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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46548/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Bologna, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere (per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, reimpiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita ed indebita compensazione di debiti con l'erario mediante utilizzo di crediti inesistenti); nelle more, la misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

1.1. L'indagato deduce: I - violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e d), cod. proc. pen., per carenza assoluta di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione di reati ed omessa indicazione del termine di rito, quanto al concorrente pericolo di inquinamento probatorio; II/III/IV - vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati provvisoriamente ascritti all'indagato, con omessa valutazione di prove asseritamente decisive invocate dalla difesa quanto al reato di riciclaggio; V - vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura adeguata a soddisfarle. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide e ribadisce, il termine, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non anche quando concorrono esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua; soltanto quando le altre esigenze vengano meno, il termine suddetto deve essere apposto con lo stesso provvedimento che conferma la misura, con decorrenza dalla data in cui le altre esigenze cautelari sono cessate (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv.

A_ 280678 - 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265892 - 01).

1.2. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, il principio opera all'evidenza anche nel caso in esame, nel quale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il GIP aveva ritenuto sussistente a carico dell'indagato non soltanto il pericolo di inquinamento probatorio, ma anche un elevato pericolo di recidiva.

2. I motivi ulteriori motivi non consentiti, e sono comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

2.1. Per quanto riguarda la partecipazione dell'indagato all'enucleata associazione per delinquere, il Tribunale ha, in particolare, dettagliatamente ed incensurabilmente riepilogato l'acquisito quadro indiziario alle pagine 10/19 dell'ordinanza impugnata, valorizzando in primis, senza incorrere in travisamenti, le dichiarazioni rese dal Bonfrate e dalla Mounsef, motivatamente ritenute attendibili, ed in parte confermate dallo stesso indagato: i due, nei rispettivi interrogatori, secondo quanto ritenuto dal tribunale a f. 12 dell'ordinanza impugnata, "hanno delineato un articolato contesto associativo dedito alle truffe aggravate ai danni dell'erario tramite la generazione di falsi crediti d'imposta collegati ai vari bonus.

Associazione che si è costituita a Rimini dato che i luoghi di incontro erano l'hotel Saxon o il Bar del Flaminio che aveva in gestione la compagna del Guttadoro o il ristorante in gestione al Bonfrate".

2.1.1. Il Tribunale ha anche diffusamente esaminato, e puntualmente confutato, le censure sollevate sul punto dalla difesa (f. 12/17 dell'ordinanza impugnata), con rilievi che si sottraggono a censure consentite in questa sede.

2.2. Per quanto riguarda i reati di cui ai capi 39 (reimpiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita) e 53 (indebita compensazione di debiti con l'erario mediante utilizzo di crediti inesistenti), il Tribunale ha valorizzato, ancora una volta incensurabilmente, gli elementi riepilogati a f. 18 s. dell'ordinanza impugnata, osservando, quanto al primo reato, che il Francioni aveva "piena contezza della natura illecita dei crediti d'imposta che acquistava dalla Edilcentro", e, quanto al secondo, che "non solo non è ravvisabile alcuna buona fede bensì la piena volontà e rappresentazione di commettere frodi ai danni dell'erario mediante la monetizzazione/cessione di falsi crediti d'imposta".

Si è anche correttamente conformato all'orientamento di questa Corte per il quale la consumazione del delitto d'indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, coincide con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23040 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] service s.r.I., Rv. 279827 - 01), facendone logicamente discendere la considerazione che non rilevano "l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo", per tale ragione fondatamente disattendendo le contrarie prospettazioni difensive.

2.3. Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 19 e seguenti dell'ordinanza impugnata) la notevole gravità ed insistita reiterazione dei fatti accertati, oltre alle peculiari capacità professionali dell'indagato.

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Bologna, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere (per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, reimpiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita ed indebita compensazione di debiti con l'erario mediante utilizzo di crediti inesistenti); nelle more, la misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. 1.1. L'indagato deduce: I - violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e d), cod. proc. pen., per carenza assoluta di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione di reati ed omessa indicazione del termine di rito, quanto al concorrente pericolo di inquinamento probatorio; II/III/IV - vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati provvisoriamente ascritti all'indagato, con omessa valutazione di prove asseritamente decisive invocate dalla difesa quanto al reato di riciclaggio; V - vizi di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura adeguata a soddisfarle. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide e ribadisce, il termine, previsto dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non anche quando concorrono esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua; soltanto quando le altre esigenze vengano meno, il termine suddetto deve essere apposto con lo stesso provvedimento che conferma la misura, con decorrenza dalla data in cui le altre esigenze cautelari sono cessate (Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. A_ 280678 - 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265892 - 01). 1.2. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, il principio opera all'evidenza anche nel caso in esame, nel quale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il GIP aveva ritenuto sussistente a carico dell'indagato non soltanto il pericolo di inquinamento probatorio, ma anche un elevato pericolo di recidiva. 2. I motivi ulteriori motivi non consentiti, e sono comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 2.1. Per quanto riguarda la partecipazione dell'indagato all'enucleata associazione per delinquere, il Tribunale ha, in particolare, dettagliatamente ed incensurabilmente riepilogato l'acquisito quadro indiziario alle pagine 10/19 dell'ordinanza impugnata, valorizzando in primis, senza incorrere in travisamenti, le dichiarazioni rese dal Bonfrate e dalla Mounsef, motivatamente ritenute attendibili, ed in parte confermate dallo stesso indagato: i due, nei rispettivi interrogatori, secondo quanto ritenuto dal tribunale a f. 12 dell'ordinanza impugnata, "hanno delineato un articolato contesto associativo dedito alle truffe aggravate ai danni dell'erario tramite la generazione di falsi crediti d'imposta collegati ai vari bonus. Associazione che si è costituita a Rimini dato che i luoghi di incontro erano l'hotel Saxon o il Bar del Flaminio che aveva in gestione la compagna del Guttadoro o il ristorante in gestione al Bonfrate". 2.1.1. Il Tribunale ha anche diffusamente esaminato, e puntualmente confutato, le censure sollevate sul punto dalla difesa (f. 12/17 dell'ordinanza impugnata), con rilievi che si sottraggono a censure consentite in questa sede. 2.2. Per quanto riguarda i reati di cui ai capi 39 (reimpiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita) e 53 (indebita compensazione di debiti con l'erario mediante utilizzo di crediti inesistenti), il Tribunale ha valorizzato, ancora una volta incensurabilmente, gli elementi riepilogati a f. 18 s. dell'ordinanza impugnata, osservando, quanto al primo reato, che il Francioni aveva "piena contezza della natura illecita dei crediti d'imposta che acquistava dalla Edilcentro", e, quanto al secondo, che "non solo non è ravvisabile alcuna buona fede bensì la piena volontà e rappresentazione di commettere frodi ai danni dell'erario mediante la monetizzazione/cessione di falsi crediti d'imposta". Si è anche correttamente conformato all'orientamento di questa Corte per il quale la consumazione del delitto d'indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, coincide con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (Sez. 3, n. 23040 del 01/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] service s.r.I., Rv. 279827 - 01), facendone logicamente discendere la considerazione che non rilevano "l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo", per tale ragione fondatamente disattendendo le contrarie prospettazioni difensive. 2.3. Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 19 e seguenti dell'ordinanza impugnata) la notevole gravità ed insistita reiterazione dei fatti accertati, oltre alle peculiari capacità professionali dell'indagato. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 46548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris