CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1986
Cassazione n. 12321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/12/1986 avverso la sentenza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI Irato avviso alle gact.7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del contestato reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, posto che, sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, dovendo la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252); Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso, che sul punto non spende parola; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente