CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 04086/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26548/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3330/2024 depositata il 18/10/2024, RG 1049/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3330 del 2024. 2. Va premesso che il Comune di Roma deliberava l’istaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , con il [OSCURATO:PERSONA], appartenente al personale del Ministero della Difesa in posizione di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 886 e 992 , del d.lgs. 15.03.2010 n. 66 (Codice dell’[OSCURATO:PERSONA]), per le esigenze della [OSCURATO:PERSONA] e Benessere degli Animali del [OSCURATO:PERSONA], dalla data di presa servizio,con durata fino al 29.02.2024. Il 15.09.2021 il Falco sottoscriveva il contratto individuale di lavoro a tempo determinato. [OSCURATO:PERSONA] n. 156 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva, quindi, disposto il conferimento al Falco dell’incarico di Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Benessere degli Animali del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente originario espletava il suddetto incarico per il periodo dal 15.09.2021 al 31.12.2021. Con d.G.C. n. 306 del 2.12.2021 la Giunta approvava il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, e, con circolare n. 8850 del 3.12.2021, il [OSCURATO:PERSONA] comunicava l’attivazione della procedura di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi al nuovo assetto della macrostruttura medesima. A seguito dell’attivazione della suddetta procedura di interpello, con nota prot. GB/99263 del 6.12.2021, il [OSCURATO:PERSONA] comunicava a tutti gli appartenenti al personale militare in posizione di ausiliaria in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA], tra i quali il ricorrente, la cessazione del relativo servizio in ausiliaria presso [OSCURATO:PERSONA], invitando gli interessati a comunicare l’eventuale disponibilità a proseguire l’incarico mediante apposita dichiarazione resa nell’ambito dell’interpello. All’esito della procedura, la domanda di prosecuzione dell’incarico presentata dal controricorrente non veniva accolta , e con l’Ordinanza Sindacale n. 245 del 23.12.2021 l’incarico già ricoperto dal ricorrente, relativo alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], veniva assegnata ad interim al Direttore del Dipartimento, con contestuale risoluzione anticipata dell’incarico dirigenziale già conferito al ricorrente. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dello stesso, ha accertato e dichiara to il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nell’incarico di Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Benessere degli Animali di cui al contratto del 15.9.2021 n. 496, fino alla naturale scadenza o, comunque, in altro incarico equivalente, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al ripristino del relativo trattamento economico ed al risarcimento del danno subito parametrato nella misura di euro 21.763,18 annui, ripartiti per tredici mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed alla rifusione delle spese di lite. 4. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] , affermando che risultavaerronea l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale non sarebbe stato possibile instaurare un rapporto di lavoro con il Falco, dato che egli già intratteneva un rapporto di tal fatta con il Ministero della Difesa. Infatti, presupposto per il collocamento in ausiliaria è costituito inequivocamente dalla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o a domanda, con la conseguenza che il rapporto con il Ministero della Difesa è posto in una sorta di stato di quiescenza per un periodo massimo di 5 anni, con possibilità di impiego del militare presso l’amministrazione di appartenenza o presso altre pubbliche amministrazioni, il che comporta da un lato l’erogazione del trattamento pensionistico e dall’altro quella dell’indennità di ausiliaria, ma non già della retribuzione. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorreRoma Capitale, prospettando due motividi ricorso. 6. Resiste con controricorso il lavoratore, che ha depositato memoria. 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorsoè prospettata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione ed errata interpretazione degli artt. 886, 992, 994, 995 e 996 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’[OSCURATO:PERSONA]), nonché dell’art. 23-ter del d . l . n. 201 del 6.12.2011 e dell’art. 1, comma 471, della l. n. 147/2013. La Corte di Appello di Roma ha errato nel qualificare l’istituto della cd. [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di una ipotesi di quiescenza, come tale implicante la definitiva interruzione del rapporto di impiego con l’Amministrazione della Difesa, teorizzando, conseguentemente, la possibilità di costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con l’[OSCURATO:PERSONA] equiparabile a quello dei dirigenti di ruolo, ovvero dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, con l’applicazione delle regole in materia di limiti alla revoca degli incarichi dirigenziali. L’[OSCURATO:PERSONA] è una specifica posizione di stato giuridico all’interno dell’ordinamento Militare, prevista e disciplinata dal C.O.M. nel Capo II (“Posizioni di stato giuridico”). l’[OSCURATO:PERSONA] non rappresenta una sorta di quiescenza, ma costituisce una ipotesi, pur tutta speciale, di rapporto d’impiego, caratterizzato da requisiti idoneativi, incompatibilità, obblighi di prestazione e corresponsione sinallagmatica di un trattamento economico, pur a carattere meramente indennitario, cui sono connessi specifici vantaggi pensionistici. L’istituto dell’[OSCURATO:PERSONA] è distinto dal collocamento in quiescenza, costituendo una particolare condizione in cui il militare, al raggiungimento del limite di età del servizio permanente operativo, mantiene il rapporto di dipendenza con la Difesa e conserva la retribuzione maturata, per essere richiamato in servizio attivo in presenza di esigenze dell’Amministrazione della Difesa o di altre P.A., senza costituzione di nuovi rapporti di lavoro dipendente, né di retribuzioni diverse rispetto a quella militare integralmente conservata e corrispostadal Ministero della Difesa, restando pienamente attivo il rapporto organico di dipendenza da quest’ultimo. 2. II motivo non è fondato, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale. Come prevede la disciplina normativadi riferimento, art. 993, comma 1, C.O.M., nella specie il richiamo in servizio senza assegni è avvenuto con provvedimento (v. documento Ministero difesa 30 luglio 2021,allegato dal controricorrente) del Ministero della difesa, che precisava che i trattamenti economici accessori ed eventuali conseguenti al richiamo, erano a carico del Comune. Veniva quindi concluso il contratto (v. fascicolo controricorrente), in cui si richiamavala disciplina degli artt. 886 e 992 del d.lgs. 66 del 2010, con cui si conferiva incarico a tempo determinato ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, e per l’indennità si richiamava l’art. 23 - ter del d.l . n. 201 del 2011 (relativo al tetto stipendi). 2.1. L’art. 992, C.O.M., la cui rubrica reca “Collocamento in ausiliaria”, prevede che ilpersonale militare viene collocato in ausiliaria per cinque anni a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito. Detto personale è iscritto in appositi ruoli dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui elenco è pubblicato annualmente nella [OSCURATO:PERSONA]. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzodel suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito. L’art.993 del d.lgs. n. 66 del 2010, prevede che il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni. Sulla base dei predetti elenchi, l’amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l’assunzione dell’impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Occorre, poi, precisare che con l’art. 886, il d.lgs. n. 66 del 2010, ha disciplinato l’ausiliariaproprio quale forma di congedo del personale militare. 2.2. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che ilcollocamento in ausiliaria costituisce una particolare posizione di congedo non equiparabile al servizio effettivo (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7477; Cons. Stato, Sez. III , 26 gennaio 2010 n. 2419; Cons. Stato,Sez. IV, 3 maggio 2000 n. 2621). 2.3. Come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n.3280 del 2017, nel differenziare l’istituto rispetto all’aspettativa, la ben diversa posizione diausiliaria, che è sussumibile nello stato giuridico del “congedo"”(cfr.art. 886 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), presuppone proprio la cessazione dallo stato di “servizio permanente” (cfr. art. 992 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66). (…) [I] l collocamento in ausiliaria non è solo assimilabile alcollocamento in quiescenza, ma è esso stessocollocamento in quiescenza anche se ... presenta caratteristiche peculiari, laddove la posizione di aspettativa determina non la cessazione dal servizio, ma la mera sospensione dal medesimo (ovvero, altrimenti detto, il cambiamento di posizione nell'ambito del medesimo stato giuridico), ciò che, invero, giustifica l'estensione al personale in aspettativa del trattamento economico migliorativo nelle more eventualmente stabilito per il personale in servizio permanente effettivo; al contrario, il trattamento pensionistico del personale inausiliaria resta cristallizzato alla data di cessazione dal servizio permanente, con la conseguente esclusione di eventuali riparametrazioni in base alle successive dinamiche retributive dei pari grado rimasti in servizio (cfr.Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 923)”. 2.4. In ragione della ricostruzione normativa e delle evidenze fattuali, la censura prospettata d a l ricorrente non è fondata: i l lavoratore in quiescenza è stato richiamato in servizio con rapporto di lavoro determinato che si inscrive nel richiamo in servizio del personale in ausiliaria, e che per tale ragione, e cioè per la peculiarità dell’istituto, non incorre neppure nei limiti del divieto diassunzione di incarichi di natura dirigenziale per il personale in quiescenza, previsto dall'art. 6 del d.l. n. 90 del 2014, convertito inlegge 11 agosto 2014, n. 114, che peraltro non è questione devoluta. 3. Con il secondo motivo di censura è dedotto, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c., la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1375 e 1176, c.c., degli artt. 886, 992, 994, 995 e 996 , del D.Lgs 66 del 2010 (Codice dell’[OSCURATO:PERSONA]), dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 1, c. 18 del d.l. 138 del 2011, anche in relazione all’art. 42 , c. 2 , del [OSCURATO:PERSONA] e Servizi di [OSCURATO:PERSONA] (d.G.C. 222/2017). La Corte di Appello di Roma ha erroneamente ritenuto che l’incarico dirigenziale già conferito al Falco non potesse essere legittimamente revocato a fronte di una riorganizzazione della Macrostruttura che aveva toccato solo marginalmente il [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha affermato erroneamente che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe illegittimamente revocato l’incarico dirigenziale già assegnato al Falco, in violazione delle regole codicistiche di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale. Ad avviso del ricorrente trova applicazione l’art. 1, comma 18 del D.L. 138/2011 (convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 148/2011), che espressamente sancisce: “Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni (…) possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto”. Conformandosi al suddetto quadro normativo e contrattuale, rileva il ricorrente, l’art. 42 comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che: “Gli incarichi dirigenziali possono cessare anticipatamente rispetto al termine stabilito qualora l’Amministrazione disponga avvicendamenti del personale dirigente in ragione di specifiche esigenze funzionali ed amministrative, volte ad assicurare, complessivamente, l’adeguata copertura delle posizioni dirigenziali nell’ambito delle Strutture e la continuità dell’azione amministrativa, ovvero a seguito di processi di riorganizzazione della macrostruttura capitolina”. 3.1. Il motivoè inammissibile, in quanto non censura adeguatamente e non supera l’accertamento svolto dalla Corte d’Appello sulla mancanza della effettiva soppressione del posto o sulla mancanza della possibilità di collocazione alternativa del lavoratore. La sentenza è conforme ai principi enunciati da questa Corte, richiamati anche dal procuratore Generale, secondo cui : “In materia diincarichi dirigenziali conferiti da enti locali, la revoca anticipata giustificata da ragioni organizzative, prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata con un atto formale e richiede unamotivazione esplicita, fondata s u ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (Cass., n. 21482 del 2020). La revoca per esigenze organizzative deve presupporre effettivamente, e non fittiziamente, la riorganizzazione richiesta dalla disposizione pattizia e deve essere esercitata secondo gli ordinari criteri codicistici della correttezza e buona fede. Nella specie, come si rileva d a lla sentenza impugnata, la Corte d’Appello, con accertamento di fatto proprio del giudice di merito, e insindacabile in sede di legittimità, ha chiarito che non è stato disposto nessun avvicendamento di personale e che non sussisteva nessuna specifica esigenza funzionale ed amministrativa. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000.00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della parte controricorrente, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa