CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 aprile 2021
Cassazione n. 09544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di VICENZA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 29/6/2021, ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto con il quale il PUBBLICO MINISTERO della PROCURA di VICENZA, in data 26/5/2021, ha disposto il sequestro probatorio di 18 mazzette di denaro per complessivi 90.000,00, la borsa in cui queste erano contenute e due telefoni cellulari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. I fratelli Biondi sono stati sottoposti a un controllo c.d "covid" dalla polizia giudiziaria il 9/4/2021 mentre erano alla guida rispettivamente di una Tesla e di una Volkswagen. In tale contesto è stata eseguita una perquisizione di iniziativa e in una delle due vetture è stata rinvenuta una borsa sotto un sedile con dentro 18 mazzette di denaro in contanti. La polizia giudiziaria ha sottoposto tutto a sequestro probatorio e ha richiesto la convalida, che il pubblico ministero ha emesso apparentemente in data 10/4/2021. La difesa ha presentato richiesta di riesame sollevando una questione circa la tempestività della convalida che il Tribunale ha accolto con ordinanza del 24/5/2021 disponendo che "pure a fronte di idonea motivazione in ordine ai presupposti del sequestro la mancata convalida nei termini dei legge e l'assenza allo stato di un provvedimento autonomo da parte del pm impone la restituzione dei beni oggetto del vincolo" (pag. 4 ord. 24/5/21). Il 26/5/2021 il pubblico ministero ha disposto il dissequestro ma contemporaneamente ha emesso un nuovo decreto di sequestro probatorio, quello poi oggetto di riesame la cui ordinanza è ora oggetto del ricorso. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente. 3. In data 20 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Nei ricorsi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che questa sarebbe apparente quanto alle censure sollevate in sede di riesame e, in specifico, circa: a) l'assenza di una idonea notifica del decreto impugnato alla difesa, alla quale il provvedimento sarebbe stato inoltrato dagli uffici della Questura a mero titolo di cortesia; b) i vizi formali determinati del decreto di sequestro, quale la mancata attestazione della segreteria di avvenuto deposito dello stesso; c) la violazione del ne bis in idem in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe risposto alla censura della difesa che, pur non contestando la possibilità di emettere un autonomo provvedimento di sequestro a seguito del precedente annullamento, aveva rilevato la necessità di fondare il nuovo provvedimento su motivi nuovi rispetto a quello annullato; d) l'insussistenza di un legame tra la res e l'ipotesi di reato contestata, che la difesa aveva documentato evidenziando l'infondatezza della tesi dell'accusa.Le doglianze sono manifestamente infondate. 2. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). Tanto premesso. 2.1. Il decreto di sequestro, come correttamente evidenziato nella ordinanza impugnata, è stato notificato agli indagati in data 7 giugno 2021. Nella comunicazione di trasmissione, infatti, è espressamente rappresentato "che la presente viene considerata come comunicazione agli indagati" e nessun rilievo, d'altro canto, avrebbe potuto avere la mancata notifica a fronte dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame, che peraltro non è stata ritenuta tardiva e tale, per quanto emerge dagli atti e dalla data di celebrazione dell'udienza, non era. 2.2. La circostanza che in calce al decreto di sequestro non risulti apposta l'attestazione di depositato della segreteria, considerato che non vi era alcun termine previsto a pena di decadenza e che lo stesso è comunque regolarmente sottoscritto dal pubblico ministero ed è stato eseguito dalla questura, è del tutto irrilevante. 2.3. La circostanza che il decreto indichi una motivazione nella sostanza coincidente con quella contenuta nel decreto di sequestro annullato dal Tribunale del Riesame con la precedente ordinanza non determina nel caso di specie (nel quale il primo decreto è stato annullato il 21 maggio 2021 esclusivamente per la mancata convalida nei termini, cfr. pag. 4 ordinanza del 21/5/2021: "pure a fronte di idonea motivazione in ordine ai presupposti del sequestro la mancata convalida nei termini di legge e l'assenza, allo stato, di un provvedimento autonomo da parte del pm, impone la restituzione dei beni oggetto del vincolo") alcuna nullità né costituisce una violazione del ne bis in idem.L'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali, infatti, non esclude che possa essere disposto un nuovo provvedimento, anche avente ad oggetto i medesimi beni, purché esente dai vizi precedentemente rilevati, senza che vi sia bisogno di addurre elementi nuovi (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019 dep. 2020, Fattori, Rv. 278422). 2.4. La motivazione del provvedimento impugnato quanto al fumus del reato presupposto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, è allo stato adeguata. Con il riferimento al rinvio a giudizio del padre dei ricorrenti per i reati tributari, alle modalità di reperimento della somma e alle diverse versioni degli indagati circa la provenienza della stessa e dalle dichiarazioni rese da Gastaldi e Scarabello, infatti, il Tribunale ha dato sufficiente conto della sussistenza degli elementi idonei a consentire il sequestro probatorio al fine di procedere agli accertamenti specificamente indicati dal pubblico ministero nel decreto. In sede di riesame del sequestro probatorio, d'altro canto, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542) L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021