CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23178/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata preso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Oncologia, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Lombardia, n. 2220/2019 depositata il 23 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella udienza del 20 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 1141 del 2015 che, in accoglimento delle domande, da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per cure mediche, condannava l’Istituto al risarcimento dei danni liquidati e, per il profilo ora in contestazione, anche attraverso la costituzione di una rendita vitalizia. - la CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha affermato che: • la rendita andava determinata, quanto al coefficiente da applicare, tenendo conto della durata della vita residua, periodo per il quale la rendita sarà corrisposta, piuttosto che del mero dato anagrafico, prescritto dalle disposizioni del TUR; • dalla CTU assunta in distinto giudizio era emersa una prevedibile durata della sopravvivenza (all’evento lesivo) per 10 o 12 anni; • piuttosto che il coefficiente di 150 (per età anagrafica) andava, quindi, applicato il coefficiente della vita residua, nella fattispecie individuato in 30 (corrispondente a quello previsto per età anagrafica da 87 a 92 anni); così che il valore della rendita era pari a € 4.350.000 e l’imposta andava applicata in € 130.500,00; - avverso la sentenza ricorre l'Agenzia delle Finanze, proponendo un motivo di impugnazione, mentre il controricorrente si costituisce con controricorso, deposita memoria e successivamente istanza di sospensione del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. degli artt. 46, comma 1, lett. c) del d.p.r. n. 131 del 1986, nonché degli artt. 37 e 41 del d.p.r. n. 131 del 1986 e dell’art. 8 della relativa tariffa parte I e dell’art. 2697 c.c. A tale proposito deduce che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto tenersi conto del criterio legale, correlato all’età anagrafica; lo stesso dato probatorio sulla aspettativa di vita era stato comunque posto in dubbio dal giudice civile, il quale aveva parlato di impossibilità oggettiva di individuare una durata di vita media della parte che aveva subito il danno. 2. La controricorrente ha presentato ha depositato istanza di sospensione ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 197. Detta legge ha previsto, all’art. 1, commi da 186 a 205, la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2 (dunque per importo pari a quello del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato). Il comma 195 dell’art. 1, cit., ha quindi previsto che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, entro il 30 giugno 2023. Il comma 197 ha disposto che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» 3. Deve, pertanto, essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso ai fini della verifica dell’eventuale definizione agevolata della controversia. P.Q.M La Corte, rinvia a nuovo ruolo, ai fini d