CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16841/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8956/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Sora (Fr), via G. Matteotti, 2 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, n. 213/15, depositata il 24 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, depositata il 24 aprile 2015, che, pronunciandosi sull'opposizione alla stima da loro promossa, ha determinato l'indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente, in euro 842.539,64 e 245.740,72, oltre interessi legali, dovuta con riferimento ai terreni censiti al N.C.T. del comune di [OSCURATO:SOCIETA], al fg. 45, mapp. 215, 219, 242„ 243, 244, 424, 425, 426, 427, 209 e 399, e al fg. 54, mapp. 1, 22, 23, 80 e 104; - il giudice di appello, premessa l'ammissibilità della domanda benché il decreto di espropriazione fosse intervenuto solo nel corso del giudizio e dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di [OSCURATO:SOCIETA], è pervenuto alla liquidazione dell'importo delle indennità a seguito dell'accertamento che le aree interessate erano dotate di edificabilità legale e dell'applicazione dei valori venali delle aree medesime indicati nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; - il ricorso è affidato a due motivi; - il [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di [OSCURATO:SOCIETA] non spiega alcuna difesa; - i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - è preliminare all'esame dei motivi di ricorso la verifica della regolarità della notifica del ricorso medesimo, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata; - dagli atti emerge che l'ufficiale giudiziario, a ciò richiesto dai ricorrenti, ha proceduto alla notifica del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico, effettuata in data 5 aprile 2016, presso il domicilio eletto dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso del grado di appello del giudizio; - di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né i ricorrenti hanno allegato l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento; - poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio e in difetto della costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717); - in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] e