CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21652/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 12/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 7717/2017depositata il 06/02/2018 , R.G.N. 5086/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 6.2.2018 n. 7717, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello della CO.R.EDIL. Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva respinto la domanda di quest’ultima società diretta a ottenere l’annullamento dell’avviso di addebito emesso dall’Inps per € 13.631,19, a titolo di contributi previdenziali aziende: l’Istituto previdenziale, con verbale ispettivo del 9.11.2010 aveva contestato alla predetta società la violazione dell’art. 78 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al superamento del limite del 3% previsto per l’assunzione di lavoratori a tempo parziale, per il periodo dal 20.6.2008 al 31.8.2010. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, rilevato che sul superamento del limite nella stipula dei contratti di lavoro part time rispetto a quanto consentito nel periodo di riferimento, non vi era contestazione, ha ritenuto che non potesse eludersi il parametro della “contribuzione virtuale” riferita ai predetti contratti stipulati in sovrannumero, di cui all’art. 29 del d.l. n. 244/95, in ragione del quale la predetta contribuzione si basa su di un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (di regola di 40 ore settimanali). Ad avviso della Corte d’appello, la norma sopra indicata costituisce la regola generale per il versamento dei contributi e la misura ridotta, in presenza di un contratto part time, può essere accordata, in via eccezionale, soltanto se il numero dei contratti a tempo parziale stipulato dall’azienda non superi il limite previsto dal CCNL, trattandosi di un’agevolazione contributiva, mentre per gli altri contratti trova applicazione la regola generale di cui all’art. 29 del DL n. 244/95. Avverso la sentenza della Corte d’appello, CO.R.EDIL. Costruzioni e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi ; l’Inps resiste con controricorso. Il C ollegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso (indicato sub a), la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/06 e dell’art. 9 del d.lgs. n. 61/2000, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di appello aveva sovrapposto le disposizioni normative, relative ai benefici e alle agevolazioni contributive, alla normativa che regolamenta i rapporti part time, ritenendo, erroneamente , ch e il part time in edilizia rappresenti un’agevolazione contributiva. Con il secondo motivo di ricorso (indicato sub b), la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art.9 del d.lgs. n. 61/2000, perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto la società ricorrente tenuta a rispettare il limite quantitativo, previsto dal CCNL nelle assunzioni part time, quando invece la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere legittimamente utilizzata anche da parte dei datori di lavoro operanti nel settore edile, i quali, quanto agli obblighi previdenziali, non possono che essere obbligati al solo rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 61 cit. Con il terzo motivo di ricorso (indicato sub d), la società deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 29 del d.l. n. 244/95, conv. in l.n. 341/95, sullacd. retribuzione virtuale e assume che obbligare al versamento dei contributi previsti per i lavoratori a tempo pieno anche in riferimento a lavoratori che hanno prestato la loro opera con orario ridotto, si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di proporzionalità previsti dalla Costituzione. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata , incentrata sull a perdita del beneficio correlata alla stipula di contratti part time in sovrannumero,rispetto ai limiti quantitativi fissati dall’art. 29 del d.l. n. 244 cit. , e non perché il part time costituisca , ex se , un’agevolazione contributiva nel settore edilizio. Va precisato, inoltre, che il riferimento, nella sentenza impugnata, all’art. 1 comma 1175 della legge n. 296/06, in tema di decadenza dai benefici contributivi in caso di perdita del DURC, pur costituendo parte dell’argomentazione svolta dalla Corte di merito, non assume rilievo decisorio attesa l’estraneità, al perimetro del thema decidendum, dei profili inerenti alpossesso, e a l l’eventuale perdita , d el documento di regolarità contabile. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art.29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. inl. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti” (Cass. n. 8794/20). La sanzione,sotto il profilo previdenziale della violazione della soglia fissata per la stipula dei contratti part time, è previst a dall’art. 29 , d.l. n. 244 cit.e non è certo nella disponibilità della contrattazione collettiva che può, tuttavia, prevedere limiti quantitativi all’utilizzo dei contratti part time oltre i quali il datore di lavoro non può beneficiare - attesa l’inderogabilità della legge - del regim e contributivo agevolato. Conseguentemente, in caso di stipula di contratti in sovrannumero, gli stessi saranno assoggettati al regime della contribuzione virtuale, calcolata non in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamentelavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno(salvo le deroghe espressamente previste). Segue, per quanto detto, il rigetto del terzo motivo, dovendo riaffermarsi l’inderogabilità della normativa previdenziale e de l principio della “contribuzione virtuale” in caso di stipula di contratti part time in sovrannumero nel settore edilizio, insuscettibile di deroghe che non siano quelle tassativamente previste, trattandosi di regime agevolato a carico della collettività, in riferimento al quale la contrattazione collettiva pur non potendo incidervi, può fissare meri limiti quantitativi al suo utilizzo (cfr. art. 78 del CCNL Edilizia), valendo, in subiecta materia, il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di costituzionalità adombrati dalla parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti, per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso . Condannala società ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific