CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 34744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7819/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8689/2014 depositata il 09/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado che, rilevando il difetto di notifica degli avvisi di accertamento presupposti, ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF 2005 e 2006. 2. Il contribuente è rimasto intimato e il Pubblico ministero ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “Violazione degli artt. 4 e 8 della L. 890/1982, nonché dell’art. 116 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata per errata valutazione dei documenti probatori esibiti dall’Ufficio, nella specie gli avvisi di ricevimento prodromici alla cartella impugnata, nei quali, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, risulterebbero correttamente indicate le modalità di notifica degli atti di accertamento. 2. Con il secondo motivo denuncia, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 890/1982”, lamentando i) che erroneamente la CTR abbia ritenuto contraddittorie le indicazioni apposte sugli avvisi di ricevimento dall’agente postale e relative alle attività svolte in adempimento delle prescrizioni di cui alle disposizioni richiamate, e ii) che comunque la Commissione regionale abbia ritenuto che dall’omessa descrizione delle operazioni svolte derivasse la nullità del procedimento notificatorio, anziché una ininfluente mera irregolarità. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, infine, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “Violazione degli artt. 1 e 6 del D.M. n. 321/1999”, per non avere la CTR ritenuto un mero errore materiale l’indicazione, contenuta nella cartella impugnata, di una data di notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 diversa da quella affermata dall’Amministrazione e contenuta nella cartolina prodotta in copia. 4. Le censure proposte con il primo e terzo motivo di ricorso, e la prima censura veicolata con il secondo strumento di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili in quanto presuppongono un riesame del merito, volto ad indagare la documentazione prodotta dalla contribuente ed il vaglio critico operato dalla Commissione di secondo grado, che ha rilevato come dagli avvisi di ricevimento non fossero evincibili le ragioni della mancata consegna e quali fossero state le attività svolte nelle relative occasioni dall’ufficiale postale, «apparendo insufficienti all’uopo, ed anche contraddittorie, la presenza su entrambi i documenti di un’unica data, cioè quella del 17.2.2010, peraltro apposta dello spazio destinato al “ritiro in ufficio del plico non recapitato”, nonché dell’apposizione della sola dicitura “emesso cad 3,40” nello spazio apprestato per spiegare le ragioni della ‘mancata consegna a domicilio». 4.1. La formale denuncia di errori di diritto, in realtà, sollecita una diversa valutazione della vicenda storica sottesa al giudizio ed un difforme apprezzamento delle risultanze istruttorie già esaurientemente vagliate in sede d’appello. 4.2. Secondo giurisprudenza costante di questa Suprema Corte è facoltà del giudice del merito, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, (...) la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sésolo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (Cass. n. 15771 del 2019). 4.3. Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (...) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., o l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, cosi come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass., n. 15771 del 2019). 5. L’unico profilo riconducibile al prospettato vizio di violazione di legge, dedotto in via di logico subordine con la seconda censura formulata con il secondo motivo di ricorso, è altresì infondato. 5.1. In caso di notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 890/1982, ha l’obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza di dieci giorni dal deposito. Ne consegue che, ove l’avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell’attività svolta dall’ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla (Cass. Sez. 2, n. 4580 del 14/02/2023; Sez. 5, n. 1210 del 17/01/2022; Sez. 3, Sentenza n. 10998 del 19/05/2011; Sez. 3, n. 25031 del 10/10/2008; Sez. 1, n. 28856 del 29/12/2005). 5.2. Né assume una valenza assorbente il solo fatto che sia stata data prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), posto che la spedizione e il ricevimento di detta comunicazione costituiscono gli ultimi atti di un sub-procedimento che si colloca in un più ampio procedimento a formazione progressiva e dunque presuppongono, ai fini della validità della notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, che l’atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, elementi, questi ultimi, la cui dimostrazione deve risultare da detto avviso di ricevimento o da altri elementi certi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 36562 del 25/11/2021; Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; ). 5.3. Nel caso di specie, secondo le argomentazioni della sentenza d’appello, non confutate dal mezzo di critica proposto, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate non risultano compilati in ordine alle attività compiute dall’agente postale ai fini di giustificare la mancata consegna del plico al domicilio del destinatario, riportando quale unica indicazione l’annotazione delle emissione della C.A.D. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica