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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1979

Cassazione n. 01741/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1979 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i! provvedimento impugnato; riienuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ,=.ede di egittimità, in quanto, con riguardo alle prime due doglianze, perchè meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntualità, linearità logica e corretti argomenti giuridici ni ‘,.»udice di merito, sia in relazione al giudizio di responsabilità (frutto di una non manifestamente incongrua valorizzazione inferenziale delle emergenze in fatto), sia in ordine alla mancata applicazione delle generiche (peraltro rivendicata in questa sede facendo leva su aspetti, quelli afferenti alla asserita collaborazione processuale mostrata dall'imputato, in 9,-E.?cedenza non addotti e comunque, in assenza di altri elementi eventualmente oretermessi, cion emergenti dal tenore della sentenze); 3lie terza doglianza ( con la quale si contrastata il motivare speso in relazione alla misura della pena, non attestata nel minimo edittale), perché la sentenza impugnata, nel confermare le ,,idiuiazioni rese dal primo giudice (minimamente ridotte ma solo in relazione alla pena ;32cuiniaria) ribadendo il minimo scostamento dal riferimento edittale di base, appare sorretta da liciqnte e non illogica motivazione, non messa in crisi dai rilievi critici della difesa (che podittcamente lega all'assoluzione per il capo b una necessaria diversa valutazione de! valore da ascrivere al trattamento definito in primo grado per il capo a) i.i;evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese éssuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1979 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i! provvedimento impugnato; riienuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ,=.ede di egittimità, in quanto, con riguardo alle prime due doglianze, perchè meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntualità, linearità logica e corretti argomenti giuridici ni ‘,.»udice di merito, sia in relazione al giudizio di responsabilità (frutto di una non manifestamente incongrua valorizzazione inferenziale delle emergenze in fatto), sia in ordine alla mancata applicazione delle generiche (peraltro rivendicata in questa sede facendo leva su aspetti, quelli afferenti alla asserita collaborazione processuale mostrata dall'imputato, in 9,-E.?cedenza non addotti e comunque, in assenza di altri elementi eventualmente oretermessi, cion emergenti dal tenore della sentenze); 3lie terza doglianza ( con la quale si contrastata il motivare speso in relazione alla misura della pena, non attestata nel minimo edittale), perché la sentenza impugnata, nel confermare le ,,idiuiazioni rese dal primo giudice (minimamente ridotte ma solo in relazione alla pena ;32cuiniaria) ribadendo il minimo scostamento dal riferimento edittale di base, appare sorretta da liciqnte e non illogica motivazione, non messa in crisi dai rilievi critici della difesa (che podittcamente lega all'assoluzione per il capo b una necessaria diversa valutazione de! valore da ascrivere al trattamento definito in primo grado per il capo a) i.i;evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese éssuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicemb
Sentenza Cassazione n. 01741/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris