CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSICILIA n.10973/2022 depositata il 29/12/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in relazioneNumero registro generale 14420/2023Numero sezionale 1246/2026Numero di raccolta generale 15021/2026Data pubblicazione 19/05/2026all’intervento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea(sentenza 7 marzo 2024, in causa C-341/22), risolutore della questione indiritto di cui al giudizio e successivo alla proposizione del ricorso percassazione; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 17/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]