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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32048/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05560T0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati oggetto di alcune sentenze è ha respinto la medesima istanza in relazione alle pronunce che si riferiscono a episodi di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi dall'imputato nel corso di tre anni e con modalità del tutto diverse tra loro (sentenze sub 1, 2, 3, 5 e 7 tra quelle indicate nell'ordinanza); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato la sostanziale omogeneità dei reati e che, quanto meno per alcuni di questi, la distanza temporale tra i fatti sarebbe minima e comunque non sarebbe decisiva; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerato che l'unica circostanza evidenziata è rappresentata esclusivamente il comune fine di lucro- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore se non una generica propensione del condannato a commettere delitti contro il patrimonio (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05560T0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati oggetto di alcune sentenze è ha respinto la medesima istanza in relazione alle pronunce che si riferiscono a episodi di truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta commessi dall'imputato nel corso di tre anni e con modalità del tutto diverse tra loro (sentenze sub 1, 2, 3, 5 e 7 tra quelle indicate nell'ordinanza); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe adeguatamente considerato la sostanziale omogeneità dei reati e che, quanto meno per alcuni di questi, la distanza temporale tra i fatti sarebbe minima e comunque non sarebbe decisiva; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -considerato che l'unica circostanza evidenziata è rappresentata esclusivamente il comune fine di lucro- non emerge alcuno specifico indicatore che consenta di applicare l'invocata disciplina di favore se non una generica propensione del condannato a commettere delitti contro il patrimonio (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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