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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06169/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ro,s/sello Emilio OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova, alla ritenuta responsabilità (uso personale) ed all'omessa riqualificazione della condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente avesse ammesso in sede di interrogatorio di aver coltivato le piante trovate ad essiccare ed a dimora nel campo e di essere intenzionato, qualora possibile, a vendere la sostanza, affermazione che, contrariamente a quanto affermato, non denota alcun travisamento del contenuto delle dichiarazione, tra l'altro conferente rispetto al quadro delineato dagli operanti; rilevato che anche con riferimento all'esclusa ipotesi lieve determinante risulta l'apprezzata complessiva condotta in uno al valorizzato dato ponderale ritenuto significativo in ragione delle 1.274 dosi ricavabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ro,s/sello Emilio OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova, alla ritenuta responsabilità (uso personale) ed all'omessa riqualificazione della condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente avesse ammesso in sede di interrogatorio di aver coltivato le piante trovate ad essiccare ed a dimora nel campo e di essere intenzionato, qualora possibile, a vendere la sostanza, affermazione che, contrariamente a quanto affermato, non denota alcun travisamento del contenuto delle dichiarazione, tra l'altro conferente rispetto al quadro delineato dagli operanti; rilevato che anche con riferimento all'esclusa ipotesi lieve determinante risulta l'apprezzata complessiva condotta in uno al valorizzato dato ponderale ritenuto significativo in ragione delle 1.274 dosi ricavabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06169/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris