CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA],difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Catania ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.416- biscod. pen., ritenendo sussistenti gravi indizi in ordine alla sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso degli [OSCURATO:PERSONA],costituente articolazione della famiglia dei Laudani di Catania. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per c assazione il difensore d i [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo di annullamentoper violazione di legge e per difetto di motivazione,in relazione all'art. 416 - bis cod . pen . L'ordinanza sarebbe contraddittoria nella parte in cui richiama , a sostegno della gravità indiziaria della partecipazione alla struttura associativa,episodi che non sono contestati come reati finené al ricorrente né a i corr e i . Inoltre, nessuno dei collaboratori di giustizia ha reso dichiarazioni relative al ricorrente, a carico del quale sono stati registrati, in circa due anni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, pochi contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va respinto. 2.Dall’ordinanza impugnata emerge che le indagini -che si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e servizi di polizia giudiziaria-hanno riguardato il periodo da settembre 2021 in poi e hanno preso avvio dalla scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo 27 anni di detenzione, ha ripreso la direzionedell’associazione, ricostituito i legami con i sodali, perpetrato estorsioni, sviluppato l’attività di spaccio di stupefacenti. L’associazione, che aveva la base presso l’autonoleggio di [OSCURATO:PERSONA], esercitava un potere di controllo sul territorio, operava nel settore degli appalti pubblici, gestiva una cassa comune, garantiva il mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie. 3.Il ricorrente non ha contestato la sussistenza dell’associazione ma solo la sua partecipazione a essa. La condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafiosoè riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi ( Sez. U , n. 33748 del 12/07/2005,[OSCURATO:PERSONA]. 231670 ) ; né rileva la durata del vincolo tra il singolo e l'organizzazione, potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, Ermini, Rv. 278471). 4. I gravi indizi della partecipazione, con ruolo dinamico e funzionale, del ricorrente all’associazione,elencati nell’ordinanza impugnata, sono molteplici ; il ricorrente, in particolare: a) il 21/05/2022,interpretato come mancanza di rispetto il comportamento del gestore di una macelleria che aveva preteso che gli venisse corrisposto il costo di una transazionerelativa a una operazione fittizia,unitamente a [OSCURATO:PERSONA] pianificato di punirlo sottoponendolo a estorsione . Prima di fare ciò,ha verificato se questi già pagasse il pizzo, discutendo della questione con [OSCURATO:PERSONA]. Ha, quindi, concordato di costringer e la vittima a forniture gratuite di carne e al pagamento del pizzo;b) il 0 4 /0 7 /20 22 ha partecipato alla riscossione di una somma di denaro costituente il profitto di una estorsi one unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e DarioSangrigoli, somma materialmente riscossa da quest’ultimo,mentre i due correi lo attendevano all'esterno davanti al negozio ; c) il 03/05/2022 unitamente a [OSCURATO:PERSONA] , Emanuele C entamore , [OSCURATO:PERSONA] ha brutalmente picchiato un debitore, utilizzando anche una mazza; d) il 18/05/2022,mentre si trovava a bordo di uno scooter con Dario S angrigoli , ha incontrato [OSCURATO:PERSONA] che ha mostrato loro una pistola calibro 9X21. Da questi elementi il Tribunale, con motivazione del tutto adeguata, ha desunto che il ricorrente eraa disposizione del gruppo criminale , occupandosi sia di estorsioni sia di azioni minatorie o repressive. Né la circostanza che nessun collaboratore di giustizia si sia riferito a lui è idonea a minare la solidità del quadro indiziario sopradescritto. Infine, l’assenza di intercettazioni con soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] d i e [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, tenuto anche conto che almeno uno degli episodi sopra elencati èstato posto in essere con altri correi. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co