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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 10289/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

154. R.G. 31353 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al disposto di cui al comma secondo dell'art. 192 cod. proc. pen. avendo la Corte d'appello valorizzato elementi indiziari a suo avviso insufficienti ed inidonei a fondare l'affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti essendo preclusa, in questa sede, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); il motivo è altresì generico perché non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che, a corredo di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ne ha tuttavia evidenziato uno, ulteriore, altamente individualizzante (cfr., pag. 4 della sentenza) che, con valutazione tipicamente di merito, ha stimato come in grado di orientare, complessivamente, anche il resto del compendio indiziario già valutato dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 154. R.G. 31353 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge con riguardo al disposto di cui al comma secondo dell'art. 192 cod. proc. pen. avendo la Corte d'appello valorizzato elementi indiziari a suo avviso insufficienti ed inidonei a fondare l'affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti essendo preclusa, in questa sede, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); il motivo è altresì generico perché non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata che, a corredo di una valutazione complessiva degli elementi indiziari, ne ha tuttavia evidenziato uno, ulteriore, altamente individualizzante (cfr., pag. 4 della sentenza) che, con valutazione tipicamente di merito, ha stimato come in grado di orientare, complessivamente, anche il resto del compendio indiziario già valutato dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/01/2024
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