Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22475/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SAVOIA Giovanni, nato Lagonegro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 19/11/2020 dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alle conclusioni del P.g., ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 novembre 2020 la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa il 22 luglio 2017 dal tribunale in sede, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti in imputazione (lesioni, rapina e furto con strappo).

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione della legge penale e processuale penale e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado:

1. utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto col diritto vivente e con l'interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell'art. 6 CEDU.

In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali della principale, se non esclusiva, fonte di prova dichiarativa (persona offesa della rapina e del furto con strappo), soggetto divenuto irreperibile nel corso del giudizio, siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.) ancorché nessuna seria ricerca sia stata operata del soggetto dichiarante presso tutti gli indirizzi conosciuti, ed in specie presso il domicilio di fatto, coincidente con quello dell'imputato.

Si tratta infatti di cittadina straniera, regolarmente censita sul territorio nazionale, con fissa dimora, che anche dopo i fatti per cui è processo riprese la convivenza con l'imputato ed era dunque reperibile presso quell'indirizzo.

Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, nessuna pertinente argomentazione aveva opposto, limitandosi a replicare le motivazioni della sentenza di primo grado;

2. il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 191 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen., 111 della Costituzione, non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle dichiarazioni di chi, presente persino alla prima udienza di trattazione ed edotta della data del differimento, si è sottratta volontariamente alla escussione dibattimentale in contraddittorio;

3. da ultimo, il ricorrente lamenta il mancato assorbimento del delitto di furto con strappo del telefono cellulare nel delitto di rapina della borsa, attesa l'evidente contestualità dell'azione di sottrazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il secondo motivo di ricorso speso in tema di violazione della norma processuale (art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.) che, a salvaguardia del principio del contraddittorio sulla prova in formazione e quale corollario del principio costituzionale scolpito nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione, sanziona la decisione adottata sulla base dell'analisi di fonti dichiarative predibattimentali assunte presso chi si è volontariamente sottratto all'esame in contradditorio.

1.1. Il ricorrente assume che la decisione sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (irreperibile in dibattimento, dopo che la sua presenza venne registrata alla prima udienza di trattazione) acquisite ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen., senza alcun supporto motivazionale.

Dichiarazioni, queste ultime, che costituivano la prova "esclusiva e determinante" della consumazione dei reati violenti contestati al ricorrente.

Tale fonte narrativa, si sostiene ancora con il ricorso, non venne adeguatamente ricercata presso tutti gli indirizzi conosciuti e venne, troppo frettolosamente, dichiarata irreperibile.

Non poteva dunque attingersi alla clausola derogatoria del principio di formazione dibattimentale della prova (art. 111 Cost., commi quarto e quinto) in difetto del presupposto della completezza delle ricerche e della compiuta indagine sulla volontarietà della sottrazione al contraddittorio; il giudice del merito avrebbe dovuto piuttosto prendere atto della sottrazione volontaria della persona offesa dall'esame in contraddittorio, volontarietà che emergeva evidente dalla lettura dei verbali di udienza, avendo costei esplicitamente espresso in udienza la volontà di rimettere la querela per non infierire sull'imputato.

1.2. Orbene, proprio dalla lettura del verbale di udienza del 30 ottobre 2015 (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale denunziato) si evince che la persona offesa, presente ed edotta del rinvio alla successiva udienza istruttoria, già in quella occasione espresse la volontà di rimettere la querela "NO, io voglio togliere queste denunce", dal che si può ragionevolmente trarre argomento per ritenere (fuori dall'ovvia considerazione circa la procedibilità di ufficio dei reati di rapina e di furto con strappo contestati) che la vittima non intendesse insistere (per quanto in sua facoltà) nella istanza di punizione del soggetto denunziato.

Consegue che non irragionevolmente può inferirsi dal dato conoscitivo certo (volontà di non insistere nella istanza di punizione) la volontà della persona offesa di sottrarre al contraddittorio il proprio contributo dichiarativo, talché la circostanza che ha privato la procedura della rituale formazione della prova non può dirsi né casuale, né frutto di intimidazione, coercizione o mercimonio.

Il che, unitamente alla censura mossa alla incompletezza del percorso di ricerche effettuato al fine di reperire la persona offesa già stabilmente dimorante nel circondario, rendeva certamente irrecuperabili, ai fini del decidere le essenziali dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa (nei termini Sez. 3, n. 25327, del 19/2/2019, Rv. 276040: Ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità della loro ripetizione, la mera irreperibilità del teste non determina automaticamente, né l'acquisizione, né l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, costituendo un dato neutro che assume valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà del testimone di sottrarsi all'esame.).

1.3. La natura essenziale delle dichiarazioni accusatorie "mancate" si evince poi dalla aspecificità delle residue evidenze utilizzabili (referti, sequestri ed annotazioni di polizia giudiziaria), che non avrebbero consentito, come emerge dalla stesso testo motivazionale delle sentenze di merito, di attribuire la responsabilità del fatto all'imputato.

2. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale.

2.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché non vi è prova che i fatti sussitono.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SAVOIA Giovanni, nato Lagonegro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 19/11/2020 dalla Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in replica alle conclusioni del P.g., ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 novembre 2020 la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa il 22 luglio 2017 dal tribunale in sede, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti in imputazione (lesioni, rapina e furto con strappo). Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione della legge penale e processuale penale e vizi della motivazione, per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado: 1. utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto col diritto vivente e con l'interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell'art. 6 CEDU. In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali della principale, se non esclusiva, fonte di prova dichiarativa (persona offesa della rapina e del furto con strappo), soggetto divenuto irreperibile nel corso del giudizio, siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.) ancorché nessuna seria ricerca sia stata operata del soggetto dichiarante presso tutti gli indirizzi conosciuti, ed in specie presso il domicilio di fatto, coincidente con quello dell'imputato. Si tratta infatti di cittadina straniera, regolarmente censita sul territorio nazionale, con fissa dimora, che anche dopo i fatti per cui è processo riprese la convivenza con l'imputato ed era dunque reperibile presso quell'indirizzo. Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, nessuna pertinente argomentazione aveva opposto, limitandosi a replicare le motivazioni della sentenza di primo grado; 2. il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 191 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen., 111 della Costituzione, non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle dichiarazioni di chi, presente persino alla prima udienza di trattazione ed edotta della data del differimento, si è sottratta volontariamente alla escussione dibattimentale in contraddittorio; 3. da ultimo, il ricorrente lamenta il mancato assorbimento del delitto di furto con strappo del telefono cellulare nel delitto di rapina della borsa, attesa l'evidente contestualità dell'azione di sottrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il secondo motivo di ricorso speso in tema di violazione della norma processuale (art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.) che, a salvaguardia del principio del contraddittorio sulla prova in formazione e quale corollario del principio costituzionale scolpito nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione, sanziona la decisione adottata sulla base dell'analisi di fonti dichiarative predibattimentali assunte presso chi si è volontariamente sottratto all'esame in contradditorio. 1.1. Il ricorrente assume che la decisione sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (irreperibile in dibattimento, dopo che la sua presenza venne registrata alla prima udienza di trattazione) acquisite ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen., senza alcun supporto motivazionale. Dichiarazioni, queste ultime, che costituivano la prova "esclusiva e determinante" della consumazione dei reati violenti contestati al ricorrente. Tale fonte narrativa, si sostiene ancora con il ricorso, non venne adeguatamente ricercata presso tutti gli indirizzi conosciuti e venne, troppo frettolosamente, dichiarata irreperibile. Non poteva dunque attingersi alla clausola derogatoria del principio di formazione dibattimentale della prova (art. 111 Cost., commi quarto e quinto) in difetto del presupposto della completezza delle ricerche e della compiuta indagine sulla volontarietà della sottrazione al contraddittorio; il giudice del merito avrebbe dovuto piuttosto prendere atto della sottrazione volontaria della persona offesa dall'esame in contraddittorio, volontarietà che emergeva evidente dalla lettura dei verbali di udienza, avendo costei esplicitamente espresso in udienza la volontà di rimettere la querela per non infierire sull'imputato. 1.2. Orbene, proprio dalla lettura del verbale di udienza del 30 ottobre 2015 (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale denunziato) si evince che la persona offesa, presente ed edotta del rinvio alla successiva udienza istruttoria, già in quella occasione espresse la volontà di rimettere la querela "NO, io voglio togliere queste denunce", dal che si può ragionevolmente trarre argomento per ritenere (fuori dall'ovvia considerazione circa la procedibilità di ufficio dei reati di rapina e di furto con strappo contestati) che la vittima non intendesse insistere (per quanto in sua facoltà) nella istanza di punizione del soggetto denunziato. Consegue che non irragionevolmente può inferirsi dal dato conoscitivo certo (volontà di non insistere nella istanza di punizione) la volontà della persona offesa di sottrarre al contraddittorio il proprio contributo dichiarativo, talché la circostanza che ha privato la procedura della rituale formazione della prova non può dirsi né casuale, né frutto di intimidazione, coercizione o mercimonio. Il che, unitamente alla censura mossa alla incompletezza del percorso di ricerche effettuato al fine di reperire la persona offesa già stabilmente dimorante nel circondario, rendeva certamente irrecuperabili, ai fini del decidere le essenziali dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria dalla persona offesa (nei termini Sez. 3, n. 25327, del 19/2/2019, Rv. 276040: Ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità della loro ripetizione, la mera irreperibilità del teste non determina automaticamente, né l'acquisizione, né l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, costituendo un dato neutro che assume valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà del testimone di sottrarsi all'esame.). 1.3. La natura essenziale delle dichiarazioni accusatorie "mancate" si evince poi dalla aspecificità delle residue evidenze utilizzabili (referti, sequestri ed annotazioni di polizia giudiziaria), che non avrebbero consentito, come emerge dalla stesso testo motivazionale delle sentenze di merito, di attribuire la responsabilità del fatto all'imputato. 2. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale. 2.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché non vi è prova che i fatti sussitono. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 22475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris