CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 34247/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27022/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LAURA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 683/2020depositata il 10/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 3.7.2024, e a tale rinuncia ha aderito la curatela nel contesto dello stesso atto; che, pertanto, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, a norma dell’art. 391 ult. comma c.p.c.; P.Q.M. Visto l’art. 391 c.p.c. Dichiara estinto il giud