CassazionedecretoSezione UDecisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
scritta nel Registro delle imprese di Nanterre (Francia) al n.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026440117620, [OSCURATO:PERSONA] 274401176620 rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 1092/2024 della Corte d’appello di Bologna,depositata il 20-5-2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e il rigetto di quello incidentale.1. Il Tribunale di Parma emetteva ingiunzione di pagamento indata 3 agosto 2015 con decreto n. 1629/2015 nei confronti diGRTgaz ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro1.533.141,00 oltre ad accessori, in forza delle fatture nn. 6/2014 e1/2015.2. GRTgaz proponeva opposizione avverso il suddetto decretoingiuntivo.3. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], eccependol’inammissibilità dell’opposizione promossa da GRTgaz ai sensidell’art. 647 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo opposto era statoregolarmente notificato a GRTgaz in data 8 ottobre 2015, entro 90giorni dalla sua emissione, e da quest’ultima non opposto neitermini di legge. Pertanto, correttamente il Tribunale di Parmaaveva concesso l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensidell’art. 647 c.p.c., essendo lo stesso passato in giudicato permancata opposizione nei termini di legge, e aveva rilasciatol’attestato di cui all’art. 53 del Regolamento EU n. 1215/2012.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026In ogni caso, l’opposizione era inammissibile ai sensi dell’art.650, comma 3, c.p.c., perché erano decorsi dieci giorni dalpignoramento presso terzi notificato da [OSCURATO:SOCIETA] a GRTGaz in data17 maggio 2016. L’opposizione al decreto ingiuntivo era statanotificata a [OSCURATO:SOCIETA] solo in data 16 giugno 2016 e, quindi, ben oltreil suddetto termine di dieci giorni.4. GRTgaz eccepiva la irregolarità della prima notificazionedell’8 ottobre 2015, in quanto redatta solo in lingua italiana e privadel modulo standard di cui all’allegato II del Regolamento n. 1393espressamente previsto dall’art. 8 dello stesso Regolamento: lanotificazione pertanto era inidonea a far decorrere il termine perl’opposizione, conseguentemente non poteva essere apposta laformula esecutiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c., di cui venivadomandata la revoca.5. Il Tribunale di Parma dichiarava inammissibile per tardivitàl’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]gaz spa avverso il decreto ingiuntivon. 1629/2015 del Tribunale di Parma, con condanna alle spese.6. Proponeva appello la società GRTgaz SA.7. La società [OSCURATO:SOCIETA] resisteva al gravame.8. La Corte d’Appello di Bologna in accoglimento dell’appello ein riforma della sentenza gravata, riteneva fondata l’opposizione adecreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]gaz, revocava il decreto oppostoe dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] nulla doveva a tale titolo concondanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite.La Corte felsinea rilevava che la società appellante avevaprodotto la sentenza passata in giudicato resa dalla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 4 del 9 gennaio 2020, confermata dallaCorte di Cassazione francese, con sentenza n. 10644F del 15settembre 2021). Tale sentenza era stata resa tra le stesse parti inNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026un giudizio introdotto dalla società GRTgaz al fine di far accertarela invalidità del pignoramento eseguito in Francia in data 17 maggio2016 sulla base del medesimo decreto ingiuntivo opposto.La sentenza era stata prodotta anche nella traduzionecertificata in lingua italiana e dalla sua motivazione emergeva chegià in primo grado il Tribunale di Nanterre aveva rifiutato, sulfondamento dell'articolo 46 del regolamento (UE) n°1215/2012 del12 dicembre 2012, l'esecuzione sul territorio francese del decretoingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale di Parma neiconfronti della società GRTgaz il 3 agosto 2015 e ordinato diconseguenza la revoca del pignoramento presso terzi praticato il 17maggio 2016 dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nelle mani della [OSCURATO:PERSONA] notificato alla società GRTgaz.La Corte d’Appello di Versailles aveva ritenuto che il termineper la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo decorressesoltanto a partire dalla data della seconda notifica, pacificamentevalida, avvenuta il 27 aprile 2016, con la conseguenza dellatempestività della opposizione, ritualmente proposta nelcinquantesimo giorno successivo cioè in data 16 giugno 2016. Inparticolare, secondo la Corte d’Appello francese, il decreto delTribunale di Parma del 3 maggio 2015 non era esecutivo quando lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] aveva praticato il pignoramento presso terzilitigioso, in quanto risultava che la società GRTgaz aveva avutopienamente conoscenza della procedura introdotta da Bonattisolamente il 27 aprile 2016, data in cui la medesima aveva ricevutola notifica da parte dell'ufficiale giudiziario del decreto ingiuntivo dipagamento italiano, conformemente all'articolo 53 delRegolamento n.1215-2012.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026La medesima società aveva quindi proposto opposizionecontro il decreto il 16 giugno 2016, vale a dire nel termine di leggedi cinquanta giorni a decorrere dalla notifica della decisionestraniera.L'argomentazione della società [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui lamedesima avrebbe validamente effettuato la notifica del decretocon lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'8 ottobre 2015doveva essere respinta per diversi motivi. In primo luogo, per lasua forma, trattandosi di una lettera raccomandata con ricevuta diritorno che non permetteva alla società GRTgaz di identificare inmaniera certa il tipo di atto che le era stato notificato,contrariamente alla notifica del 27 aprile 2016 intervenuta tramitecorrispondente alla notifica dell'8 ottobre 2015 non era tradotta inlingua francese, cosa che limitava la comprensione da parte diGRTgaz del contenuto dell'atto notificato l'8 ottobre 2015 e dei suoieffetti giuridici, tanto più che detta "relata" non informavaminimamente la società GRTgaz in merito alle modalità del suodiritto di proporre impugnazione. Dunque, le disposizioni delRegolamento 1393/2007 erano state violate in quanto l' Allegato IIdel regolamento, che permette ai soggetti nei cui confronti vieneeseguita la notifica di rifiutare gli atti non tradotti, non era statonotificato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla società GRTGaz, sicché avendoomesso di trasmettere a quest'ultima società, in applicazionedell'articolo 8 paragrafo 1 del Regolamento di cui sopra, il modulostandard dell'allegato II, la società [OSCURATO:SOCIETA] non aveva informato ladestinataria dell'atto del suo diritto di rifiutare il ricevimento diquest'ultimo.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026Sulla base di tali argomentazioni la Corte francese ritenevanulla la prima notifica tentata a mezzo posta in data 8 ottobre 2015ed inidonea a consentire la conoscenza dell’atto notificato e,dunque, a determinare la decorrenza del termine per proporreopposizione a decreto ingiuntivo.Risultava, infatti, che la società GRTGaz avesse potutovalidamente esercitare il proprio diritto di difesa nella formadell'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento solo adecorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo del 27 aprile 2016.Pertanto la sentenza di primo grado doveva essere confermatanella parte in cui aveva ritenuto che esistevano dei motivi di diniegodell'esecuzione in Francia sul fondamento della sola notifica dell'8ottobre 2015, tenuto conto che a decorrere dalla notifica del titoloesecutivo con atto di ufficiale giudiziario del 27 aprile 2016, lasocietà GRTGaz aveva proposto opposizione il 17 giugno 2016,ossia entro il termine di legge per proporre impugnazione, e chel'apprezzamento del credito nel merito era attualmente sottopostaal Tribunale civile di Parma.La Corte d’Appello di Bologna riteneva, sulla base dellasentenza francese, che si fosse formato il giudicato sia sullatempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo che nel meritosulla insussistenza del credito azionato in via monitoria, in quantooggetto della transazione inter partes.Dunque, tutte le statuizioni della pronuncia passata ingiudicato della Corte d’Appello di Versailles erano opponibili nelgiudizio, in quanto rese in altro giudizio cui avevano partecipato lestesse parti.In particolare, secondo la Corte d’Appello di Bologna si eraformato il giudicato sulle seguenti statuizioni: - L’accertamentoNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026della invalidità del pignoramento per essere stato eseguito in unmomento in cui non esisteva ancora il titolo esecutivo (cioè nellemore del decorso del termine per proporre opposizione a decretoingiuntivo); - L’accertamento della incompatibilità del decretoingiuntivo con le decisioni del 14 novembre 2014 e del 19novembre 2015 (del giudice francese) che avevano conferitoefficacia esecutiva al protocollo transattivo concluso in Francia trale medesime parti.Inoltre, il giudicato si era formato anche sulle questionicostituenti antecedente logico giuridico necessario delle suddettestatuizioni espresse e, dunque, anche riguardo: - L’accertamentodella nullità della notifica dell’8 ottobre 2015 (tale da impedire laconoscenza dell’atto notificato) e della decorrenza del termine perimpugnare soltanto dal 27 aprile 2016 (seconda notifica valida) e ilconseguente accertamento della tempestività dell’opposizione adecreto ingiuntivo; - la riconducibilità del credito azionato in viamonitoria al novero dei crediti oggetto di transazione e laconseguente fondatezza dell’eccezione di intervenuta transazione.Il suddetto giudicato non necessitava di specificoprocedimento di delibazione. Sussistevano, infatti, (non essendostati peraltro nemmeno contestati in giudizio) tutti i presupposti dicui all’art. 64, lettere da a) a g), della legge n. 218 del 1995. Inparticolare, i due giudizi non avevano il medesimo oggetto essendoil primo un’opposizione a decreto ingiuntivo e quello franceseun’opposizione all’esecuzione per mancanza del titolo esecutivo alladata del pignoramento eseguito in Francia, giudizio volto altresì alladeclaratoria di incompatibilità del decreto opposto (ai sensi dell’art.45 lett. D) regolamento n. 1215 del 2012) con le decisioni delleNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026autorità giudiziarie francesi del 14 novembre 2014 e del 19novembre 2015.Pertanto dovevano respingersi le deduzioni di parte appellata,secondo cui il credito azionato in via monitoria non sarebbe statoprecluso dalla intervenuta transazione. In primo luogo, lariconducibilità del credito all’oggetto della transazione discendevadal giudicato. In secondo luogo, la Corte di Bologna condividevaanche nel merito, a prescindere dal giudicato, la riconducibilità delcredito azionato all’oggetto della transazione intervenuta tra leparti. Infine, la prova dell’impegno che avrebbe legittimato larivendicazione di tali crediti doveva essere data per iscritto, comeeccepito da parte appellante, avuto riguardo all’onere di provascritta del contenuto della transazione o di una sua modificasuccessiva, il che rendeva inammissibili anche i capitoli di provatestimoniale relativi a tale aspetto.9. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avversola suddetta sentenza.10. GRTgaz ha resistito con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale condizionato.11. All’adunanza camerale del 2 luglio 2025 il Collegio dellaseconda sezione civile ha ritenuto preliminare l’esame dellaquestione della giurisdizione proposta con il ricorso incidentalecondizionato con rimessione della causa alle Sezioni Unite ex art.374 cod. proc. civ..12. La società GRTgaz, oggi denominata Natran S.A., conmemoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di rigetto del ricorso principale e di accoglimento delricorso incidentale.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/202613. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delricorso principale e per il rigetto dell’incidentale condizionato.RAGIONI DELLA DECISIONEQuestioni preliminari1. In via preliminare deve chiarirsi l’ordine logico giuridicodell’esame delle questioni: il ricorso principale lamental’inammissibilità per tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivoproposta dalla società GRTgaz dinanzi il Tribunale di Parma, oltreche, nel merito, l’erroneità del suo accoglimento, mentre il ricorsoincidentale condizionato lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezionedi difetto di giurisdizione.Nel caso di specie, infatti, l’ordine delle questioni da esaminarenon può trarsi dalla mera considerazione che il ricorso incidentalepone il tema della giurisdizione, che è preliminare rispetto alladecisione sul merito della causa. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, va valutato chela società francese GRTgaz, che pone la suddetta questione, èrisultata totalmente vittoriosa nel merito, avendo visto accolta lasua opposizione al decreto ingiuntivo e, dall’altro, che il ricorsoprincipale pone il tema della inammissibilità per tardivitàdell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrenteincidentale che lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di difettodi giurisdizione proposta in quella sede.Dunque, tanto nell’ipotesi di infondatezza del ricorso principalequanto di suo accoglimento, la questione incidentale sul difetto digiurisdizione del giudice italiano è inammissibile e non può essereesaminata.[OSCURATO:PERSONA], quanto al profilo dell’eventuale infondatezza del ricorsoprincipale questa Corte, con orientamento consolidato da oltre unventennio - alla luce del principio costituzionale della ragionevoleNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026durata del processo secondo cui fine primario di questo è larealizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito -ha affermato che il ricorso incidentale proposto dalla partetotalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questionipregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione,o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato,indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (cheperaltro nella specie sussiste) e deve essere esaminato con prioritàsolo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito,rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita oimplicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice dimerito, mentre qualora sia intervenuta detta decisione, tale ricorsoincidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenzadell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi difondatezza del ricorso principale ( Cass. Sez. un. n. 7637 del 2003;Cass. Sez. un. n. 23019 del 2007; Cass. Sez. un. n. 29349 del2008; Cass. Sez. un. 5456 del 2009; Cass. Sez. un. n. 7381 del2013; Cass. Sez. un. n. 4619 del 2015; Cass. Sez. un. n. 6138 del2018).Nella diversa ipotesi di accoglimento del ricorso principale,invece, l’omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione divienelogicamente inammissibile perché proposta con un’opposizione adecreto ingiuntivo fuori termine e, dunque, allo stesso modo nonesaminabile.Sulla base di quanto detto consegue che è necessarioesaminare in via prioritaria ed assorbente il ricorso principale.Ricorso principale1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli artt. 12 l. n. 218 del 1995 e 645 c.p.c.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026laddove la Corte di Appello di Bologna - chiamata a giudicare laregolarità della notificazione di un decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Parma e la tempestività della conseguente opposizione- violando la legge che regola il sistema italiano di dirittointernazionale privato, nonché il codice di procedura civile, hafondato la propria decisione unicamente su una sentenza emessadalla Corte di Appello di Versailles, adita dalla Resistente nella suaspecifica qualità di Giudice dell’esecuzione in Francia.La ricorrente sostiene di aver fornito innanzi al Giudicedell’opposizione italiano, ossia il Tribunale di Parma, prova circa lacorretta notificazione dell’atto giudiziario in Francia corredato,come doveroso, di apposita “traduzione dell'atto, ai sensi dell'art.8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del [OSCURATO:PERSONA] edel Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa daldestinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione”(cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 28509 dell’8 novembre 2018),il tutto, in ragione della competenza funzionale e inderogabile delpredetto Tribunale di Parma nella sua qualità di ufficio giudiziariocui apparteneva il giudice che su istanza di [OSCURATO:SOCIETA] aveva emessoil decreto ai danni di GRTgaz.Invece il Tribunale di Nanterre e la Corte di Appello diVersailles erano stati aditi da GRTgaz per statuire sugli atti diesecuzione posti in essere in Francia e non per esaminare il meritodella controversia insorta tra [OSCURATO:SOCIETA] e GRTgaz.Secondo parte ricorrente, infatti, non è configurabile unrapporto di litispendenza tra l’opposizione a decreto ingiuntivo el’opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, attesoche con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, lasussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con laNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026seconda è negato il diritto della controparte a procedere adesecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del “petitum” eneppure della “causa petendi” (cfr. Cass. Civ., Sez. IV-1, ordinanzan. 29432 del 13 novembre 2019). Di conseguenza, il predettoGiudice d’oltralpe non poteva esaminare il merito della controversiae non poteva statuire in relazione al rispetto, o meno, dellecondizioni e dei termini processuali afferenti alla notifica del decretoingiuntivo e la sua opposizione2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione dell’art. 64, comma 1, lett. a), l.n. 218 del 1995laddove la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di poterriconoscere, senza dare corso al procedimento di delibazione, lasummenzionata sentenza della Corte di Appello di Versaillesil proprio convincimento.[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha errato nel ritenere che ladecisione della Corte di Versailles “non necessitasse di specificoprocedimento di delibazione“. Ciò perché, come detto, la Corte diAppello di Versailles - e prima ancora il Tribunale di Nanterre - erastata adita ed aveva sentenziato nella sua specifica qualità diGiudice dell’esecuzione e non del merito. Il precedente franceserichiamato dalla Corte di Bologna, quindi, essendo statopronunciato da un organo giurisdizionalmente, oltre chefunzionalmente, incompetente a decidere sulla regolarità dellanotificazione del decreto, nonché sulla successiva opposizione -proposta, in Italia, da GRTgaz - necessitava, ai fini del suoriconoscimento, di specifica delibazione.La sentenza di secondo grado, pertanto, si porrebbe in apertoed evidente contrasto con l’art. 64, comma 1, lettera a) della l.n.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026218/1995. L’errore della Corte di Appello sarebbe ancora piùevidente tenuto conto che nella stessa sentenza si dà atto che “idue giudizi (quello presente e quello definito con sentenza passatain giudicato in Francia) non hanno il medesimo oggetto.[OSCURATO:PERSONA] di seconde cure, pertanto, avrebbe errato nelritenere che il Collegio francese potesse conoscere la causasecondo i principi sulla competenza giurisdizionale propridell’ordinamento italiano.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 650, commi 1 e 3, c.p.c. in ragione del fattoche la Corte di Appello di Bologna, erroneamente basandosi sullasentenza della Corte di Appello di Versailles, ha ritenuto chel’opposizione incardinata da GRTgaz - avverso il decreto ingiuntivoemesso dal Tribunale di Parma in favore di [OSCURATO:SOCIETA] - fosse stataproposta tempestivamente.La ricorrente eccepisce la violazione e la falsa applicazionedella norma sopra indicata laddove la Corte di Appello di Bologna,in sentenza, non ha rilevato l’intempestività dell’opposizioneproposta da GRTgaz avverso il decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Parma.La Corte di Bologna non avrebbe tenuto conto della disciplinache regola l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. che presupponeoltre l’irregolarità della notifica anche la prova che a causa di dettairregolarità l’opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza delsuddetto decreto e non sia stato in grado di proporre unatempestiva opposizione.Il vizio che affligge la sentenza oggetto di gravame sarebbetanto più evidente ove si consideri che la Corte di Appello non hatenuto conto che, proprio nell’ambito del procedimento diNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026opposizione celebratosi in Italia, la stessa GRTgaz avevariconosciuto come esistente la notifica del 2015, pur contestandonela regolarità (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.GRT, pagg. 5 e ss); l’ammissione di GRTgaz, circa l’effettivaconoscenza dell’atto, renderebbe palese l’errore della Corte diAppello.In ogni caso, l’opposizione di GRTgaz avrebbe dovuto esseregiudicata come intempestiva perché incardinata oltre il termine didieci giorni, prescritto dal terzo comma dell’art. 650 c.p.c.,decorrente dal primo atto di esecuzione. A riguardo, la ricorrenteevidenzia come il termine di cui al terzo comma dell’art. 650 c.p.c.e la disciplina ad esso sottesa rappresentino una clausola disalvaguardia per il creditore e per lo stesso ordinamento; ciòperché quand’anche l’intimato non abbia avuto conoscenza deldecreto ingiuntivo in tempo utile per proporre l’opposizioneordinaria, la conoscenza del decreto coincide necessariamente conil primo atto di esecuzione che, in ragione di una presunzione rigidaed assoluta, rappresenta il dies a quo da cui decorre il terminedecadenziale per l’opposizione tardiva.La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che “non [fosse]configurabile in concreto una opposizione tardiva ex art. 650, terzocomma, c.p.c. e una conseguente inammissibilità della medesimaper intempestività della stessa. Secondo il giudice del gravame laricorrenza di tale fattispecie sarebbe esclusa dal fatto che, inpresenza della valida notifica del decreto opposto in data 27 aprile2016, la parte opponente aveva comunque diritto di proporreopposizione nel termine ordinario di 50 giorni a prescindere dalcompimento di atti esecutivi” (cfr. sentenza di secondo grado, pag.12).Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026Secondo parte ricorrente il Collegio bolognese avrebbe erratodue volte: la prima nel non rilevare lo spirare del predetto termineex art. 650, comma 3, c.p.c. e la seconda nel non aver tenuto contodel fatto che GRT avesse riconosciuto l’esistenza della notificazionedell’anno 2015 (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.GRT, pagg. 5 e ss) il che - in ragione dell’effettiva conoscenzadell’atto notificato - renderebbe palesemente erroneo qualsiasirichiamo alla notifica del 27 aprile 2016, menzionata dal Giudicedell’esecuzione francese.3.1 I tre motivi del ricorso principale, che possono essereesaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione,sono fondati.La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto di doversiil decreto ingiuntivo non era esecutivo in quanto ancora non eranodecorsi i 50 giorni per proporre opposizione. [OSCURATO:PERSONA] GRTgaz,infatti, in quel giudizio aveva concluso nel senso che il termine di50 giorni a sua disposizione per proporre opposizione contro ildecreto del Tribunale di Parma del 3 agosto 2015 aveva cominciatoa decorrere solamente dal 27 aprile 2016 e che detto decreto nonaveva quindi alcuna efficacia esecutiva al 17 maggio 2016, data delpignoramento presso terzi. Questa tesi è stata accolta dalla Corted’Appello di Versailles con sentenza passata in giudicato.L’errore compiuto dalla Corte d’Appello di Bologna risiedenell’aver attribuito efficacia di giudicato alla affermazione dellaCorte d’Appello di Versailles circa la pendenza del termine perproporre opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendola vincolanteanche nel giudizio italiano, nonostante il Tribunale di Parma fosseil giudice funzionalmente competente ad esaminare la suddettaNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026opposizione e mancassero i presupposti per il formarsi di ungiudicato esterno sul punto. Tale statuizione, infatti, non tieneconto del principio consolidato secondo cui l'interpretazione dellenorme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limiteall'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale,non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento,nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis(Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813 - 01).Il giudicato esterno, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limitidegli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti,petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e aquella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identitàdelle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcunvincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – nonapplicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibiledi venire in considerazione ai fini della condivisione delleargomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura incui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto delnuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale dagiustificare l'adesione ad esse (Cass. Sez. 1, 04/01/2024, n. 211,Rv. 670130 - 01).Nella specie, dunque, non può attribuirsi valore di giudicatoalla affermazione della Corte francese della non esecutività deldecreto ingiuntivo per essere ancora pendente il termine perproporre opposizione, spettando, invece, al giudice (italiano)dell’opposizione stabilire la tempestività o meno della medesimaopposizione sulla base dell’interpretazione delle norme cheNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026disciplinano l’opposizione tardiva in caso di irregolarità della notificadel decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.3.2 D’altra parte anche la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea in una recente sentenza ha affermato che: L’articolo 20,par. 1, del regolamento (CE) n. 805/2004, del 21 aprile 2004, cheistituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti noncontestati, «osta a una normativa dello Stato membrodell’esecuzione che consente alla parte esecutata, nell’ambitodell’esecuzione di una decisione giudiziaria emessa e certificatacome titolo esecutivo europeo, di opporsi a tale esecuzione con lamotivazione che, nel corso del procedimento che ha portato allapronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale le è statanotificata o comunicata per posta raccomandata con ricevuta diritorno, senza che essa sia redatta o accompagnata da unatraduzione o in una lingua compresa da tale parte, o nella linguaufficiale dello Stato membro dell’esecuzione o, se del caso, in unadelle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata lanotificazione o la comunicazione di tale atto e senza che siaaccompagnata dal modulo standard che figura all’allegato II delregolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e allacomunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari edextragiudiziali in materia civile o commerciale» (Sentenza CGUE 27novembre 2025, C-643/24, [OSCURATO:PERSONA], Lda. C. Oü WinePort of Paldiski).In tale pronuncia, infatti, si afferma (cpv 40) che, nell’impiantosistematico di detto regolamento, si esegue una netta ripartizionedelle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Statomembro d’origine e, dall’altro, quelle dello Stato membroNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell’esecuzione, unitamente ai requisiti da osservare sia nell’ambitodel procedimento che conduce all’adozione di una decisione relativaa un credito non contestato sia al momento dell’esecuzione di taledecisione. Detta ripartizione delle competenze deriva dal fatto cheil credito e il titolo esecutivo europeo che lo accerta sono stabiliti inbase al diritto dello Stato membro d’origine, mentre ilprocedimento di esecuzione è disciplinato, conformemente a taledisposizione, dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione (v., intal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AEROAlzey, C-393/21, EU:C:2023:104, punto 38).La CGUE ha evidenziato come, qualora la parte esecutata nonsia intervenuta nel procedimento di merito al termine del quale èstata emessa la decisione certificata come titolo esecutivo europeoe lamenti che, nel corso del procedimento che ha condotto allapronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale non le è statanotificata, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, delregolamento n. 1393/2007, in una lingua compresa da tale parte onella lingua ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione e non èstata accompagnata dal modulo standard di cui all’allegato II di taleregolamento, che consente di informarla del diritto di cui disponevadi rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare, talemotivo riguarda la validità della certificazione della decisione daeseguire come titolo esecutivo europeo, la quale può esserecontestata, come ricordato ai punti 41 e 52 della presentesentenza, solo dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine nonrientrando tra quelli previsti agli articoli 21 e 23 del regolamenton. 805/2004, che consentono di rifiutare, sospendere o limitarel’esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titoloesecutivo europeo (punti 54, 55 e 56 della sentenza citata).Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/20263.3 Inoltre, deve osservarsi come tra i due giudizi tenuti ilprimo davanti al giudice italiano e il secondo dinanzi quello francesenon ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causapetendi" atteso che con il prima di opposizione a decreto ingiuntivosi contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza delcredito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negatoil diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata (Cass.Sez. 6, 13/11/2019, n. 29432, Rv. 656094 - 01).Deve aggiungersi anche che il riconoscimento automatico dellasentenza della Corte d’Appello francese è stato erroneamentericondotto dalla Corte d’Appello di Bologna all’applicazione dell’art.64, lettere da a) a g) della legge n. 218 del 1995 e non delregolamento UE n.1215/2012 e senza considerare che, in ognicaso, ricorreva l’ipotesi di cui alla lett. f) della norma citata circa lapendenza del processo davanti a un giudice italiano che avevaavuto inizio prima del processo straniero.In realtà nel caso di materie comprese nel campo diapplicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggiRegolamento UE n.1215/2012) la fonte primaria per ilriconoscimento delle sentenze nell’ambito degli Stati membridell’Unione europea è il citato regolamento UE n.1215/2012 cheall’art. 36 prevede (al primo comma) che la decisione emessa inuno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senzache sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e, alterzo comma, che se l'esito di un procedimento pendente davantia un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dallasoluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata invia incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente alriguardo.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026Infatti, ai sensi dell’art. 29 del suddetto regolamento n.1215del 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2,qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membridifferenti e tra le medesime parti siano state proposte domandeaventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autoritàgiurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio ilprocedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autoritàgiurisdizionale adita in precedenza.A tal proposito deve richiamarsi l’orientamento secondo ilquale: In tema di litispendenza internazionale, la disciplina degliartt. 29 e 30 Reg. UE n. 1215 del 2012 condivide con l'ordinamentointerno la finalità di evitare conflitti tra giudicati che costituirebberoostacolo al riconoscimento di una decisione emessa in un altroStato membro ma si fonda su criteri logici e presupposti giuridicidiversi dalla pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., perché viene semprein rilievo il criterio della prevenzione temporale, in ragionedell'assenza di un giudice sovranazionale chiamato a regolarepossibili conflitti di giurisdizione, essendo prevista la sospensionenecessaria del processo da parte dell'autorità giurisdizionalesuccessivamente adita in caso di identità di cause (litispendenza,ravvisabile anche in caso di continenza o anche di cosiddetta"continenza per specularità") e la sospensione facoltativa perl'ipotesi di connessione (Cass. Sez. 6, 31/03/2021, n. 8822, Rv.664843 - 02).[OSCURATO:PERSONA], la litispendenza internazionale presuppone, oltreall'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalledomande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediatoe del titolo specifico che esse fanno valere.Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026Nella specie, la causa era cominciata dinanzi al Tribunale diParma con la richiesta di decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Slpunto deve ribadirsi l’orientamento consolidato secondo cui ove lacausa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersipendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,trovando applicazione il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza cherilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notificasiano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643, comma3, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, 14 marzo 2016, n. 4987; Cass. civ.,sez. I, 21 settembre 2015, n. 18564; Cass. civ., sez. VI-2, 4settembre 2014, n. 18707; Cass. civ., sez. VI-3, 26 aprile 2012, n.651).Dunque, anche in applicazione delle regole sul riconoscimentoautomatico delle sentenze rese in ambito europeo, il Tribunale diParma in primo grado e la Corte d’Appello di Bologna in secondogrado, funzionalmente competenti a giudicare dell’opposizione adecreto ingiuntivo, dovevano autonomamente valutarne latempestività senza poter attribuire alcun effetto preclusivo digiudicato alla sentenza della Corte d’Appello di Versailles.In altri termini, la Corte d’Appello di Bologna, così come inprimo grado il Tribunale di Parma, nell’interpretazione dell’art. 650c.p.c. al fine di esaminare l’eccezione di inammissibilitàdell’opposizione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersivincolata dal passaggio in giudicato della sentenza della Corted’Appello di Versailles che, peraltro, riguardava solo il rifiuto dieseguire il pignoramento presso terzi.3.4 Pertanto, una volta accertata l’irregolarità della notifica deldecreto ingiuntivo, alla luce della disciplina interna e, in particolare,Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026del citato art. 650 c.p.c. la circostanza rilevante era stabilire ilmomento della sua effettiva conoscenza e, da tale momento, fardecorrere il termine per proporre l’opposizione, salvo il terminefinale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650, primo eterzo comma, c.p.c.).Nella specie, risulta, per la stessa ammissione dell’opponente,che quest’ultima nonostante avesse avuto conoscenza del decretoingiuntivo, non aveva proposto l’opposizione, ritenendo che datal’irregolarità della notifica non fosse necessario (vedi pag. 22 delcontroricorso e ricorso incidentale condizionato), sicché una voltaaffermato il potere-dovere del giudice italiano di valutare latempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo, alla luce dellaconsolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa è inammissibilein quanto tardiva, essendo decorsi sia il termine di cui all’art. 650,primo comma, c.p.c. (e tanto basterebbe) sia quello di cui all’art.650, terzo comma, c.p.c.La società Gratgaz, infatti, nel rispondere con il controricorsoai motivi di censura, ammette di aver conosciuto del decretoingiuntivo nonostante l’irregolarità della sua notifica ma sostieneche il termine per proporre opposizione decorrerebbe solo dal 27aprile 2016, momento della notifica del titolo e dell’attestato ex art.53 del Regolamento EU n. 1215/2012 con il quale la partericorrente ha proceduto al pignoramento presso terzi dell’importodi euro 1.658.276,85.In proposito deve ribadirsi l’interpretazione del tuttoconsolidata dell’art. 650 c.p.c. che regola l’opposizione tardiva adecreto ingiuntivo secondo cui non è sufficiente l'accertamentodell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio,ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponenteNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026- che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, nonabbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non siastato in grado di proporre una tempestiva opposizione.Tale prova nella specie, come si è detto, è smentita dalla stesasocietà Gratz che invece vuole sostenere la tesi che a prescinderedalla effettiva conoscenza del decreto il termine per proporreopposizione decorre solo dalla valida notifica del decreto ingiuntivoavvenuta con la seconda notifica del 27 aprile.Peraltro, nella specie, oltre a risultare violato il primo commadell’art. 650, c.p.c. che vieta al debitore esecutato di rimanereinerte in caso di notifica irregolare del decreto monitorio qualora loabbia comunque conosciuto, onerandolo di proporre l’opposizionenel termine ordinario decorrente dall’effettiva conoscenza,l’opposizione è tardiva anche ai sensi del terzo comma dell’art. 650c.p.c. che pone il termine di chiusura di dieci giorni dal primo attodi esecuzione.L’art. 650 c.p.c. ammette l’opposizione tardiva, entro iltermine originario fissato nel decreto d’ingiunzione, dal momentoin cui l’opponente ha avuto conoscenza del provvedimentomonitorio invalidamente notificato (l’ipotesi, prevista dal primocomma, individua un termine “ordinario” di “chiusura”, decorrentedalla conoscenza del decreto) e un termine di chiusura nel casol’ingiunto abbia acquisito conoscenza dell’ingiunzione a seguito delcompimento di un valido atto di esecuzione.La giurisprudenza di legittimità non pone le due ipotesinormative in alternativa tra loro e, anzi, «nel caso di opposizionetardiva a decreto ingiuntivo, l’articolo 650 cod. proc. civ. prevede,al primo comma, il termine ordinario per la sua proposizionedecorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato,Numero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di diecigiorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegueche il termine stabilito dal terzo comma non esclude l’operatività diquello previsto dal primo comma.Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In temadi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c.prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorniper la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza deldecreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzocomma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento delprimo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferitoesclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatariodell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini,quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, perl'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essisia invano decorso (Così di recente Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n.15221, Rv. 675337 – 01 che richiama Cass. Sez. 2, 06/11/2024,n. 28600, Cass. Sez. 3, 16/05/2023, n. 13365, Cass. Sez. 6-2,19/01/2023 n. 1673, Cass. Sez. 6-3, 08/09/2017, n. 20999, Cass.Sez. 3, Sentenza n. 24398 del 01/12/2010).Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche in temadi ingiunzione europea allorché si è detto che: In tema diingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizionedel riesame, nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Reg. CE n.1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall'art. 650 c.p.c.,quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia,sicché esso va individuato nel termine previsto dall'ordinamentoitaliano per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualoranon sia iniziata l'esecuzione, ovvero, quale termine finale, in quelloNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026di cui al terzo comma del cit. art. 650, quando l'esecuzione siainiziata ( Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 20 marzo 2017).Ricorso incidentale condizionato4.1 [OSCURATO:PERSONA] GRTgaz, come si è detto in premessa, haformulato anche motivo di ricorso incidentale condizionato cosìrubricato: violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 1), 3) e 4), c.p.c. per omessa pronunciasull’eccezione di difetto di giurisdizione.La ricorrente incidentale censura la sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudiceitaliano proposta sia in primo grado che in appello e ribadisce lacompetenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria francese,richiamando la previsione dell’art. 25 Regolamento UE 1215/2012con riguardo alla deroga pattizia alla competenza giurisdizionale.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. nel ricorso per decreto ingiuntivo avevadedotto il mancato pagamento da parte di GRTgaz dei plat bordsche la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato e preso a noleggio perl’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto tra le parti.Dunque, il titolo della domanda era la responsabilità contrattuale diGRTgaz e il contratto di appalto concluso tra le parti alla clausola61, trascritta nel motivo, individua l’autorità giudiziaria cui le partihanno demandato la risoluzione delle controversie nel Tribunale delCommercio di Nanterre in Francia. Inoltre, anche l’art. 11 dellatransazione conclusa tra le medesime parti, e trascritta nel motivo,contiene una clausola analoga. Peraltro, in ogni caso, anche in baseagli ordinari criteri di competenza sarebbe competente il giudicefrancese: sia in applicazione del foro del convenuto ex art. 4 Reg.UE 1215/2012, essendo la società GRTgraz società di dirittofrancese, sia, in applicazione dell’art. 7, co.1, lett.a), del citatoNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026Regolamento, essendo in Francia il luogo di esecuzione di tutte leobbligazioni derivanti dal contratto di appalto.4.2 Come si è detto nelle questioni preliminari l’accoglimentodel ricorso principale, implica l’inammissibilità del ricorsoincidentale condizionato, in quanto l’omessa pronunciasull’eccezione di difetto di giurisdizione non poteva essereesaminata data l’inammissibilità dell’opposizione nella quale lastessa è stata proposta.5. Si impone pertanto l’accoglimento dei tre motivi del ricorsoprincipale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale,la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensidell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., la declaratoria diinammissibilità dell’opposizione proposta dalla società GRTgazavverso il decreto ingiuntivo n. 1629/2015 emesso dal Tribunale diParma in data 3 agosto 2015.6. La Corte ritiene che ricorrano le condizioni per procederealla compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante lanovità della questione trattata avente ad oggetto il rapporto tra ilgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si è svolto dinanzial giudice italiano e il giudizio di opposizione al pignoramentopresso terzi che si è svolto dinanzi alle Corti francesi e tenuto contoaltresì della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della CorteCostituzionale.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della ricorrente incidentale di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilNumero registro generale 22649/2024Numero sezionale 17/2026Numero di raccolta generale 12330/2026Data pubblicazione 02/05/2026ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte accoglie i tre motivi del ricorso principale, dichiarainammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata edecidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. dichiarainammissibile l’opposizione proposta dalla società GRTgaz avversoil decreto ingiuntivo n. 1629/2015 emesso dal Tribunale di Parmain data 3 agosto 2015. Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteincidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili della Corte Suprema di cassazione in data 13 gennaio2026.IL PRESIDENTEPasquale D’Ascola