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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01125/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s93fite le conclusioni del PG e/t ic udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna, per abnormità, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Foggia non ha ammesso la sua costituzione di parte civile sul presupposto che nella procura in calce conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era presente l'espressa facoltà per il sostituto, avv. [OSCURATO:PERSONA], di costituirsi parte civile; evidenzia che invece in calce alla designazione del sostituto processuale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la signora Catini aveva espressamente autorizzato il predetto a "delegare sostituti processuali ai fini della propria costituzione di parte civile" ovvero al deposito dell'atto di costituzione di parte civile; in definitiva, conclude l'impugnante, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente delegata a costituirsi parte civile sulla base dell'integrazione di delega sottoscritta dalla Catini. 2.11 sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

LI1 sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente ( Sez.

U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272169 - 01) .

Com'è noto la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell'art. 100 cod. proc. pen. è unicamente ed esclusivamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio senza che la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di spendita del diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen. come richiamata dall'art. 76 cod. proc. pen.

Si è già sottolineata la "radicale differenza" sotto tale profilo tra le due procure, differenza che tale resta anche quando, unitamente alla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. venga, con Io stesso atto, conferita alla stessa persona anche l'altra procura ( cosa, peraltro, ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture, così Sez.

U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv.229179 ).

Ne consegue che, essendo l'art. 102 cod. proc. pen. necessariamente collegato al ruolo esercitato dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in giudizio la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non può che restare confinata all'interno di tale veste senza potere estendere la propria efficacia al diverso piano della legittimazione ad esercitare l'azione civile che lo stesso difensore, nel "ruolo" di ordinario mandatario, può trarre unicamente dalla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen..

Non è pertanto conciliabile con tale assetto, chiaramente delineato dal legislatore - concludono le Sezioni Unite nella pronuncia n. 12213 - l'affermazione secondo cui l'art. 102 cit. conferirebbe direttamente al difensore il potere di investire altro difensore, nominato in sostituzione propria, del potere di costituirsi parte civile.

Ciò posto, passando al caso di specie, se da un lato deve ritenersi non del tutto chiara la manifestazione di volontà della persona offesa di voler conferire procura speciale ai fini della costituzione di parte civile anche al sostituto processuale, attesa la generica locuzione adoperata, "delegare sostituti processuali ai fini della propria costituzione di parte civile ", circostanza che renderebbe legittimo il rigetto impugnato, dall'altro, si deve rilevare che il provvedimento impugnato non è in ogni caso abnorme, in quanto non caratterizzato da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo.

Ed invero, è utile rammentare al riguardo che come ha già avuto modo di osservare questa Corte ( da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 45622 del 14/09/2017 Rv. 271155 - 01), l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale ( Sez. 4, Sentenza n. 21898 del 21/02/2017 Cc. (dep. 05/05/2017 ) Rv. 270159 - 01 ), salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale; di talchè alcuna abnormità è rilevabile con riferimento al provvedimento impugnato di rigetto dell'ammissione della costituzione di parte civile che, quale manifestazione di un legittimo potere del giudice di merito, non può ritenersi esplicato nel caso di specie al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, al di là del perimetro entro il quale la funzione giurisdizionale è riconosciuta dall'ordinamento, né esso ha creato una situazione di stallo non diversamente fronteggiabile.

2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec so il 30/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Q i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s93fite le conclusioni del PG e/t ic udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna, per abnormità, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Foggia non ha ammesso la sua costituzione di parte civile sul presupposto che nella procura in calce conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era presente l'espressa facoltà per il sostituto, avv. [OSCURATO:PERSONA], di costituirsi parte civile; evidenzia che invece in calce alla designazione del sostituto processuale da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la signora Catini aveva espressamente autorizzato il predetto a "delegare sostituti processuali ai fini della propria costituzione di parte civile" ovvero al deposito dell'atto di costituzione di parte civile; in definitiva, conclude l'impugnante, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata espressamente delegata a costituirsi parte civile sulla base dell'integrazione di delega sottoscritta dalla Catini. 2.11 sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. LI1 sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente ( Sez. U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272169 - 01) . Com'è noto la procura speciale rilasciata al difensore dalla parte civile in conformità alla previsione dell'art. 100 cod. proc. pen. è unicamente ed esclusivamente finalizzata al conferimento dei poteri di rappresentanza in giudizio senza che la stessa possa allo stesso tempo conferire il potere di spendita del diritto sostanziale a reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno generati dal reato, potere che può essere trasferito da un danneggiato al terzo solo in virtù della distinta procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen. come richiamata dall'art. 76 cod. proc. pen. Si è già sottolineata la "radicale differenza" sotto tale profilo tra le due procure, differenza che tale resta anche quando, unitamente alla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. venga, con Io stesso atto, conferita alla stessa persona anche l'altra procura ( cosa, peraltro, ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture, così Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, Mazzarella, Rv.229179 ). Ne consegue che, essendo l'art. 102 cod. proc. pen. necessariamente collegato al ruolo esercitato dal difensore quale patrocinatore tecnico volto a far stare in giudizio la parte rappresentata, anche la nomina di un sostituto non può che restare confinata all'interno di tale veste senza potere estendere la propria efficacia al diverso piano della legittimazione ad esercitare l'azione civile che lo stesso difensore, nel "ruolo" di ordinario mandatario, può trarre unicamente dalla procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.. Non è pertanto conciliabile con tale assetto, chiaramente delineato dal legislatore - concludono le Sezioni Unite nella pronuncia n. 12213 - l'affermazione secondo cui l'art. 102 cit. conferirebbe direttamente al difensore il potere di investire altro difensore, nominato in sostituzione propria, del potere di costituirsi parte civile. Ciò posto, passando al caso di specie, se da un lato deve ritenersi non del tutto chiara la manifestazione di volontà della persona offesa di voler conferire procura speciale ai fini della costituzione di parte civile anche al sostituto processuale, attesa la generica locuzione adoperata, "delegare sostituti processuali ai fini della propria costituzione di parte civile ", circostanza che renderebbe legittimo il rigetto impugnato, dall'altro, si deve rilevare che il provvedimento impugnato non è in ogni caso abnorme, in quanto non caratterizzato da un contenuto di tale assoluta singolarità da porsi in posizione "extra-vagante" rispetto al sistema ordinamentale ed al diritto positivo. Ed invero, è utile rammentare al riguardo che come ha già avuto modo di osservare questa Corte ( da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 45622 del 14/09/2017 Rv. 271155 - 01), l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale ( Sez. 4, Sentenza n. 21898 del 21/02/2017 Cc. (dep. 05/05/2017 ) Rv. 270159 - 01 ), salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale; di talchè alcuna abnormità è rilevabile con riferimento al provvedimento impugnato di rigetto dell'ammissione della costituzione di parte civile che, quale manifestazione di un legittimo potere del giudice di merito, non può ritenersi esplicato nel caso di specie al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, al di là del perimetro entro il quale la funzione giurisdizionale è riconosciuta dall'ordinamento, né esso ha creato una situazione di stallo non diversamente fronteggiabile. 2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec so il 30/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Q i
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