettivamente, di grammi 2 e grammi 1,3). Il giudice di primo grado, concesse all'imputato le circo- stanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed curo 2.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Catania, lamentando mancanza o illogicità della motivazione e violazione di legge in riferimento alla eccessività della pena anche per effetto dell'applicazione della recidiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il profilo è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Contrariamente a quanto assunto dalla difesa, infatti, la Corte territoriale si è diffusamente soffermata sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, e le argomentazioni spese sono ampie, persuasive nel ritenere sussi- stente tale circostanza, alla luce dei molteplici precedenti del Catania e della sua pervicacia nel delinquere, nonostante nel tempo gli venissero irrogate pene sem- pre più severe, elementi dai quali si evince la sua sempre maggiore pericolosità qualificata; la decisione impugnata si palesa sul punto congruamente motivata ed esente da vizi logici e giuridici, avendo spiegato correttamente le ragioni per le quali deve applicarsi la recidiva, con un iter argomentativo chiaro e adeguato con riguardo alla valutazione della personalità del ricorrente.Il ricorrente si limita a censurare, genericamente, le conclusioni della sentenza impugnata, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione, che appare in- vece avere correttamente applicato le norme di riferimento. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, operando, dunque, una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non pre- senta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 22 giugno 2