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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18715/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 02/12/2020 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatogli in relazione alle somme che gli erano state erogate a seguito di bonifici privi di titolo eseguiti, per l'importo di 2.825.000 euro, da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale, dichiarato fallito in data 17/01/2006, in favore di un conto (denominato CarlPhone) acceso in una banca monegasca e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e da questo in parte (euro 1.267.500) riversati su un conto (denominato 999) acceso presso la medesima banca monegasca dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riguardo all'omessa rinnovazione istruttoria richiesta a fronte dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale aveva revocato la prova testimoniale già ammessa.

Si sottolinea che i testi ritenuti superflui avrebbero consentito di dimostrare: a) che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], prima del 2004, ancora non si conoscevano, talché non avrebbero potuto prendere alcun accordo; b) che il [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro — perché gli erano state ben celate, quando si era reso acquirente delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. - delle illecite attività di gestione del [OSCURATO:PERSONA] in quest'ultima società; c) che la somma utilizzata per l'acquisto delle quote proveniva, in parte, da utili della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in altra parte, da risparmi personali della signora Pazzaglia, madre del [OSCURATO:PERSONA]; d) che l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. aveva condotto ad una drastica riduzione dei costi di gestione, alla luce dei cospicui debiti provocati negli anni 2003 e 2004 dal [OSCURATO:PERSONA]; e) il trasferimento delle linee telefoniche della [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'abitazione della Sandroni, all'epoca dei fatti compagna del [OSCURATO:PERSONA], e la possibilità per quest'ultimo di continuare, malgrado il suo allontanamento dalla società e all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA] e della Pazzaglia, a mantenere rapporti con clienti e fornitori e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.a., con sede in Lugano e, secondo la prospettazione accusatoria, persona offesa della truffa di cui al capo B); f) l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ammanchi di circa 800-900.000 euro per crediti inesigibili Iva e verso fantomatici clienti, ben occultati nelle scritture contabili.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati fallimentari.

Si osserva che, alla luce del processo verbale di constatazione redatto dal Nucleo di polizia tributaria in data 31/07/2006, le spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce delle segnalate carenze istruttorie, erano risultate attendibili e non confutate.

Al contrario, era del tutto inverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] avesse impiegato "fondi neri" conseguiti tramite la gestione illecita della [OSCURATO:SOCIETA]. per finanziare il [OSCURATO:PERSONA] e consentirgli, tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di acquisire la maggioranza delle quote della prima società.

Del pari inverosimile era poi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse poi stato coinvolto come complice della truffa e, senza svolgere alcuna attività, fosse stato reso beneficiario della metà dei proventi.

Alcune delle decisive circostanze che i testi non ascoltati dai giudici di merito, per effetto del provvedimento criticato con il primo motivo, avrebbero potuto confermare erano anche state riferite dal teste Foroni, il cui narrato era stato ritenuto immotivatamente inattendibile.

Del resto, anche negli atti di denuncia - querela del Bosia non si trovava traccia del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, quest'ultimo non sapeva che la somma prelevata dal [OSCURATO:PERSONA] dal suo conto monegasco, per restituire quanto distratto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni 2003 e 2004, fosse di provenienza illecita in quanto oggetto di distrazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, tenuto conto che l'ing.

Bosia aveva mostrato un atteggiamento di totale indifferenza per il processo, in tal modo confermando che, per le proprie condizioni, non aveva subito un danno di rilevante gravità.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione sul piano logico, dal momento che la Corte territoriale, nel respingere le doglianze relative alla richiesta di assunzione delle prove testimoniali oggetto del provvedimento di revoca adottato in primo grado, ha sottolineato la loro superfluità, a fronte di un quadro istruttorio «unilateralmente orientato e privo di possibili ed alternative letture dei fatti».Ne discende che solo ricostruendo la ratio decidendi dell'affermazione di responsabilità - oggetto, in particolare, del secondo motivo di ricorso - potrà essere apprezzata la rilevanza o non dei temi di prova dei quali il ricorrente lamenta l'illegittima espunzione dal dibattito processuale con conseguente violazione del diritto di difesa.

Occorre premettere che le censure svolte in ricorso riguardano, nonostante l'ampio richiamo della rubrica all'art. 216, primo comma, n. 1 e 2,

I. fall., la sola bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Ora, la Corte territoriale ha preso le mosse dal carattere inequivocamente distrattivo dei nove bonifici attraverso i quali dal 29/04 al 04/05/2005 la somma di 2.825.000 euro è stata trasferita dal conto corrente della Bro.tel. di [OSCURATO:PERSONA] al conto CarlPhone del [OSCURATO:PERSONA].

Non è, infatti, mai stata rinvenuta la fattura che avrebbe giustificato il pagamento.

In tale contesto, la sentenza impugnata ha valorizzato i tratti della truffa ordita ai danni della Bosia s.a., attraverso i contatti tra il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA], la successiva fornitura di una ingente quantità di telefoni cellulari, con concordata fatturazione alla Bro.Tel. e il successivo inadempimento -dopo le prime regolari esecuzioni dei contratti - della somma di oltre cinque milioni di euro.

Indipendentemente dal carattere evocativo della denominazione del conto monegasco e della suggestione che esso induce sulla provenienza delle somme, la Corte territoriale ha solidamente ancorato ai dati fattuali emersi nel corso dell'istruttoria - e non oggetto degli approfondimenti richiesti con il primo motivo di ricorso - la conclusione per la quale l'importo versato sul conto CarlPhone deriva dalla truffa commessa con il pacifico concorso del [OSCURATO:PERSONA] e del Di N uzzo.

Gli argomenti logici dai quali i giudici di merito hanno tratto la piena consapevolezza nel [OSCURATO:PERSONA] della provenienza, dalla distrazione posta in essere con i primi nove bonifici, della somma (1.267.500 euro) che il 04/05/2005 era poi stata trasferita sul suo conto monegasco 999 (acceso il giorno precedente e destinato a vita brevissima -al pari del conto CarlPhone -, dopo essere stato svuotato delle risorse affluite, prima attraverso un prelievo in contanti e poi attraverso un versamento in favore di società caraibica di quanto residuava, una volta detratte le spese di costituzione di quest'ultima società), sono i seguenti: a) la stretta correlazione cronologica tra apertura e veloce chiusura dei conti monegaschi e la truffa ordita in danno della Bosio s.a.; b) l'inverosimiglianza di una ricostruzione che vede il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi reso artefice di una truffa milionaria, spinto dal desiderio di ripianare i debiti prodotti dalla sua dissennata gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. (e impregiudicata la stessa dimostrazione di siffatti debiti, posto che la gestione della società da parte del [OSCURATO:PERSONA], secondo l'argomentata conclusione della Corte territoriale, era stata illecita e non dissennata), prima che il 65% del capitale di quest'ultima venisse acquisito dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], l'ormai defunta [OSCURATO:PERSONA]; e) la pari inverosimiglianza della tesi che vede questo desiderio del [OSCURATO:PERSONA] realizzato attraverso un versamento non in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. o della sua amministratrice, ma del figlio di quest'ultima e su un conto le cui vicende si sono sopra ricordate.

La Corte territoriale, peraltro, ha logicamente sottolineato come, indipendentemente dal momento nel quale il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano conosciuti, sia del tutto inverosimile che il secondo, decidendo di investire la somma di 500.000 euro per l'acquisizione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non abbia controllato i dati contabili della prima società, che evidenziavano in maniera eclatante l'ingente indebitamento i.v.a., la scarsa solvibilità, la scarsa consistenza e solidità patrimoniale.

E siffatto rilievo non si espone ad alcuna illogicità, alla luce dell'entità dell'investimento e soprattutto del fatto che, nonostante la deduzione difensiva dell'immediato allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], una volta scoperti gli ammanchi, quest'ultimo abbia continuato a gestire i contatti, mercè l'inspiegato (inspiegato in quanto fatto rimasto sconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]) trasferimento delle linee telefoniche della [OSCURATO:SOCIETA]. presso la casa del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e della sua compagna Sandroni.

In questa prospettiva, le considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alla provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della FTS Electronic s.r.I., certo alimentate dalle indicazioni contraddittorie e comunque inverosimili fornite dalla Pazzaglia e dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], sono sostanzialmente di contorno, prive di decisività, rispetto al dato centrale logicamente fondato su una unità di azione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che emerge dalle concrete azioni poste in essere, valutate in termini di credibilità razionale.

E tra le azioni rilevanti, che dimostrano l'esatto contrario di quel distacco tra i due sul quale il ricorso insiste, vi è, in primo luogo, il coinvolgimento nella truffa ai danni della Bosia s.a.

Al riguardo, la Corte sottolinea: a) come i contatti con quest'ultima risalgano ai primi mesi dell'anno 2005, quando già il [OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione della Buz s.r.I.; b) come parte delle merce della Bosia s.a. sia stata inviata anche alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indiscutibilmente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]; c) come la Buz s.r.I., tra il 29/03 e il 22/04/2005 avesse versato in favore della Bosia s.a. circa 7 milioni di euro; d) la correlazione cronologica con l'apertura dei conti monegaschi alla quale partecipano, sempre insieme, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

In questa cornice, il fatto che il Bosia avesse riferito di non avere mai incontrato il [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto che in quest'ultimo si identifichi o non il Maurizio che ebbe a parlare con il primo, è un dato irrilevante né rende l'imputato un complice inutile, non foss'altro perché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno partecipato alle transazioni commerciali che hanno accompagnato la truffa.

In tal modo ricostruita la ratio decidendi, si osserva che i temi di prova indicati nel primo motivo sono in realtà del tutto irrilevanti.

Ciò vale: a) per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], prima del 2004, ancora non si conoscessero, poiché l'accordo illecito che fonda la consapevolezza della provenienza dalla distrazione dei fondi pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] riposa, come detto, su una razionale lettura della loro concreta e dimostrata attività, indipendentemente da quando il proposito criminoso sia sorto; b) per l'assoluta inverosimiglianza, alla stregua dei dati obiettivi, che l'acquirente del pacchetto di maggioranza di una società, con un versamento di 500.000 euro, non rilevi le eclatanti irregolarità gestionali e la scarsa solidità patrimoniale della società stessa; c) per l'irrilevanza del tema della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto delle quote; d) per la drastica riduzione dei costi di gestione, operata dal [OSCURATO:PERSONA] che, nel rivelarne in tesi le capacità imprenditoriali, conferma e non smentisce le conclusioni della Corte territoriale, quanto alla piena capacità del ricorrente di intendere le condizioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e di avvalersene ugualmente; e) per il trasferimento delle linee telefoniche della [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'abitazione della Sandroni, all'epoca dei fatti compagna del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di circostanza pacifica, laddove rilevante sarebbe stata la deduzione di una ragionevole spiegazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse avveduto della circostanza; f) per l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], smentito razionalmente proprio dalla sua altrimenti inspiegata operatività nella realizzazione della truffa e dalla presenza alla accensione dei conti monegaschi usati per far perdere le tracce del provento dei reati.

2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, poiché il Bosia certamente ha proposto la querela, della quale dà atto lo stesso ricorrente nella trattazione del secondo motivo di ricorso - l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. non renderebbe improcedibile l'azione penale, giustificando il prevalente interesse ad ottenere un annullamento senza rinvio per questa causa anziché per intervenuta prescrizione limitatamente al reato di cui al capo 8), quale già rilevata dai giudici di appello.3.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Il ricorso, pur silente sul punto, impone di esaminare il tema della legalità delle pene accessorie fallimentari, determinate dalla sentenza di primo grado nella misura predeterminata di cui all'art. 216, ult. comma,

I. fall.

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall. nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali.

Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez.

U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al Giudice di merito.

Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, sentenza n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234; Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090).

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma,

I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.; nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co .,

I. fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 02/12/2020 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestatogli in relazione alle somme che gli erano state erogate a seguito di bonifici privi di titolo eseguiti, per l'importo di 2.825.000 euro, da [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale, dichiarato fallito in data 17/01/2006, in favore di un conto (denominato CarlPhone) acceso in una banca monegasca e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e da questo in parte (euro 1.267.500) riversati su un conto (denominato 999) acceso presso la medesima banca monegasca dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riguardo all'omessa rinnovazione istruttoria richiesta a fronte dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale aveva revocato la prova testimoniale già ammessa. Si sottolinea che i testi ritenuti superflui avrebbero consentito di dimostrare: a) che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], prima del 2004, ancora non si conoscevano, talché non avrebbero potuto prendere alcun accordo; b) che il [OSCURATO:PERSONA] era all'oscuro — perché gli erano state ben celate, quando si era reso acquirente delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. - delle illecite attività di gestione del [OSCURATO:PERSONA] in quest'ultima società; c) che la somma utilizzata per l'acquisto delle quote proveniva, in parte, da utili della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in altra parte, da risparmi personali della signora Pazzaglia, madre del [OSCURATO:PERSONA]; d) che l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. aveva condotto ad una drastica riduzione dei costi di gestione, alla luce dei cospicui debiti provocati negli anni 2003 e 2004 dal [OSCURATO:PERSONA]; e) il trasferimento delle linee telefoniche della [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'abitazione della Sandroni, all'epoca dei fatti compagna del [OSCURATO:PERSONA], e la possibilità per quest'ultimo di continuare, malgrado il suo allontanamento dalla società e all'insaputa del [OSCURATO:PERSONA] e della Pazzaglia, a mantenere rapporti con clienti e fornitori e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della Ing. [OSCURATO:PERSONA] s.a., con sede in Lugano e, secondo la prospettazione accusatoria, persona offesa della truffa di cui al capo B); f) l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], a seguito di ammanchi di circa 800-900.000 euro per crediti inesigibili Iva e verso fantomatici clienti, ben occultati nelle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati fallimentari. Si osserva che, alla luce del processo verbale di constatazione redatto dal Nucleo di polizia tributaria in data 31/07/2006, le spiegazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce delle segnalate carenze istruttorie, erano risultate attendibili e non confutate. Al contrario, era del tutto inverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] avesse impiegato "fondi neri" conseguiti tramite la gestione illecita della [OSCURATO:SOCIETA]. per finanziare il [OSCURATO:PERSONA] e consentirgli, tramite la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di acquisire la maggioranza delle quote della prima società. Del pari inverosimile era poi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse poi stato coinvolto come complice della truffa e, senza svolgere alcuna attività, fosse stato reso beneficiario della metà dei proventi. Alcune delle decisive circostanze che i testi non ascoltati dai giudici di merito, per effetto del provvedimento criticato con il primo motivo, avrebbero potuto confermare erano anche state riferite dal teste Foroni, il cui narrato era stato ritenuto immotivatamente inattendibile. Del resto, anche negli atti di denuncia - querela del Bosia non si trovava traccia del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, quest'ultimo non sapeva che la somma prelevata dal [OSCURATO:PERSONA] dal suo conto monegasco, per restituire quanto distratto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni 2003 e 2004, fosse di provenienza illecita in quanto oggetto di distrazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, tenuto conto che l'ing. Bosia aveva mostrato un atteggiamento di totale indifferenza per il processo, in tal modo confermando che, per le proprie condizioni, non aveva subito un danno di rilevante gravità. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione sul piano logico, dal momento che la Corte territoriale, nel respingere le doglianze relative alla richiesta di assunzione delle prove testimoniali oggetto del provvedimento di revoca adottato in primo grado, ha sottolineato la loro superfluità, a fronte di un quadro istruttorio «unilateralmente orientato e privo di possibili ed alternative letture dei fatti».Ne discende che solo ricostruendo la ratio decidendi dell'affermazione di responsabilità - oggetto, in particolare, del secondo motivo di ricorso - potrà essere apprezzata la rilevanza o non dei temi di prova dei quali il ricorrente lamenta l'illegittima espunzione dal dibattito processuale con conseguente violazione del diritto di difesa. Occorre premettere che le censure svolte in ricorso riguardano, nonostante l'ampio richiamo della rubrica all'art. 216, primo comma, n. 1 e 2, I. fall., la sola bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ora, la Corte territoriale ha preso le mosse dal carattere inequivocamente distrattivo dei nove bonifici attraverso i quali dal 29/04 al 04/05/2005 la somma di 2.825.000 euro è stata trasferita dal conto corrente della Bro.tel. di [OSCURATO:PERSONA] al conto CarlPhone del [OSCURATO:PERSONA]. Non è, infatti, mai stata rinvenuta la fattura che avrebbe giustificato il pagamento. In tale contesto, la sentenza impugnata ha valorizzato i tratti della truffa ordita ai danni della Bosia s.a., attraverso i contatti tra il legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA], la successiva fornitura di una ingente quantità di telefoni cellulari, con concordata fatturazione alla Bro.Tel. e il successivo inadempimento -dopo le prime regolari esecuzioni dei contratti - della somma di oltre cinque milioni di euro. Indipendentemente dal carattere evocativo della denominazione del conto monegasco e della suggestione che esso induce sulla provenienza delle somme, la Corte territoriale ha solidamente ancorato ai dati fattuali emersi nel corso dell'istruttoria - e non oggetto degli approfondimenti richiesti con il primo motivo di ricorso - la conclusione per la quale l'importo versato sul conto CarlPhone deriva dalla truffa commessa con il pacifico concorso del [OSCURATO:PERSONA] e del Di N uzzo. Gli argomenti logici dai quali i giudici di merito hanno tratto la piena consapevolezza nel [OSCURATO:PERSONA] della provenienza, dalla distrazione posta in essere con i primi nove bonifici, della somma (1.267.500 euro) che il 04/05/2005 era poi stata trasferita sul suo conto monegasco 999 (acceso il giorno precedente e destinato a vita brevissima -al pari del conto CarlPhone -, dopo essere stato svuotato delle risorse affluite, prima attraverso un prelievo in contanti e poi attraverso un versamento in favore di società caraibica di quanto residuava, una volta detratte le spese di costituzione di quest'ultima società), sono i seguenti: a) la stretta correlazione cronologica tra apertura e veloce chiusura dei conti monegaschi e la truffa ordita in danno della Bosio s.a.; b) l'inverosimiglianza di una ricostruzione che vede il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi reso artefice di una truffa milionaria, spinto dal desiderio di ripianare i debiti prodotti dalla sua dissennata gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. (e impregiudicata la stessa dimostrazione di siffatti debiti, posto che la gestione della società da parte del [OSCURATO:PERSONA], secondo l'argomentata conclusione della Corte territoriale, era stata illecita e non dissennata), prima che il 65% del capitale di quest'ultima venisse acquisito dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dalla madre del [OSCURATO:PERSONA], l'ormai defunta [OSCURATO:PERSONA]; e) la pari inverosimiglianza della tesi che vede questo desiderio del [OSCURATO:PERSONA] realizzato attraverso un versamento non in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. o della sua amministratrice, ma del figlio di quest'ultima e su un conto le cui vicende si sono sopra ricordate. La Corte territoriale, peraltro, ha logicamente sottolineato come, indipendentemente dal momento nel quale il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano conosciuti, sia del tutto inverosimile che il secondo, decidendo di investire la somma di 500.000 euro per l'acquisizione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non abbia controllato i dati contabili della prima società, che evidenziavano in maniera eclatante l'ingente indebitamento i.v.a., la scarsa solvibilità, la scarsa consistenza e solidità patrimoniale. E siffatto rilievo non si espone ad alcuna illogicità, alla luce dell'entità dell'investimento e soprattutto del fatto che, nonostante la deduzione difensiva dell'immediato allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], una volta scoperti gli ammanchi, quest'ultimo abbia continuato a gestire i contatti, mercè l'inspiegato (inspiegato in quanto fatto rimasto sconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]) trasferimento delle linee telefoniche della [OSCURATO:SOCIETA]. presso la casa del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e della sua compagna Sandroni. In questa prospettiva, le considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alla provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della FTS Electronic s.r.I., certo alimentate dalle indicazioni contraddittorie e comunque inverosimili fornite dalla Pazzaglia e dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], sono sostanzialmente di contorno, prive di decisività, rispetto al dato centrale logicamente fondato su una unità di azione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che emerge dalle concrete azioni poste in essere, valutate in termini di credibilità razionale. E tra le azioni rilevanti, che dimostrano l'esatto contrario di quel distacco tra i due sul quale il ricorso insiste, vi è, in primo luogo, il coinvolgimento nella truffa ai danni della Bosia s.a. Al riguardo, la Corte sottolinea: a) come i contatti con quest'ultima risalgano ai primi mesi dell'anno 2005, quando già il [OSCURATO:PERSONA] si occupava della gestione della Buz s.r.I.; b) come parte delle merce della Bosia s.a. sia stata inviata anche alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indiscutibilmente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]; c) come la Buz s.r.I., tra il 29/03 e il 22/04/2005 avesse versato in favore della Bosia s.a. circa 7 milioni di euro; d) la correlazione cronologica con l'apertura dei conti monegaschi alla quale partecipano, sempre insieme, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice, il fatto che il Bosia avesse riferito di non avere mai incontrato il [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto che in quest'ultimo si identifichi o non il Maurizio che ebbe a parlare con il primo, è un dato irrilevante né rende l'imputato un complice inutile, non foss'altro perché la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno partecipato alle transazioni commerciali che hanno accompagnato la truffa. In tal modo ricostruita la ratio decidendi, si osserva che i temi di prova indicati nel primo motivo sono in realtà del tutto irrilevanti. Ciò vale: a) per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], prima del 2004, ancora non si conoscessero, poiché l'accordo illecito che fonda la consapevolezza della provenienza dalla distrazione dei fondi pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] riposa, come detto, su una razionale lettura della loro concreta e dimostrata attività, indipendentemente da quando il proposito criminoso sia sorto; b) per l'assoluta inverosimiglianza, alla stregua dei dati obiettivi, che l'acquirente del pacchetto di maggioranza di una società, con un versamento di 500.000 euro, non rilevi le eclatanti irregolarità gestionali e la scarsa solidità patrimoniale della società stessa; c) per l'irrilevanza del tema della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto delle quote; d) per la drastica riduzione dei costi di gestione, operata dal [OSCURATO:PERSONA] che, nel rivelarne in tesi le capacità imprenditoriali, conferma e non smentisce le conclusioni della Corte territoriale, quanto alla piena capacità del ricorrente di intendere le condizioni della [OSCURATO:SOCIETA]. e di avvalersene ugualmente; e) per il trasferimento delle linee telefoniche della [OSCURATO:SOCIETA]. presso l'abitazione della Sandroni, all'epoca dei fatti compagna del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di circostanza pacifica, laddove rilevante sarebbe stata la deduzione di una ragionevole spiegazione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non si fosse avveduto della circostanza; f) per l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA], smentito razionalmente proprio dalla sua altrimenti inspiegata operatività nella realizzazione della truffa e dalla presenza alla accensione dei conti monegaschi usati per far perdere le tracce del provento dei reati. 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, dal momento che, poiché il Bosia certamente ha proposto la querela, della quale dà atto lo stesso ricorrente nella trattazione del secondo motivo di ricorso - l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. non renderebbe improcedibile l'azione penale, giustificando il prevalente interesse ad ottenere un annullamento senza rinvio per questa causa anziché per intervenuta prescrizione limitatamente al reato di cui al capo 8), quale già rilevata dai giudici di appello.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 4. Il ricorso, pur silente sul punto, impone di esaminare il tema della legalità delle pene accessorie fallimentari, determinate dalla sentenza di primo grado nella misura predeterminata di cui all'art. 216, ult. comma, I. fall. Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall. nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni" - con la recente sentenza del 28/02/2019, Suraci, le Sezioni Unite hanno affermato che "Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen." La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018 del Giudice delle leggi, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), vale certamente anche per quelle accessorie "non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie» (Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328, in motivazione).Ne discende che, tenuto conto dell'indicazione nomofilattica e considerato che la determinazione della durata del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen. implica valutazioni di merito che esulano dai limiti cognitivi della Corte di cassazione, la questione non può che essere rimessa al Giudice di merito. Va aggiunto che le pene accessorie, che rientrano a tutti gli effetti nel concetto di pena, non possono che risentire dell'applicazione del principio secondo il quale l'illegalità della pena dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato — come quella che si verifica in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale - è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, nonostante l'inammissibilità dell'impugnazione, ad eccezione che nel caso di ricorso tardivo (Sez. 5, sentenza n. 27945 del 17/05/2018, Bonavita ed altri, Rv. 273234; Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, C., Rv. 272090). In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen.; nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ult. co ., I. fall., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 18715/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris