Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16847/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità, ha ravvisato la congruità della pena inflitta, peraltro inferiore al medio edittale, valutando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità del fatto in relazione al numero, niente affatto esiguo, di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata, pari a 299, all'intensità del dolo e alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai reati, anche della stessa indole, commessi dal ricorrente sia prima, che dopo la fatto per cui è processo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità, ha ravvisato la congruità della pena inflitta, peraltro inferiore al medio edittale, valutando, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la gravità del fatto in relazione al numero, niente affatto esiguo, di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata, pari a 299, all'intensità del dolo e alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai reati, anche della stessa indole, commessi dal ricorrente sia prima, che dopo la fatto per cui è processo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris