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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04448/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando come l'allontanarsi, pur soltanto per comperare le sigarette, dal luogo del arresti domiciliari integri comunque il reato di evasione, neanche qualificabile in termini di particolare tenuità a causa della futilità del motivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am7ende.

Così deciso il 29 novembre 2024 stensore I eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando come l'allontanarsi, pur soltanto per comperare le sigarette, dal luogo del arresti domiciliari integri comunque il reato di evasione, neanche qualificabile in termini di particolare tenuità a causa della futilità del motivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am7ende. Così deciso il 29 novembre 2024 stensore I eside
Sentenza Cassazione n. 04448/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris